Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 16 luglio 2015, n. 30898

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere

Dott. CARCANO Domenico – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 820/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/04/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carlo Destro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS), quale sostituto dell’Avv. (OMISSIS), che si riporta alla memoria;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19 aprile 2012, e depositata in Cancelleria il 20 settembre dello stesso anno, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como in data 8 luglio 2011, che dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, condannandolo alla pena di euro 700,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in ordine alla condotta di elusione dell’ordinanza di sequestro giudiziario in data 24 giugno 2008 del Tribunale di Como, da lui posta in essere nella qualita’ di amministratore della s.r.l. (OMISSIS), in ragione della mancata consegna delle chiavi di accesso alle parti comuni delle unita’ immobiliari in contestazione in favore del custode, (OMISSIS), nominato dopo il sequestro dell’area.

2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata decisione, deducendo otto motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazioni di legge in ordine all’articolo 161 c.p.p., articolo 171 c.p.p., lettera d), e articolo 548 c.p.p., commi 2 e 3, per la nullita’ sia della notifica dell’avviso di deposito fuori termine della sentenza d’appello, sia dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato contumace, che non aveva eletto domicilio presso i difensori di fiducia, ma presso la sua residenza, laddove l’estratto contumaciale e l’avviso di deposito ex articolo 548 c.p.p., comma 2, sono stati notificati con unico fax diretto ad uno solo dei due difensori di fiducia.

2.2. Violazioni di legge in ordine all’articolo 548 c.p.p., comma 2, e articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), con riferimento all’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza al codifensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), venuto solo casualmente a conoscenza della irrevocabilita’ della sentenza qui impugnata nell’ambito di un altro procedimento penale.

2.3. Mancanza di motivazione in ordine all’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, nonostante la difesa avesse svolto sul punto un articolato motivo d’impugnazione, che contestava l’insussistenza della condotta elusiva e l’inoffensivita’ del bene giuridico.

2.4. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’elemento oggettivo ed al presupposto di cui all’articolo 388 c.p.p., comma 2, atteso che nel caso di specie nessuna prestazione di natura personale era stata imposta all’imputato.

2.5. Vizi motivazionali quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, attesa l’erronea valutazione, da parte del Giudice di secondo grado, del contenuto dell’ordinanza del Tribunale di Como in data 24 giugno 2008, che si limitava a disporre il sequestro giudiziario, nulla statuendo circa la consegna delle chiavi, di accesso o di altro tipo.

2.6. Mancanza di motivazione sia relativamente alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, espressamente invocata in appello, sia riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel minimo edittale.

2.7. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all’articolo 185 c.p., articolo 2059 c.c., e articolo 539 c.p.p., comma 2, non avendo la Corte d’appello risposto alle doglianze difensive in punto di mancata dimostrazione del danno morale e materiale asseritamente patito dalla parte civile e di condanna al relativo risarcimento.

3. Con memoria depositata in Cancelleria il 4 maggio 2015 il difensore della parte civile ha svolto una serie di argomentazioni in replica ai motivi di doglianza enucleati nel ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ o di rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Fondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, poiche’ l’avviso di deposito ex articolo 548 c.p.p., comma 2, e l’estratto contumaciale della sentenza sono stati notificati, peraltro con il mezzo del telefax, solo ad uno dei difensori dell’imputato in data 20 settembre 2012, senza tener conto che l’imputato risultava elettivamente domiciliato presso la propria residenza.

Solo nell’ipotesi in cui non sia possibile effettuare la notificazione di un atto all’imputato presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, il relativo

adempimento deve essere eseguito mediante consegna al difensore, e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, risolvendosi tale situazione in un caso di inidoneita’ dell’elezione di domicilio (Sez. Un., n. 28451 del 28/04/2011, dep. 19/07/2011, Rv. 250120).

E’ nulla, infatti, la notificazione eseguita a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni (Sez. Un., n. 19602 del 27/03/2008, dep. 15/05/2008, Rv. 239396), ne’ vi e’ prova che quest’ultimo abbia effettivamente avuto conoscenza dell’esistenza dell’atto, con la conseguente possibilita’ di esercitare il suo diritto di difesa.

3. Parimenti fondato deve ritenersi, inoltre, il secondo motivo, poiche’ il su indicato avviso di deposito ex articolo 548 c.p.p., comma 2, risulta essere stato notificato solo ad uno dei difensori dell’imputato, cosi’ impedendo all’altro di esercitare appieno il suo mandato, con il conseguente mancato decorso del termine per impugnare la sentenza d’appello.

E’ noto, infatti, che la mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza ad uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l’impugnazione, con la conseguenza che quest’ultima sara’ possibile attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello (Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, dep. 19/12/2013, Rv. 257485; Sez. 2, n. 28882 del 17/06/2004, dep. 01/07/2004, Rv. 229920).

4. Sulle ulteriori doglianze prospettate in questa Sede (v., supra, i parr. 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. e 2.7.), infine, deve rilevarsi come le stesse reiterino, con dovizia di argomentazioni, una serie di contestazioni, in fatto e in diritto, gia’ specificamente formulate negli atti di appello e, cio’ nonostante, non sottoposte ad una puntuale disamina nella sentenza impugnata, che ne ha rigettato la fondatezza sulla base di affermazioni apodittiche, senza esplicitare compiutamente le ragioni giustificative della decisione adottata.

S’impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per un nuovo giudizio sui punti sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

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