cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 19 giugno 2015, n. 25955

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuel – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 471/2014 TRIBUNALE di TRENTO, del 16/05/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;

lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trento, in data 16-5-2014, con la quale e’ stata applicata al ricorrente, ex articolo 444 c.p.p., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4000 di multa, con confisca della somma di danaro in sequestro, in ordine al delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione dell’articolo 445 c.p.p. e 240 c.p., poiche’ all’imputato e’ stata sequestrata la somma di euro 4650 in contanti, rinvenuta sulla sua persona, nonche’ di ulteriori euro 650, in contanti, trovata all’interno dell’abitazione in cui lo stesso abita, con la moglie.

Quest’ultima e’ intervenuta all’udienza di fronte al giudice monocratico, rivendicando la proprieta’ del danaro e chiedendone la restituzione. Erroneamente pertanto il Tribunale ha disposto la confisca delle predette somme, a fronte di un’imputazione afferente non ad una condotta di spaccio, mai contestata all’imputato, ma di mera detenzione di grammi 10 di cocaina, in assenza dunque di qualunque nesso tra il possesso dello stupefacente e la disponibilita’ delle somme in disamina. Queste ultime non possono certamente essere considerate profitto del reato di mera detenzione della predetta, modica, quantita’ di sostanza stupefacente, integrante esclusivamente l’ipotesi della lieve entita’, ex articolo 73, comma 5 Legge Stup., con conseguente inapplicabilita’ della confisca Legge n. 356 del 92, ex articolo 12 sexies. Peraltro la moglie dell’imputato ha dimostrato documentalmente che il danaro sequestrato costituisce provento del suo lavoro.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria depositata il 30 ottobre 2014, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio, limitatamente alla confisca del danaro in sequestro, con eliminazione di quest’ultima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato. Ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e’ possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’articolo 240 c.p., comma 1 e non ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies (Cass., Sez. 4 , n. 4199/08 dell’11-12-2007, Rv. 238432). L’articolo 240 c.p., prevede la confisca delle cose che costituiscono profitto del reato. Il profitto e’ costituito dal lucro e cioe’ dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U. 3-7-1996, Chabrui, Rv. 205707). E’ pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti. Senonche’, nel caso di specie, e’ contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. Non e’ dato infatti comprendere su cosa si basi l’affermazione del giudice a quo secondo cui il pubblico ministero avrebbe, nel caso di specie, contestato una attivita’ continuativa di spaccio. Viceversa, il tenore testuale dell’imputazione, riportata in sentenza, e’ assolutamente univoco nell’addebitare all’imputato esclusivamente la detenzione di gr 10, 196 di cocaina, a fini di consumo non esclusivamente personale.

L’imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui e’ correlabile il possesso della somma sequestrata all’imputato, e’ dunque del tutto estranea alla regiudicanda. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilita’ dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l’introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilita’, che non puo’ pertanto essere confiscata, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato e’ stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilita’.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, con conseguente restituzione della somma all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca ed ordina la restituzione della somma all’avente diritto.

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