Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 4 gennaio 2018, n. 111. Per applicare le misure di prevenzione personale agli indiziati di appartenere all’associazione mafiosa è necessario accertate il requisito dell’attualità della pericolosità del proposto

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In punto di attualita’ della conseguente pericolosita’ il decreto opera un richiamo al principio ermeneutico, fondato su massime di esperienza, che ne ritiene la persistenza nell’indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, in conseguenza della stabilita’ del vincolo societario, dato che si presume, essendo una caratteristica costitutiva del gruppo illecito, derivante da osservazioni di natura empirica e sociologica, fino a quando non vi sia una dimostrazione di scioglimento della compagine o di risoluzione del legame del singolo, evenienze che la Corte ha sottolineato non essere state dimostrate, ne’ dedotte dall’interessato.
2. Nell’interesse di (OMISSIS) ha proposto ricorso il difensore, che denuncia violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), e conseguente nullita’ del provvedimento impugnato, per mancanza assoluta di motivazione, e per la sua illogicita’, anche sotto il profilo dell’entita’ della misura applicata.
Richiamati gli indicatori di fatto individuati dal giudice di merito al fine di tratteggiare la ritenuta pericolosita’, si contesta la loro portata dimostrativa, e si segnala l’assenza di una specifica analisi sull’attualita’ degli indicatori considerati. Si deduce che la Corte ha ignorato l’esclusione dell’aggravante specifica nel corso del procedimento per il quale (OMISSIS) ha riportato condanna, e si nega che possa considerarsi significativa dell’appartenenza alla compagine mafiosa la mera conoscenza di dati e di informazioni inerenti al funzionamento del gruppo, quale quella che si poteva attribuire all’interessato sulla base delle conversazioni intercettate.
Si contesta inoltre la sostanziale elisione della considerazione dell’attualita’ della ritenuta pericolosita’, desunta esclusivamente dalla natura del reato, conclusione la cui validita’ si contesta sulla base di precedenti della Corte di legittimita’ che esigono, anche nella specifica materia, una puntuale motivazione.
3. Il Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, con la quale sollecita il rigetto del ricorso, che si fonda su rilievi inerenti al vizio di motivazione, in relazione al quale e’ preclusa la proposizione del ricorso, mentre ha escluso la radicale assenza di motivazione, posto che il provvedimento, in forza della distinzione concettuale tra partecipazione ed appartenenza ad associazione mafiosa, ha ritenuto la presenza di elementi della seconda fattispecie, ed ha evidenziato, al fine della pericolosita’, la natura tendenzialmente stabile del legame, e la mancata allegazione di elementi, di natura oggettiva o soggettiva, idonei a considerare rescissi i vincoli tra il gruppo e l’interessato, che si ritengono sufficienti a fornire la dimostrazione richiesta.
4. La Prima Sezione penale, assegnataria del procedimento, ha rilevato sul punto attinente alla valutazione di presunzione di attualita’ dell’indicatore di pericolosita’ un contrasto interpretativo, ed ha cosi rimesso alle Sezioni Unite la sua risoluzione.
5. Con memoria del 13 novembre 2017 il Procuratore generale ha reiterato la richiesta di rigetto del ricorso, poiche’, valutato complessivamente, non ritiene che il provvedimento sia affetto dal radicale vizio di motivazione denunciato, potendosi desumere l’attualita’ della pericolosita’ dalla natura della partecipazione ivi illustrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto per la cui soluzione il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni unite puo’ essere cosi’ riassunta:
“Se, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali nei confronti degli indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, sia necessario accertare il requisito della attualita’ della pericolosita’ del proposto”.
2. Appare necessario premettere all’analisi della questione proposta che e’ del tutto pacifico che sia possibile svolgere in sede di legittimita’ il controllo inerente all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullita’ del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 111 Cost., comma 6, articolo 125 c.p.p., comma 3, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 7, comma 1, poiche’ l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale.
Nella specie, come accennato in narrativa, il decreto impugnato argomenta in punto di valutazione di attualita’ della pericolosita’ con richiamo ai principi giurisprudenziali che, in tema di partecipazione associativa, ritengono la natura tendenzialmente stabile del vincolo che si crea, in particolare nella ‘ndrangheta, per i vincoli di coesione e solidarieta’ tra gli associati, ed espone che, in mancanza di qualsiasi emergenza concreta sullo scioglimento della compagine, o sul recesso dell’interessato dalla medesima, si possa trarre conferma dell’attualita’ e della persistenza della pericolosita’ sociale.

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