Cassazione logo

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 23 giugno 2015, n. 26481

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO P. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 2206/2014 TRIBUNALE di UDINE, del 14/11/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza del giudice del tribunale di Udine che, sull’istanza di dissequestro di un autoarticolato, a seguito di sentenza di patteggiamento, disponeva la confisca del predetto automezzo.

2. Sostiene il ricorrente che il provvedimento sia abnorme in quanto ha applicato la confisca facoltativa ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 1, dopo la sentenza di patteggiamento ed in sede di richiesta di restituzione del bene.

3. In secondo luogo, osserva che in sede di richiesta di restituzione si era contestata la permanenza di esigenze legate alla prosecuzione delle indagini, atteso che il procedimento era stato definito con applicazione della pena, mentre il giudice avrebbe contraddittoriamente motivato la confisca con riferimento non al collegamento tra la cosa e il reato, ma osservando che l’attivita’ criminosa doveva intendersi attentamente pianificata ed organizzata e la restituzione del mezzo avrebbe rappresentato il completamento di una situazione di sostanziale impunita’.

4. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Galli, ha concluso in conformita’ con il ricorso, chiedendo l’annullamento del provvedimento senza rinvio per l’abnormita’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile integrare a posteriori il contenuto decisorio della sentenza di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato; deve considerarsi abnorme, infatti, il provvedimento con cui il Tribunale – dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – disponga, -con provvedimento fuori udienza la confisca di beni patrimoniali del condannato (Sez. 4 , n. 34152 del 13/06/2012 – dep. 06/09/2012, Fusha, Rv. 253518).

2. Si veda anche Sez. 6 , n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359 (conf. Sez. 2 , Sentenza n. 21420 del 20/04/2011, Rv. 250264): E’ abnorme l’ordinanza con cui il giudice, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provvede in merito successivamente e separatamente; nonche’ Sez. 6 , Sentenza n. 10623 del 19/02/2014, Rv. 261886: E’ abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perche’ alle eventuali omissioni di questa e’ possibile porre rimedio solo con l’impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’articolo 676 c.p.p., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria.

3. Il nostro sistema (articolo 205 c.p., comma 1 e articolo 236 c.p., comma 2: articolo 530 c.p.p., comma 4 e articolo 533 c.p.p., comma 1) attribuisce al giudice della cognizione il potere, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna dell’imputato, di applicare le eventuali misure di sicurezza, consentendo -solo in via subordinata- che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall’articolo 676 c.p.p., comma 1. In termini, il Supremo collegio (cfr. Sez. 2 , Sentenza n. 21420/2011 Rv. 250264) ha stabilito che a norma del combinato disposto dell’articolo 205 c.p., comma 1 e articolo 236 c.p., le misure di sicurezza debbano essere disposte “nella stessa sentenza di condanna”, come risulta anche dal tenore dell’articolo 579 c.p.p., il quale espressamente prevede l’impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza.

4. Da cio’ discende:

a) che il rimedio, predisposto per l’omessa decisione sul punto, e’ solo ed esclusivamente l’impugnazione e non certo una separata decisione, assunta dal tribunale dopo l’emissione della sentenza di condanna;

b) che, non a caso, l’articolo 676 c.p.p., attribuisce al giudice dell’esecuzione la decisione in ordine alla confisca, quando la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria: non risulta quindi previsto che il giudice della cognizione possa provvedere con separata ordinanza, una volta che il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo.

5. Ne consegue che la gravata ordinanza va annullata senza rinvio; resta in piedi il sequestro, non essendovi un provvedimento positivo, che possa rivivere, sull’istanza di restituzione. La questione potra’ essere sottoposta, per un’eventuale nuova richiesta di dissequestro, al giudice dell’esecuzione (cfr. Sez. 1 , n. 34627 del 22/05/2013, Pascarella, Rv. 257179; Sez. 6 , n. 46217 del 12/11/2013, Diao, Rv. 258234).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *