www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 23 settembre 2014, n. 20001


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17600/2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 376/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/04/2008, R.G.N 82/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto ricorso principale, inammissibilita’ incidentale.

I FATTI
Nell’ottobre del 2000, (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), chiedendo che l’adito tribunale di Palermo dichiarasse risolto il contratto di comodato precario avente ad oggetto un appartamento di sua proprieta’, da lui concesso a tale titolo alla figlia (OMISSIS) ed al marito, attuale convenuto.
Espose l’attore che i due coniugi, dapprima residenti a (OMISSIS), si erano poi trasferiti a (OMISSIS), chiedendo ed ottenendo la disponibilita’ dell’appartamento.
A seguito della morte della figlia, avvenuta l’anno successivo, egli aveva chiesto al (OMISSIS) la restituzione dell’immobile, ma la richiesta era rimasta priva di esito.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, nego’ che il rapporto intercorso con il (OMISSIS) trovasse titolo in un contratto di comodato, e rivendico’ in riconvenzione la sua qualita’ di comproprietario dell’immobile, specificando come il bene fosse, in origine, appartenuto pro indiviso all’attore ed alla moglie (OMISSIS), la quale, con testamento olografo dell'(OMISSIS), aveva disposto di alcuni suoi beni – tra cui l’appartamento in contestazione – in favore della figlia (OMISSIS).
All’esito del decesso di quest’ultima, in forza di successione legittima, egli era divenuto a sua volta comproprietario del bene insieme con il figlio (OMISSIS).
Il giudice di primo grado, disposto il mutamento del rito, respinse la domanda restitutoria dell’attore, dichiarando inammissibile per tardivita’ quella risarcitoria.
La corte di appello di Palermo, investita del gravame proposto dal (OMISSIS), dichiaro’ nulla la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, disponendo la rimessione del procedimento dinanzi al primo giudice affinche’ questi provvedesse alla citazione di (OMISSIS), figlio legittimo del convenuto – ed erede parimenti legittimo di (OMISSIS) – attesane la qualita’ di contraddittore necessario nel processo.
La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo di doglianza.
Resiste (OMISSIS) con controricorso, proponendo a sua volta impugnazione incidentale.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e’ infondato.
Quello incidentale merita accoglimento.
Con il primo ed unico motivo del ricorso principale, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 354 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:
Dica la Corte se, in seguito alla concessione in comodato precario e gratuito di un appartamento ad una coppia di coniugi per sopperire ad un bisogno provvisorio, imprevisto ed urgente ed in seguito alla morte di uno dei coniugi, il comodante agisce in giudizio nei confronti dell’altro coniuge comodatario per lo scioglimento del rapporto di comodato, il figlio minore dei coniugi e’ litisconsorte necessario ed occorre convenirlo in giudizio.
La censura, priva di pregio, non coglie nel segno.
In disparte da quanto si osservera’ in sede di esame del ricorso incidentale, essa si infrange sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la decisione dovesse necessariamente adottarsi in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti – parte del rapporto secondo la prospettazione attorea.
A norma dell’articolo 1811 c.c., difatti, in caso di morte del comodatario, il comodante, pur in costanza di pattuizione di un termine negoziale finale, puo’ esigere dagli eredi l’immediata restituzione della res – di tal che e’ la stessa lettera della legge ad escludere tout court, nella specie, la legittima predicabilita’ di un effetto restitutorio automatico post mortem, come condivisibilmente affermato da una (pur risalente) giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1772/1976).
Il principio conosce eccezione nell’ipotesi di una espressa, contraria pattuizione espressamente convenuta tra le parti, ma tale pattuizione, nella specie, non risulta mai allegata nelle precedenti fasi di merito da parte del ricorrente (che per altro verso evoca pronunce di questa stessa Corte afferenti a fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio, e ad essa non equiparabili).
Legittima appare, pertanto, in astratto e in punto di diritto, la declaratoria di nullita’ della sentenza di primo grado e la conseguente disposizione di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c..
La sentenza del giudice di appello deve, per converso, essere cassata sotto il diverso aspetto, correttamente evidenziato dal ricorrente incidentale, della carenza di interesse ad agire sotto il profilo restitutorio ex comodato da parte del (OMISSIS).
Con il primo motivo del ricorso incidentale, si denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio.
La censura di violazione di legge di cui al primo motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:
a) al fine di accertare l’esistenza o meno dell’interesse ad agire, basta l’esame della domanda in se e per se considerata, oppure e’ comunque necessario anche il contraddittorio tra tutte le parti in causa, anche se privo di utilita’ pratica;
b) puo’ un comproprietario del 50% di un immobile, e che si dice comodante, ottenere la condanna al rilascio dell’intero immobile nei confronti di altri comproprietari che ne fanno uso normale ma esclusivo, fondando la domanda di rilascio su un contratto di comodato di cui e’ contestata l’esistenza? Oppure una tale domanda, non consentita dalla legge, e’ priva delle caratteristiche di concretezza ed attualita’, non potendo dare alcuna utilita’ pratica, essenziale alla configurabilita’ dell’interesse ad agire?
La censura e’ fondata.
Non risulta oggetto di contestazione la circostanza, di cui da atto la Corte di appello di Palermo al folio 2, ultimo righi della sentenza oggi impugnata, del subingresso nella comproprieta’ pro’ indiviso dell’immobile, in virtu’ di successione legittima di (OMISSIS), del di lei figlio (OMISSIS) e del marito (OMISSIS), che ne aveva accettato espressamente l’eredita’, in cui era ricompresa anche quella quota di immobile pervenuta alla (OMISSIS) per successione ex matre.
L’esistenza di un diverso titolo di detenzione (rectius, di possesso uti dominus) in capo al (OMISSIS) con riferimento all’immobile del quale e’ a tutt’oggi oggi richiesta la restituzione per effetto della (pretesa) estinzione di un comodato precario imponeva e tuttora impone, pertanto, il rigetto della domanda del (OMISSIS), con pronuncia alla quale puo’ provvedere questa stessa Corte, ex actis, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da (OMISSIS), condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi euro 5200, di cui euro 200 per spese generali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *