Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 15 luglio 2015, n. 30507

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ISA Claudio – Presidente

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 365/2015 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del 23/03/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza in data 23/03/2015, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta (OMISSIS) avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 25/02/2015, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, ritenendo sussistente la gravita’ indiziaria in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73.

2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza impugnata con unico motivo per violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) in relazione agli articoli 293 e 309 c.p.p. e per manifesta illogicita’ della motivazione. Premesso che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame in quanto tardivamente proposta rispetto alla data in cui e’ stato dato avviso di deposito del provvedimento restrittivo al difensore dell’indagato, il ricorrente deduce di aver depositato l’avviso al difensore compilato dalla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, recante la data dell’11 marzo 2013, essendo irrilevante che l’avviso di fissazione della data dell’interrogatorio contenga la dicitura relativa al deposito degli atti. Posto che e’ la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari l’ufficio in grado di effettuare il deposito ed il relativo avviso degli atti indicati nell’articolo 293 c.p.p., si assume, in ragione del favor impugnationis si sarebbe dovuta privilegiare la notifica dell’avviso di deposito prodotta dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

2. Secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, il difensore dell’indagato ha ricevuto avviso ai sensi dell’articolo 293 c.p.p., comma 3, in data 25 febbraio 2015 a mezzo fax. Su tale premessa, l’istanza di riesame, pacificamente depositata il 9 marzo 2015, e’ stata ritenuta inammissibile in quanto proposta oltre il termine prescritto dall’articolo 309 c.p.p..

2.1. Il ricorrente ha dedotto che la notifica del predetto avviso riporta la data 11 marzo 2015, limitandosi ad allegare al ricorso una relazione di notificazione dell’Ufficiale Giudiziario dalla quale risulta solamente che in tale. data e’ stata effettuata la spedizione di una raccomandata destinata al difensore.

2.2. Si tratta di ricorso non ammissibile perche’ privo di autosufficienza, non potendosi in alcun modo evincere che la relazione di notifica allegata, di data persino successiva al deposito dell’istanza di riesame, sia riferibile all’avviso di deposito prescritto dall’articolo 293 c.p.p., comma 3.

Quanto dedotto nel ricorso non vale, dunque, a porre in dubbio l’avvenuta notificazione a mezzo fax ne’ la data dell’avviso di deposito accertate dal Tribunale.

2.3. A fronte della motivazione espressa dal Tribunale, il ricorrente avrebbe dovuto allegare o indicare specificamente l’atto dal quale emergeva la riferibilita’ all’avviso di cui all’articolo 293 c.p.p., comma 3, della diversa modalita’ di notificazione e della diversa data di perfezionamento della notificazione a mezzo posta, rispetto a quanto indicato nel provvedimento impugnato. Il riconoscere al giudice di legittimita’ il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale qualora venga dedotto un error in procedendo, non comporta, infatti, il venir meno della necessita’ di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione del ricorso per cassazione. Cio’ vuoi dire che, pur trattandosi di motivo di natura processuale in relazione al quale alla Corte di Cassazione e’ consentito esaminare gli atti del fascicolo processuale al fine di verificare il fondamento dell’eccezione proposta, l’applicazione concreta di questo principio presuppone che venga quanto meno specificamente indicato l’atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello che sia affetto dal vizio denunziato e che l’atto da esaminare sia contenuto nel medesimo fascicolo. Se invece questa indicazione non viene fornita o, seppur fornita, l’esame dell’eccezione richiede l’acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo del processo deve ritenersi nel primo caso che il motivo sia inammissibile per genericita’, non consentendo al giudice di legittimita’ di individuare l’atto affetto dal vizio denunziato; nel secondo caso che costituisca onere della parte richiederne l’acquisizione al giudice del merito, se il problema si pone in questa fase, ovvero produrlo nel giudizio di legittimita’ nei casi in cui la Corte di Cassazione sia anche giudice del fatto. Diversamente verrebbe attribuito al giudice di legittimita’ un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimita’ (Sez.U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv.244328; Sez. 1, n. 26492 del 09/06/2009, Bellocco, Rv.244039; Sez.4, n.25310 del 07/04/2004, Ardovino, Rv. 228953).

3. Quanto alla forma della notificazione, e’ ricorrente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione la massima secondo la quale in tema di riesame, e’ valida ed efficace la notificazione dell’avviso della udienza camerale (ex articolo 309 c.p.p., comma 8) al difensore dell’indagato effettuata nelle forme previste dall’articolo 150 c.p.p., a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall’apparecchio trasmittente; in tal caso compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione (Sez. 2, n. 2233 del 04/12/2013, dep. 20/01/2014, Ortolan, Rv. 258286; Sez. 3, n.20553 del 18/03/2003, Manfredini, Rv. 225654; Sez. 6, n.34860 del 19/09/2002, Fisheku, Rv. 222578).

