Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 14 aprile 2017, n. 18621
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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 14 aprile 2017, n. 18621

All’udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione Suprema Corte di Cassazione sezioni unite penali sentenza 14 aprile 2017, n. 18621 REPUBBLICA ITALIANA IN...

Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 4 maggio 2017, n. 21627
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Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 4 maggio 2017, n. 21627

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la connivenza non punibile è scandita da una condotta meramente passiva e inerte, inidonea a recare un concreto contributo causale alla realizzazione dell’illecito (ancorché se ne conosca la sussistenza), laddove il concorso nel reato è integrato da un consapevole contributo, materiale o soltanto morale, all’altrui condotta criminosa in...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 novembre 2015, n. 46954.Il titolare di una ricevitoria in regime contrattuale di concessione pubblica (Amministrazione dei Monopoli), investito dell’attività di raccolta delle giocate del lotto, è senz’altro qualificabile come persona incaricata di un pubblico servizio per gli effetti di cui all’art. 358 c.p. (se non un pubblico ufficiale, ove voglia valorizzarsene la congiunta indiretta posizione di agente contabile ai sensi dell’art. 178 R.D. 23.5.1924 n. 827), poiché svolge un servizio, quello del gioco del lotto, di natura pubblica in quanto per legge riservato (come detto) allo Stato e disciplinato, nei suoi aspetti esecutivi (raccolta delle giocate, rilascio delle relative ricevute, pagamento delle vincite entro prefissati limiti di valore), da norme primarie di valenza pubblica (L. 2.8.1982 n. 528, L. 19.4.1990 n. 85 e loro successive modificazioni). Ond’è che il raccoglitore-ricevitore delle giocate del lotto risponde del delitto, avente natura istantanea, di peculato quando si appropri le somme riscosse dai giocatori, omettendone il versamento erariale nel termine individuato dalla legge nel giovedì successivo all’estrazione del lotto cui pertengono le giocate o nel diverso termine stabilito dal contratto di concessione. Il denaro che costui incassa dai giocatori (scommettitori) è pubblico, perché entra immediatamente (ipso facto nel momento stesso in cui sono ricevute le giocate) nella appartenenza dell’amministrazione pubblica, a nulla rilevando che il ricevitore abbia facoltà (come da concessione) di disporre di parte del denaro riscosso per le percentuali di aggio a suo favore e per il pagamento immediato di talune vincite. Sicché il ricevitore non è un semplice debitore di quantità dell’erario, ma entra in possesso del denaro incassato per conto dell’amministrazione finanziaria, verso cui ha obbligo di rendiconto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 novembre 2015, n. 46954 Ritenuto in fatto 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 14.10.2010 con cui B.F. è stato riconosciuto colpevole del reato di peculato e condannato, concessegli le attenuanti generiche...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 27 luglio 2015, n. 32744. E’inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria. Il ricorso straordinario per errore di fatto in tema di prescrizione del reato è ammissibile limitatamente a situazioni decisorie indotte dalla “esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco” (ad esempio nel semplice calcolo aritmetico dei periodi di sospensione del corso della prescrizione verificatisi nel giudizio di merito), senza estensione ai casi di pretesi errori sulla causa estintiva derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o dalle inferenze di un fatto processuale. L’apprezzamento degli effetti temporali, dinamici e sequenziali di una causa sospensiva o interruttiva della prescrizione (ex artt. 159. 160, 161 cod. pen.) implica, quasi per definizione, un tipico atto valutativo e un connesso giudizio. Un vero e proprio giudizio di valore, quindi, che può ben essere opinabile o perfino erroneo, ma che è del tutto incompatibile con i possibili errori percettivi su fatti determinati, sostanziali o processuali, cui è destinato a porre rimedio il mezzo straordinario di impugnazione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen..

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P SENTENZA 27 luglio 2015, n.32744 Ritenuto in fatto Nell’ambito di un procedimento cumulativo concernente la costituzione di un sodalizio criminoso dedito alla consumazione di una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione (turbata libertà degli incanti, corruzione propria, falsità ideologica in atti pubblici), incentrati sulla aggiudicazione di gare per l’appalto...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 gennaio 2015, n. 2266. La sussistenza del delitto di rifiuto di atti d'ufficio con riferimento alla condotta della guardia medica che abbia ritenuto, correttamente, l'utilità ed urgenza di esami strumentali, da svolgere presso il pronto soccorso, e la superfluità di una visita domiciliare, peraltro, non espressamente richiesta e possibile fonte di aggravamento del rischio quoad vitam per la paziente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 gennaio 2015, n. 2266 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. PAOLONI G. – rel. Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere Dott....

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