Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 24838. Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione: ma nessuna prova del genere è stata menzionata dalla sentenza di appello. Con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi – qual è quello di cui qui si tratta – non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni. Deve essere invece interpretata ed applicata con larghezza la norma che autorizza il comodante a chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso: soprattutto, quando si tratti di bene immobile e quando vengano prospettate esigenze abitative personali: per di più facenti capo ad una persona anziana, sola e bisognosa di cure; per di più a fronte di un'utilizzazione gratuita già protrattasi per anni.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 24838 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 settembre 2009 V.A.M. ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare risolto il contratto di comodato avente ad oggetto un appartamento in Roma, di sua proprietà, che nel 1996 aveva lasciato in uso al figlio,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24468. In tema di comodato l’art. 1810 c.c.. stabilisce una regola, e due eccezioni ad essa

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n. 24468 Svolgimento del processo 1. Nel 2005 il sig. C.G. convenne la sig.a T.P. dinanzi al Tribunale di Avellino, esponendo che: (-) nel 2002 concesse in comodato alla sig.a T.P. , all’epoca dei fatti sua moglie, un immobile al piano terra del fabbricato sito...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2014, n. 20001. Nel comodato, pur in costanza di pattuizione di un termine negoziale finale, la morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto, ma l'estinzione ha luogo solo allorquando il comodante chieda agli eredi la restituzione della cosa

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 settembre 2014, n. 20001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. D’AMICO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 settembre 2014, n. 20448. Il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile della "casa familiare" quando c'è un bisogno ex art. 1809 c.c. La portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo essere solo imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente. L'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto. Pertanto. non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obbiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la destinazione sia quella di casa familiare. È da notare soltanto che, essendo in gioco valori della persona, ed in particolare le esigenze di tutela della prole, questa destinazione, con più intensità di ogni altra, giustifica massima attenzione in quel controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 settembre 2014, n. 20448 Svolgimento del processo 1) V.G. con citazione del 1 dicembre 1999 ha agito nei confronti del proprio figlio C. e della di lui moglie Ve.Ma.Lu. per ottenere il rilascio dell’immobile concesso in comodato al figlio nel 1992, in occasione del matrimonio. La sola...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 marzo 2014, n. 6171. La tolleranza rispetto al comportamento altrui (specie all'interno di rapporti di parentela-affinita') di per se' non determina nell'altra parte il nascere e il consolidarsi di una situazione di possesso utile per l'usucapione (vedi Cass. 2006 n. 9661). Inoltre, la tolleranza non puo' determinare la nascita e la conservazione di un rapporto contrattuale tra le parti.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 marzo 2014, n. 6171 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 gennaio 2014, n. 7. La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione dove si svolge e si attua un programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Partendo da questo presupposto, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del compagno non proprietario legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio. Un diritto che non viene, ovviamente, meno quando a cacciare di casa il convivente non proprietario è un terzo, come avvenuto nel caso specifico.

Suprema Corte di Cassazione sezione II Sentenza 2 gennaio 2014, n. 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 novembre 2012, n. 20011. Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”

  La massima Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto la...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 16769 del 2 ottobre 2012. Comodato della casa coniugale

Le massime 1. Quando un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio – di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 27 gennaio 2012, n. 1216. Il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.

La massima Il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Suprema Corte di Cassazione Sezione II sentenza del 27...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2012. Il genitore non è tenuto a rimborsare all’ex genero le spese sostenute durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2012 n. 1216. Il genitore non è tenuto a rimborsare all’ex genero le spese sostenute durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2012 Così confermato dalla Suprema Corte secondo la quale l’assegnazione della...