Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 7 gennaio 2015, n. 253

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Presidente
Dott. PAOLONI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/07/2014 del G.I.P. del Tribunale di Torino;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del pubblico ministero (in persona del sostituto Procuratore generale IZZO Gioacchino), che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Con il ministero del difensore l’imputato (OMISSIS) impugna per cassazione la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino, con la quale – su sua espressa richiesta, assentita dal p.m. – gli e’ stata applicata ex articolo 444 C.p.p. la pena, unificati i reati ex articolo 81 c.p., comma 2 e concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata (articolo 99 c.p., comma 4) e alle aggravanti contestate, di due anni e quattro mesi di reclusione per cinque reati di calunnia commessi nei mesi di aprile e maggio del 2013.
2. Con il ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di carenza e illogicita’ della motivazione di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione degli articoli 438, 456 e 458 c.p.p. con riferimento ad ordinanza del G.I.P. del 2.7.2014 produttiva di nullita’ della sentenza emessa in pari data.
Il (OMISSIS) e’ stato raggiunto da decreto dispositivo di giudizio immediato davanti al Tribunale di Torino per l’udienza del 5.6.2014. Con tempestiva richiesta ex articolo 458 c.p.p. l’imputato ha chiesto di definire la propria posizione processuale nelle forme del giudizio abbreviato ed il g.i.p. ha fissato l’udienza camerale prevista dall’articolo 458 c.p.p., comma 2 per la data del 3.6.2014. Tale udienza su istanza del difensore del (OMISSIS) e’ stata differita al 2.7.2014. In quest’ultima udienza.
In detta udienza, pur dichiaratasi aperta la discussione, il (OMISSIS) ha chiesto l’applicazione di pena concordata con il p.m. ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.. Il procedente g.i.p. ha accolto la richiesta, decidendo nei termini gia’ precisati, previa ordinanza (riportata anche in sentenza) dichiarativa dell’ammissibilita’ del rito alternativo invocato dal prevenuto, atteso che la stessa era stata formulata prima della formale ammissione del rito abbreviato inizialmente sollecitato.
L’ordinanza e’ errata perche’ assunta in violazione dell’articolo 458 c.p.p. che prevede un rigoroso termine di decadenza (quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato), che nel caso di specie e’ stato rispettato per l’originaria richiesta di giudizio abbreviato, si’ da non potersi ammettere una impropria modifica della scelta del rito alternativo delineata dall’imputato.
Di recente la Cassazione, investita della questione del rigetto di una richiesta di rito abbreviato successiva all’iniziale richiesta ex articolo 444 c.p.p., ha rigettato il ricorso dell’imputato, chiarendo che – una volta scaduto il termine di cui all’articolo 458 c.p.p., comma 1 – e’ preclusa all’imputato la possibilita’ di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato (Sez. 2, n. 2765/10 del 22.12.2009, Stracuzzi, Rv. 246378). Il ragionamento dei giudici di legittimita’ non puo’ non ritenersi operante anche nel caso inverso, in cui l’imputato abbia chiesto di procedere con rito abbreviato, senza formulare – una volta scaduto il termine di cui all’articolo 458 c.p.p. – una subordinata ipotesi di applicazione della pena.
2.2. Erronea applicazione dell’articolo 368 c.p. e articolo 129 c.p.p. e difetto di motivazione.
Il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare una sentenza liberatoria ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. per insussistenza dei fatti reato o perche’ gli stessi non costituiscono reato, poiche’ in relazione alle cinque contestazioni di calunnia formulate nei confronti dell’imputato non vi sono formali atti di denuncia dell’imputato correlati alle sue condotte simulatorie di episodi di truffa per interposta persona.
2.3. Erronea applicazione dell’articolo 61 c.p., n. 2.
I reati di calunnia ascritti al ricorrente sono stati qualificati dalla aggravante del nesso teleologia), in quanto commessi per assicurarsi il profitto dei reati di truffa e comunque per garantirsi l’impunita’ da tali reati. Tuttavia l’aggravante deve ritenersi impropriamente contestata, dal momento che il (OMISSIS) non e’ stato tratto a giudizio anche per i presunti reati-scopo di truffa.
3. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile per manifesta infondatezza e indeducibilita’ dei delineati motivi di censura.
3.1. I rilievi sulla addotta inosservanza del disposto dell’articolo 458 c.p. (primo motivo di ricorso) sono palesemente infondati, anche prescindendosi dalla verifica del concreto interesse dell’imputato al motivo di censura, atteso che l’applicazione della pena, concordata con il p.m., e’ stata da lui stesso personalmente sollecitata in udienza (ove e’ stato presente unitamente al suo difensore di fiducia dell’epoca).
In vero le doglianze enunciate dal ricorso in punto di violazione del disposto degli articoli 456 e 458 c.p.p. non hanno alcuna ragion d’essere alla luce delle ineccepibili motivazioni dell’ordinanza ammissiva del rito ex articolo 444 c.p.p. adottata dal procedente g.i.p. del Tribunale di Torino.
Innanzitutto il giudizio abbreviato chiesto dall’imputato raggiunto dalla notificazione del decreto di giudizio immediato non puo’ reputarsi – come sembra erroneamente ritenere il ricorrente – gia’ introdotto a seguito del decreto di fissazione dell’udienza, instaurandosi soltanto con l’adozione dell’ordinanza di ammissione (cfr.: Sez. 3, n. 14433/14 del 4.12.2013, Rv. 259719). Correttamente, quindi, il g.i.p. torinese ha valutato ammissibile la modificazione del tipo di giudizio alternativo sollecitato dall’imputato per definire la propria posizione processuale.
In secondo luogo, come a piu’ riprese affermato da questa Corte, la formulazione della richiesta applicativa di pena comporta l’implicita rinuncia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli articoli 179 e 129 c.p.p., salve le sole ipotesi che si tratti di eccezioni attinenti alla stessa richiesta ex articolo 444 c.p.p. e al consenso prestato (cfr. Sez. 4, n. 16832 del 11.4.2008, Karafi, Rv. 239543, in uno specifico caso in cui e’ stata giudicata inammissibile l’eccezione dell’imputato sulla irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento). Di conseguenza l’imputato che abbia chiesto e ottenuto l’applicazione della pena non puo’ piu’ dolersi della teorica irregolare trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, trattandosi di una nullita’ relativa dell’accordo sanzionatorio che non puo’ essere dedotta dalla parte che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, senza subirne alcun concreto ed attuale pregiudizio (v.: Sez. 2, n. 17384 del 6.4.2011, Coman, Rv. 250074).
3.2. I motivi secondo e terzo del ricorso, afferenti al merito della regiudicanda, sono indeducibili.
Il ricorso, per un verso, non chiarisce in alcun modo i profili o gli elementi in virtu’ dei quali il giudice di merito, che pure ha dato atto in sentenza dei dati probatori escludenti una possibile pronuncia ex articolo 129 c.p.p., avrebbe dovuto adottare una diversa decisione di segno in tutto o in parte liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena proveniente dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza e di entita’ della concordata pena.
Sicche’ non e’ consentita, per altro verso, una postuma rilettura censoria della decisione di applicazione della pena volta a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per i reati ascritti all’imputato e per la corrispondente qualificazione giuridica risultante dall’accusa contestagli, poiche’ questa, come giuridicamente formulata, non puo’ essere rimessa in discussione, l’applicazione concordata della pena presupponendo – come detto – la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullita’, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex plurimis: Sez. 5, n. 21287 del 25.3.2010, Legari, Rv. 247539; Sez. 2, n. 6383 del 29.1.2008, De Blasio, Rv. 239449).
Alla inammissibilita’ dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che – avuto riguardo alla natura del provvedimento impugnato – si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende

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