3.1. Occorre per completezza rimarcare che, in tema di notificazioni a mezzo fax al difensore, come gia’ affermato dalla Corte di legittimita’ in una pronuncia a Sezioni Unite, all’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera b), Legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 ottobre 2001, n. 374, costituisce la fisiologica evoluzione, in relazione alle modificazioni e diffusione dei mezzi tecnici di trasmissione degli atti intervenute nel corso del tempo, di quanto gia’ previsto dall’articolo 150 c.p.p. fin dalla data di entrata in vigore del codice di rito, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva di cui al Legge-Delega 16 febbraio 1987, n. 81, articolo 2, comma 1, n. 9, che prevedeva la “semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilita’ di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione” (Sez. U, n.28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121). Si tratta di una norma aperta che non specifica la natura dei mezzi tecnici alternativi alle ordinarie forme di notificazione, onde agevolare il compito dell’interprete in relazione all’evoluzione nel tempo degli strumenti di comunicazione. Ma la natura innovativa di quanto previsto dall’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, emerge evidente dal raffronto tra le due norme: una prima differenza e’ data dalla previsione, contenuta nell’articolo 150 c.p.p., comma 1, che le forme diverse di notificazione siano consigliate da circostanze particolari”, mentre la notificazione a mezzo fax al difensore non e’ condizionata, ad esempio, da ragioni di urgenza (Sez. 1, n. 11472 del 10/01/2011, Tassone, Rv. 249602); ai sensi dell’articolo 150 c.p.p., inoltre, l’impiego, per la notificazione, “di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto deve essere stabilita dal giudice con decreto motivato, che indichi (comma 2) “le modalita’ necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario”, laddove l’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis rimette, invece, alla discrezionalita’ dell’autorita’ giudiziaria, comprendendo quindi anche il pubblico ministero, disporre che le notificazioni o (anche) gli avvisi “siano eseguiti con mezzi tecnici idonei”, senza che sia necessario emettere un provvedimento che lo giustifichi (Sez. 1, n. 34028 del 14/09/2010, Ferrera’, Rv 248184; Sez. 2, n. 8031 del 09/02/2010, Russo, R 246450).

3.2. A tanto si aggiunga che, con la citata pronuncia, le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121), chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale in merito alla questione “se la notificazione di un atto destinato all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui la consegna debba essere fatta al difensore, possa essere eseguita con telefax o con altri mezzi idonei, a norma dell’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis”, hanno affermato che le modalita’ diverse di notificazione o comunicazione degli avvisi stabilite dall’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, sono utilizzabili esclusivamente per gli atti che devono essere ricevuti dai difensori, mentre le notificazioni previste dall’articolo 150 c.p.p. possono essere disposte nei confronti di qualunque persona diversa dall’imputato. La previsione contenuta nell’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, si e’ detto, e’ in rapporto di specialita’, non solo con l’articolo 150 c.p.p. con riguardo al profilo dei destinatari (Sez. 4, n. 41051 del 02/12/2008, Davidovits, Rv. 241329), ma anche in relazione all’articolo 148 c.p.p. per quanto riguarda la disciplina generale delle forme e degli organi delle notificazioni. L’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, risulta, dunque, applicabile in via esclusiva per gli atti che devono essere ricevuti dai difensori e prescinde dalle prescrizioni formali dettate dal legislatore del 1988 per rendere certa la ricezione dell’atto da parte del suo destinatario, evidentemente in considerazione delle qualita’ professionali del difensore, nonche’ presumibilmente della maggiore affidabilita’ dei mezzi tecnici di trasmissione degli atti intervenuta nel frattempo. La norma, peraltro, ripete sostanzialmente il contenuto di quanto gia’ previsto dall’articolo 54 disp. att. c.p.p., comma 2, per la trasmissione all’ufficiale giudiziario degli atti da notificare.

Sicche’ deve essere ravvisato un parallelo, di non secondaria importanza, tra l’omogeneita’ della disciplina prevista per la trasmissione degli atti tra organi dell’amministrazione giudiziaria e tra questi ultimi e la categoria professionale degli avvocati.

3.3. Dalla collocazione sistematica della norma nell’articolo 148 c.p.p., che disciplina in generale “gli organi e le forme delle notificazioni”, si e’, quindi, desunto che il legislatore ha previsto l’uso di mezzi tecnici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori quale sistema ordinario, generalizzato, alternativo all’impiego dell’ufficiale giudiziario o di chi ne esercita le funzioni (comma 1), purche’ sia assicurata l’idoneita’ del mezzo tecnico (Sez. 2, n. 8031 del 09/02/2010, Russo, Rv. 246450), individuando nei difensori i “naturali” possibili destinatari o consegnatari delle notificazioni o avvisi con l’uso di mezzi tecnici idonei sul mero presupposto fattuale che il destinatario della notificazione ai sensi dell’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, abbia comunicato all’autorita’ giudiziaria il proprio numero di telefax o lo abbia comunque reso di pubblico dominio.

4. In applicazione dell’articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilita’ del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni d’inammissibilita’ del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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