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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 settembre 2015, n. 39357. La pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe c.d. leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 deve essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione, con la precisazione che la pena deve essere rideterminata attraverso la “rinegoziazione” dell’accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell’esecuzione, che viene interessato attraverso l’incidente di esecuzione attivato dal condannato o dal pubblico ministero. È stato quindi accolto il principio per cui pena illegale non è solo quella superiore alla sanzione edittale massima reintrodotta per effetto della pronuncia di incostituzionalità, ma anche quella applicata in base alla sanzione prevista dalla norma incostituzionale. Principio applicabile anche in sede esecutiva, la valutazione discrezionale del giudice nella individuazione della pena in concreto da applicare non può prescindere dagli “indicatori astratti” (il minimo e il massimo edittale) che il legislatore gli ha fornito. È nell’ambito di quello spazio sanzionatorio che il giudicante deve compiere la sua valutazione. Con la conseguenza che se detto spazio muta (si restringe o si dilata), mutano inevitabilmente i parametri entro i quali la valutazione in concreto deve essere effettuata. Per altro, in terna di sostanze stupefacenti, tale spazio sanzionatorio, con il ripristino della distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”, conseguente alla sentenza del Giudice delle leggi rr. 32 del 2014, è stato sensibilmente ridisegnato, consentendo, di nuovo, il ricorso ad una forbice edittale (tanto per limitarsi alla sola pena detentiva) – da due a sei anni di reclusione – di gran lunga meno ampia (e meno severa) rispetto a quella posta a base delle statuizioni contestate, vale a dire da sei a venti anni di reclusione (tanto che, come si è anticipato, il massimo della prima corrisponde al minimo della seconda), così da comporre un quadro di riferimento non paragonabile a quello tenuto presente al momento delle pronunzie dei giudici del merito e da realizzare, pertanto; un sostanziale ridimensionamento dello stesso disvalore penale dei fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 settembre 2015, n. 39357 Rilevato in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2014, ii Tribunale di Cagliari accoglieva parzialmente l’istanza di ridete rm inazione della pena formulata da G.Z. m relazione alle sentenze di applicazione della pena n. 26/2012 e n. 181/2013, emesse dal G U...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 28 luglio 2015, n. 33040. In materia di sostanze stupefacenti, con riferimento alle ipotesi di illeciti riguardanti sostanze stupefacenti leggere

Suprema Corte di Cassazione S,U.P. sentenza 28 luglio 2015, n. 33040 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. CHIEFFI Severo – Consigliere Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. AMORESANO Silvio –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 35934. In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice dell’esecuzione dovrà verificare in primis la fattibilità di un nuovo accordo tra le parti (data la nullità del precedente “patto”, nel cui ambito era stata determinata la pena nell’ambito di una cornice edittale prevista da norma dichiarata incostituzionale) e soltanto ove non si addivenga a tale accordo sarà funzionalmente competente a rideterminare la sanzione in via autonoma ed in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen.. Il procedimento seguito nel caso qui scrutinato non rispetta tali cadenze e ciò determina la nullità della decisione per violazione del contraddittorio, oltre alla considerazione per cui in caso di mancata “rinnovazione” del patto il giudice dell’esecuzione è tenuto non già ad effettuare una mera valutazione di “congruità” della pena oggetto di precedente applicazione concordata, ma a realizzare una nuova ed autonoma valutazione – nell’ambito della cornice edittale ripristinata a seguito della declaratoria di incostituzionalità – dando conto in motivazione delle modalità di determinazione ai sensi degli articoli 132 e 133 cod.pen.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 35934 In fatto e in diritto 1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2014 il GIP del Tribunale di Palermo – in sede esecutiva – ha rigettato l’istanza proposta da C.I. , tesa alla rideterminazione della pena oggetto di applicazione ex art. 444...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 giugno 2015, n. 26481. E’ abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perche’ alle eventuali omissioni di questa e’ possibile porre rimedio solo con l’impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’articolo 676 c.p.p., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 giugno 2015, n. 26481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente Dott. MICHELI Paolo – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO...