Corte di CassazioneSuprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 26 marzo 2015, n. 6060

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione

Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15066-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo 48 studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4729/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza ex articolo 101 L.F. depositata presso il Tribunale di Roma il 30 giugno 2003 l’avv. (OMISSIS) chiedeva l’ammissione al passivo della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, al rango privilegiato, del proprio credito da interessi sulla somma di euro 429.889,54, gia’ riconosciuta con pari grado all’udienza fissata per la verifica dello stato passivo a titolo di compenso per l’attivita’ professionale svolta in favore della compagnia.

La (OMISSIS) s.p.a. si costituiva eccependo la preclusione da giudicato per effetto della intervenuta ammissione al passivo della sorte capitale.

Con sentenza 20 maggio 2005 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e per l’effetto ammetteva allo stato passivo gli interessi con il medesimo privilegio riconosciuto al credito principale e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto fino alla data di definitivita’ dello stato passivo.

In accoglimento del gravame proposto in via principale dalla (OMISSIS), la Corte d’appello di Roma con sentenza 30 novembre 2009, respinta l’eccezione pregiudiziale di inammissibilita’ per genericita’ dei motivi, ex articolo 342 cod. proc. civ., dichiarava inammissibile la domanda.

Motivava:

– che sussisteva la preclusione pro judicato in ordine al credito accessorio per interessi, dal momento che la verifica dello stato passivo ed il successivo procedimento ex articolo 101 legge fallimentare erano fasi del medesimo accertamento giurisdizionale riguardante un credito da lavoro professionale, frazionato dal ricorrente nella sorte-capitale e negli interessi nonostante l’identica causa petendi.

Avverso la sentenza, non notificata, l’avv. (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 5 giugno 2010.

Deduceva:

1) la violazione dell’articolo 342 cod. proc. civ. nel rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ dell’appello proposto dalla (OMISSIS) in liquidazione coatta amministrativa, nonostante la genericita’ dei motivi dedotti, privi di un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata;

2) la violazione l’articolo 2909 cod. civ. e articolo 97 L.F. in ordine al ritenuto giudicato interno per effetto dell’ammissione al passivo del credito per sorte-capitale, da ritenere preclusivo della pretesa degli interessi, successivamente azionata ex articolo 101 L.F.;

3) la violazione dell’articolo 54 L.F., per non aver tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 2001 n. 162 che implicitamente consentiva la proposizione di una nuova domanda per interessi precedentemente non proposta.

Resisteva con controricorso la (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

La sezione 6-1 della Corte di cassazione, cui la causa era stata assegnata in base ai criteri tabellari, sull’ordinanza del giudice relatore ex articolo 380 bis cod. proc. civ. che proponeva l’accoglimento del secondo motivo, con ordinanza interlocutoria 4 luglio 2012, rimetteva la causa alla pubblica udienza dell’11 luglio 2013.

All’esito della discussione il collegio, ravvisata una questione di particolare importanza, con ordinanza 8 agosto 2013, rimetteva la causa al Primo Presidente, che la assegnava alle sezioni unite.

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex articolo 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 27 gennaio 2015 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente lamenta, infatti, la carenza di specificita’ dei motivi dell’appello della (OMISSIS), poi accolto: motivi, che si sarebbero risolti nella ripetizione pedissequa degli argomenti trattati in primo grado, senza confutazione analitica delle ragioni di diritto addotte dal Tribunale di Roma a sostegno della decisione. Sennonche’, la censura appare svolta in forma meramente assertiva, senza riproduzione dei predetti motivi di appello: quanto meno, nella parte essenziale da porre in relazione con la ratio decidendi della sentenza di prime cure.

La genericita’ della doglianza non consente neppure di valutare se, trattandosi di questioni di diritto non bisognose di specifica motivazione (secondo la formula tradizionale “il giudice dice il diritto”), la prospettazione di una tesi interpretativa diversa da quella del tribunale, seppur in ipotesi gia’ illustrata in primo grado, fosse idonea, o no, a sollecitarne il riesame da parte del giudice del gravame.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 2909 cod. civ. e articolo 97 L.F..

Il problema della proponibilita’ tardiva, ex articolo 101 L.F., della domanda relativa al credito accessorio da interessi, quando gia’ si sia proposta istanza tempestiva per la sorte-capitale (nella specie, a titolo di compenso di attivita’ professionale) – accolta in sede di verifica dello stato passivo -presenta diverse sfaccettature, in parte riconducibili a profili di diritto processuale ordinario, in parte propri del rito speciale fallimentare.

Il primo aspetto da prendere in considerazione e’ l’identificazione stessa della domanda, ai fini della sua distinguibilita’ da quella gia’ ammessa al passivo. Si tratta di attivita’ interpretativa che deve muovere dall’ordinaria disamina degli elementi costitutivi della fattispecie: persone, causa petendi e petitum.

Pacifica, nella specie, l’identita’ della componente soggettiva, non appare revocabile in dubbio, invece, contrariamente all’avviso della corte territoriale, la diversita’ della causa petendi.

Vertendosi in tema di diritto di credito eterodeterminato, la pretesa al compenso professionale trae origine, infatti, da un contratto di opera intellettuale; laddove, la domanda accessoria relativa agli interessi moratori ha natura risarcitoria, fondata com’e’ sul ritardo nell’adempimento.

Ne consegue anche la difforme modalita’ di determinazione del quantum: in misura fissa, con riferimento alla sorte-capitale, in conformita’ con il parametro in concreto applicabile, in tema di compenso dell’opera intellettuale (articolo 2233 cod. civ.); soggetta, invece, ad incremento progressivo, ratione temporis acti, in ordine all’obbligazione accessoria per interessi.

Tale inquadramento concettuale, con la distinzione netta tra le due causae petendi, vale a risolvere in senso affermativo la questione della separata proponibilita’ delle relative domande, per compenso e per interessi, rispettivamente in sede di verifica dello stato passivo ed in via tardiva ex articolo 101 L.F.: fuori delle ipotesi, estranee al presente thema decidendum, in cui il debito per interessi resti, per contro, inscindibilmente legato alla sorte-capitale, al punto da poter essere anche liquidato d’ufficio, senza vizio di ultrapetizione: come nel caso di credito da lavoro subordinato o di credito risarcitorio da illecito aquiliano.

La preclusione della domanda tardiva di insinuazione al passivo fallimentare degli interessi maturati, ex articolo 101 L.F., dopo l’avvenuta ammissione tempestiva del credito principale (articolo 96 legge fallimentare) e’ gia’ stata esclusa, del resto, dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 22 marzo 2012, n. 4554). Si pone allora il problema se la medesima soluzione valga anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, connotata da profili di specialita’ nell’officiosita’ nell’iter formativo dello stato passivo.

Al riguardo, si osserva che l’impulso d’ufficio sia temperato, peraltro, dalla facolta’ del creditore di presentare osservazioni alla comunicazione delle somme risultanti a suo credito secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa (articolo 207, commi 1 e 3 L.F.). Alternativamente, i creditori che non abbiano ricevuto la predetta comunicazione possono chiedere, mediante raccomandata entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti (articolo 208 L.F.).

Anche se si debba condividere l’orientamento prevalente, secondo cui non si tratta, in tal caso, di vera domanda giudiziale – perche’ diretta al commissario liquidatore, che e’ organo amministrativo – resta comunque che di essa, come delle osservazioni, il commissario debba tenere conto: cosicche’ il silenzio mantenuto sulle richieste formulate e l’omesso inserimento del credito nell’elenco di cui all’articolo 209 L.F., comma 1, assumono valore implicito di rigetto: contro il quale il creditore deve attivarsi mediante opposizione allo stato passivo, ex articolo 98 L.F., per evitare il formarsi di una preclusione (Cass., sez. 1, 11 novembre 2013 n. 25.301; Cass., sez. 1, 19 febbraio 2003 n. 2476).

Simmetricamente, il mancato esercizio del potere di proporre specifica domanda o di presentare osservazioni alla comunicazione del commissario liquidatore – iniziative, previste solo come eventuali dalle norme citate – non preclude la proponibilita’ della domanda di ammissione tardiva del credito accessorio da interessi, non pregiudicata da alcun silenzio-rigetto.

Da ultimo, appare inconferente il richiamo argomentativo al principio di ragionevole durata, pure addotto dalla (OMISSIS) s.p.a. in funzione preclusiva della domanda tardiva ex articolo 101 L.F..

Al riguardo, si osserva che il canone in questione, sancito innanzitutto dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (articolo 6, paragrafo 1), poi recepito dalla legislazione nazionale costituzionale (articolo 111 Cost., emendato, in parte qua, in forza della Legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2) e ordinaria (Legge 24 marzo 2001, n. 89) e’ rivolto allo stesso legislatore; e cioe’, allo Stato-amministrazione affinche’ realizzi l’obiettivo della definizione del giudizio entro un termine ragionevole: onde, non puo’ essere distorto al fine di penalizzare proprio la parte privata, che di tale principio dovrebbe invece beneficiare, riducendone le possibilita’ di iniziativa giudiziaria, pur se conformi alla disciplina speciale del rito fallimentare: nella specie, inibendo domande di ammissione al passivo fallimentare tardive, e financo “ultratardive”, pur se rispettose dei limiti temporali fissati dall’articolo 101 L.F., u.c., nel testo novellato.

Resta assorbito il terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 54 L.F.; cosi’ come impregiudicata l’ulteriore questione della individuazione del termine finale degli interessi, successiva, in via gradata, alla decisione rimessa al giudice del rinvio sulla domanda principale.

La sentenza dev’essere dunque cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimita’.

P.Q.M.

– Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo;

– cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimita’.

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