Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 15 settembre 2015, n. 37107 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. CHIEFFI Severo – Consigliere Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. AMORESANO Silvio –...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 settembre 2015, n. 39357. La pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe c.d. leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 deve essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione, con la precisazione che la pena deve essere rideterminata attraverso la “rinegoziazione” dell’accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell’esecuzione, che viene interessato attraverso l’incidente di esecuzione attivato dal condannato o dal pubblico ministero. È stato quindi accolto il principio per cui pena illegale non è solo quella superiore alla sanzione edittale massima reintrodotta per effetto della pronuncia di incostituzionalità, ma anche quella applicata in base alla sanzione prevista dalla norma incostituzionale. Principio applicabile anche in sede esecutiva, la valutazione discrezionale del giudice nella individuazione della pena in concreto da applicare non può prescindere dagli “indicatori astratti” (il minimo e il massimo edittale) che il legislatore gli ha fornito. È nell’ambito di quello spazio sanzionatorio che il giudicante deve compiere la sua valutazione. Con la conseguenza che se detto spazio muta (si restringe o si dilata), mutano inevitabilmente i parametri entro i quali la valutazione in concreto deve essere effettuata. Per altro, in terna di sostanze stupefacenti, tale spazio sanzionatorio, con il ripristino della distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”, conseguente alla sentenza del Giudice delle leggi rr. 32 del 2014, è stato sensibilmente ridisegnato, consentendo, di nuovo, il ricorso ad una forbice edittale (tanto per limitarsi alla sola pena detentiva) – da due a sei anni di reclusione – di gran lunga meno ampia (e meno severa) rispetto a quella posta a base delle statuizioni contestate, vale a dire da sei a venti anni di reclusione (tanto che, come si è anticipato, il massimo della prima corrisponde al minimo della seconda), così da comporre un quadro di riferimento non paragonabile a quello tenuto presente al momento delle pronunzie dei giudici del merito e da realizzare, pertanto; un sostanziale ridimensionamento dello stesso disvalore penale dei fatto
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 settembre 2015, n. 39357 Rilevato in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2014, ii Tribunale di Cagliari accoglieva parzialmente l’istanza di ridete rm inazione della pena formulata da G.Z. m relazione alle sentenze di applicazione della pena n. 26/2012 e n. 181/2013, emesse dal G U...
Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 28 luglio 2015, n. 33040. In materia di sostanze stupefacenti, con riferimento alle ipotesi di illeciti riguardanti sostanze stupefacenti leggere
Suprema Corte di Cassazione S,U.P. sentenza 28 luglio 2015, n. 33040 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. CHIEFFI Severo – Consigliere Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. AMORESANO Silvio –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 35934. In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice dell’esecuzione dovrà verificare in primis la fattibilità di un nuovo accordo tra le parti (data la nullità del precedente “patto”, nel cui ambito era stata determinata la pena nell’ambito di una cornice edittale prevista da norma dichiarata incostituzionale) e soltanto ove non si addivenga a tale accordo sarà funzionalmente competente a rideterminare la sanzione in via autonoma ed in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen.. Il procedimento seguito nel caso qui scrutinato non rispetta tali cadenze e ciò determina la nullità della decisione per violazione del contraddittorio, oltre alla considerazione per cui in caso di mancata “rinnovazione” del patto il giudice dell’esecuzione è tenuto non già ad effettuare una mera valutazione di “congruità” della pena oggetto di precedente applicazione concordata, ma a realizzare una nuova ed autonoma valutazione – nell’ambito della cornice edittale ripristinata a seguito della declaratoria di incostituzionalità – dando conto in motivazione delle modalità di determinazione ai sensi degli articoli 132 e 133 cod.pen.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 35934 In fatto e in diritto 1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2014 il GIP del Tribunale di Palermo – in sede esecutiva – ha rigettato l’istanza proposta da C.I. , tesa alla rideterminazione della pena oggetto di applicazione ex art. 444...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 giugno 2015, n. 26481. E’ abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perche’ alle eventuali omissioni di questa e’ possibile porre rimedio solo con l’impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’articolo 676 c.p.p., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 giugno 2015, n. 26481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente Dott. MICHELI Paolo – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 giugno 2015, n. 25955. Ove venga ravvisata l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e’ possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’articolo 240 c.p., comma 1 e non ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies. L’articolo 240 c.p., prevede la confisca delle cose che costituiscono profitto del reato. Il profitto e’ costituito dal lucro e cioe’ dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato. E’ pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 giugno 2015, n. 25955 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. DI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2015, n. 19167. Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 218 e 224 del codice della strada, sollevata con riferimento al criterio di ragionevolezza contenuto nell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono – a differenza dell’art. 62 della legge n. 689 del 1981 – la possibilità per il giudice di regolamentare l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato, qualora la patente rappresenti un indispensabile requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa, rientrando nel potere discrezionale del legislatore la tutela della pubblica incolumità anche con il sacrificio delle possibilità lavorative del condannato
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2015, n. 19167 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 gennaio 2015, n. 1024. La sentenza di patteggiamento è da considerare un indizio della giusta causa per il licenziamento disciplinare che può essere contestata al lavoratore fornendo elementi di prova. Da questo punto di vista, infatti, vi è una piena equiparazione del patteggiamento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato. Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso di un dipendente pubblico che aveva contestato la legittimità del licenziamento disciplinare comminatogli perché fondato sui fatti acclarati nella sentenza di patteggiamento
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 gennaio 2015, n. 1024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2015, n. 1409. La sentenza di "patteggiamento" che, con riferimento a un fatto illecito relativo a droghe "leggere" abbia applicato una pena secondo i parametri edittali previsti dalla disciplina sanzionatoria dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, va annullata soltanto ove la pena base concordata dalle parti ecceda i limiti edittali previsti dalla normativa antecedente alla legge n. 49 del 2006 dichiarata incostituzionale, mentre nel caso in cui la pena concordata sia comunque compresa entro i limiti edittali nuovamente vigenti dopo la decisione della Corte costituzionale non ne consegue alcun effetto sulla sentenza di patteggiamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 gennaio 2015, n. 1409 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente Dott. LEO Guglielm – rel. Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2015, n. 253. La formulazione della richiesta applicativa di pena comporta l'implicita rinuncia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli articoli 179 e 129 c.p.p., salve le sole ipotesi che si tratti di eccezioni attinenti alla stessa richiesta ex articolo 444 c.p.p. e al consenso prestato. Di conseguenza l'imputato che abbia chiesto e ottenuto l'applicazione della pena non puo' piu' dolersi della teorica irregolare trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, trattandosi di una nullita' relativa dell'accordo sanzionatorio che non puo' essere dedotta dalla parte che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, senza subirne alcun concreto ed attuale pregiudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2015, n. 253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – rel. Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere...