cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 25 marzo 2015, n. 6019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax n. 0882/241410;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), (OMISSIS) quale erede di (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la ordinanza del Tribunale di Foggia emessa e depositata il 14 luglio 2009 sul reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. nel procedimento iscritto al n. 623/09 R.G. del Tribunale di Foggia;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia che ha respinto il reclamo avverso il decreto del 16 gennaio 2009 con il quale il Tribunale, in composizione collegiale, trattandosi di controversia in materia societaria, aveva liquidato in complessivi 1.601,99 euro il compenso spettante per l’attivita’ svolta come C.T.U. nel procedimento instaurato dal Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) ed altri e avente ad oggetto azione di responsabilita’ degli amministratori e sindaci della (OMISSIS) s.r.l..

2. L’incarico peritale aveva avuto ad oggetto la verifica delle irregolarita’ commesse da sindaci e amministratori, l’accertamento dei danni provocati alla massa dei creditori, l’individuazione del momento in cui, sulla base della riclassificazione dei bilanci e delle scritture contabili prodotte, si sarebbe verificato lo scioglimento della societa’ per perdite del capitale sociale, l’accertamento delle operazioni compiute da tale data alla dichiarazione di fallimento con identificazione delle operazioni che avrebbero pregiudicato il patrimonio sociale e con determinazione del danno risarcibile a causa di tali operazioni.

3. Con il reclamo proposto avverso il decreto di liquidazione il (OMISSIS) ha chiesto la rideterminazione del compenso anche in considerazione della complessita’ e difficolta’ del lavoro espletato e la imposizione del compenso a carico della parte attrice ovvero di tutte le parti in causa.

4. Il Tribunale di Foggia, con l’ordinanza del 14 luglio 2009 di rigetto del reclamo ha rilevato che la liquidazione del compenso deve essere effettuata in relazione all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini svolte dal C.T.U. per pervenire all’accertamento richiesto (Cass. civ. n. 7186/2007) e nella specie l’esame dei bilanci era esclusivamente strumentale al fine di verificare la fondatezza degli addebiti prospettati a carico di amministratori e sindaci. Ha ritenuto pertanto inapplicabili gli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, invocati dal reclamante, perche’ non riferibili all’accertamento della responsabilita’ degli amministratori e dei sindaci e corretta la liquidazione del compenso a vacazioni. Infine il Tribunale ha rilevato che nessuna contestazione era stata mossa in merito al numero delle vacazioni e ha ritenuto corretta l’imposizione provvisoria a carico della parte convenuta delle competenze liquidate al C.T.U. perche’ giustificabile in ragione del presumibile esito della controversia alla luce delle risultanze peritali che hanno accertato le effettive responsabilita’ dei convenuti quantificando anche l’entita’ dei danni.

5. Con i tre motivi di impugnazione in cui si articola il ricorso (OMISSIS) deduce: a) violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002 e omessa e contraddittoria motivazione su alcuni motivi del reclamo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 nonche’ all’articolo 111 Cost.; b) violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, articolo 52 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e omessa e contraddittoria valutazione su alcuni motivi del reclamo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 nonche’ all’articolo 111 Cost.; c) violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, articolo 8 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e omessa e contraddittoria valutazione su alcuni motivi del reclamo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 nonche’ all’articolo 111 Cost..

6. Non svolgono difese le parti intimate.

Ritenuto che:

7. Con il primo motivo di ricorso si contesta, da parte del ricorrente, la esclusione dell’applicabilita’ del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, articoli 3 e 4. In particolare si afferma che i quesiti, postigli come C.T.U. nel giudizio avente ad oggetto l’azione di responsabilita’ nei confronti di amministratori e sindaci della s.r.l. (OMISSIS), rientrano nelle ipotesi di cui ai predetti articoli. Specificamente i quesiti a) (verificare le irregolarita’ che avrebbero commesso gli amministratori nella gestione sociale e la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrita’ del patrimonio della societa’ nonche’ le inadempienze e omissioni addebitabili ai sindaci) e b) (quantificare l’ammontare dei danni arrecati alla massa dei creditori in conseguenza della denunciata illegittima condotta, anche omissiva, di amministratori e sindaci, specificando la relativa entita’ ascrivibile a ciascuno di essi) rientrano nella previsione di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale citato. Il quesito c) (accertare – previa riclassificazione dei bilanci relativi agli esercizi 2000-2002 e sulla base delle risultanze dei libri sociali e delle scritture contabili prodotte – il momento in cui si sarebbe verificato lo scioglimento della societa’ per perdita del capitale sociale) ricade nella previsione dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale che prevede la liquidazione percentuale sul valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei bilanci oggetto dell’indagine peritale. I quesiti d) (descrivere le nuove operazioni eseguite dalla predetta data, in cui si sarebbe dovuta sciogliere la societa’ per perdita del capitale, sino alla data della dichiarazione di fallimento con la specifica indicazione delle nuove operazioni compiute nel periodo dal 6 febbraio all’8 agosto 2002 che avrebbero pregiudicato il patrimonio sociale sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo) ed e) (accertare il danno risarcibile per effetto delle nuove operazioni compiute dopo il verificarsi della suddetta causa di scioglimento della societa’) ricadono anche essi nella previsione dell’articolo 3 che prevede la liquidazione delle consulenze in materia di risarcimento danni.

8. Il motivo e’ infondato alla stregua della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziche’ quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresi’ quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale e la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale e’ incensurabile in sede di legittimita’, se adeguatamente motivata (cfr. Cass. civ., sezione 2, n. 17685 del 28 luglio 2010).

9. Nella specie la Corte di appello ha escluso l’applicazione degli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale perche’ le norme invocate dal ricorrente non sono riferibili all’oggetto dell’accertamento peritale. Infatti – ha rilevato il provvedimento impugnato – l’accertamento richiesto dal Tribunale era finalizzato alla verifica di eventuali responsabilita’ di amministratori e sindaci e alla quantificazione dei danni derivanti da tali responsabilita’ mentre l’esame dei bilanci era esclusivamente strumentale per verificare la fondatezza degli addebiti. Il riferimento all’articolo 3 e cioe’ alla stima del risarcimento danni come ipotesi per l’applicazione degli oneri a percentuale e’ da ritenersi infondato perche’ la norma in questione si riferisce alla stima del valore delle aziende e degli enti patrimoniali includendo tra i valori da considerare anche i diritti a titolo di risarcimento danni. E’ da escludere che tale previsione possa essere riferita anche alla stima dei danni provocati alla societa’ da comportamenti lesivi di amministratori e sindaci. In ogni caso la Corte di appello l’ha escluso facendo riferimento alla natura dell’accertamento inteso alla verifica di responsabilita’ e non alla stima del valore specifico dell’attivo della societa’ fallita. La motivazione della Corte di appello non risulta specificamente impugnata dal ricorrente nonostante il tenore della rubrica del primo motivo.

10. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata laddove afferma che non puo’ farsi applicazione analogica delle disposizioni normative disciplinanti la determinazione degli onorari a percentuale per effetto dell’abrogazione, da parte del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 299 della Legge n. 319 del 1980, articolo 3 che prevedeva “gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche alle prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tariffe”. Secondo il ricorrente la decisione e’ errata in quanto non ha tenuto conto della disposizione dell’articolo 52 del testo unico secondo cui nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficolta’, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

11. Il motivo appare palesemente infondato dato che la citata disposizione dell’articolo 52 fa riferimento alla ipotesi di determinazione degli onorari variabili, esclusi nel caso in esame per quanto si e’ detto sinora, e non investe affatto la possibilita’ di applicare tale forma di determinazione del compenso in via analogica.

12. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della imposizione, sia pure in via provvisoria, del compenso a carico della sola parte convenuta del giudizio di responsabilita’ e cita la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. civ. 8 luglio 1996 n. 6199) secondo cui la prestazione del C.T.U. e’ effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale e’ resa.

23. Il motivo, in quanto inteso ad affermare il principio per cui il compenso del C.T.U. deve essere obbligatoriamente, e anche in via provvisoria, posto a carico di tutte le parti, va ritenuto infondato alla luce della successiva giurisprudenza che esclude la possibilita’ di imporre il compenso, sia pure parzialmente, a carico della parte vittoriosa (Cass. civ. sezione 2, n. 14925 del 21 giugno 2010) e alla giurisprudenza che ammette tale possibilita’ ma solo in quanto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (Cass. civ., sezione 3, n. 1023 del 11 gennaio 2013).

14. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione

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