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Gli articoli 582 e 583 c.p.p. confermano questa interpretazione letterale, perche’ riservano il termine “presentazione” al solo deposito nella cancelleria del giudice indicato.
Il legislatore, poi, ha valutato se e come estendere la possibilita’ di invio efficace dell’atto al giudice da parte dell’interessato: ampliando, per le impugnazioni, il numero delle cancellerie al quale l’atto deve essere “presentato”, cioe’ presso le quali deve essere depositato, e permettendo la “presentazione”, cioe’ il deposito, anche presso gli agenti consolari all’estero (articolo 582 c.p.p., comma 2) ovvero, per i detenuti e internati e con riferimento ad ogni impugnazione, dichiarazione e richiesta, permettendo che la “presentazione” avvenga davanti al direttore del carcere (articolo 123 c.p.p.).
Per lo stesso favor impugnationis il legislatore prevede, inoltre, che l’atto di impugnazione venga “spedito”, e non “presentato”, con il meccanismo disegnato dall’articolo 583 c.p.p..
Anche il richiamo ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di notificazione a mezzo posta (Corte cost., sent. n. 477 del 2002) non sembra utilizzabile a sostegno dell’orientamento minoritario.
La pronuncia stabilisce che “gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalita’ a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attivita’ di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilita’ del notificante medesimo”.
Il principio, pertanto, puo’ essere richiamato con riferimento alle formalita’ “imposte” alla parte dalla legge. Ebbene, per l’istanza di restituzione nel termine l’articolo 175 c.p.p. prescrive chiaramente la formalita’ della “presentazione”. Quando, invece, il codice prevede forme diverse (ad esempio: invio mediante raccomandata o telegramma, oppure mediante dichiarazione resa dal detenuto all’ufficio matricola del carcere), stabilisce che l’atto deve ritenersi proposto o presentato alla data di spedizione o della data di dichiarazione all’ufficio matricola (articolo 123 c.p.p., comma 1).
In sostanza, il codice di procedura penale non presenta la problematica che sorgeva dal combinato disposto dell’articolo 149 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 4, perche’, se onera la parte di formalita’ differenti dal materiale deposito in cancelleria, prevede contestualmente che l’effetto per la parte si produca al momento dell’adempimento, a prescindere dalla data in cui l’atto e’ stato ricevuto dalla cancelleria del giudice.
Come si e’ visto, l’invio a mezzo posta dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare non e’ “imposto dalla legge”, ma e’ “consentito” e, quindi, e’ frutto di una scelta discrezionale della parte, cosicche’ non emerge l’irragionevolezza della disciplina che aveva portato alla pronuncia di illegittimita’ costituzionale.
5.2. Sono, invece, le ulteriori argomentazioni sopra esposte a convincere della soluzione adottata.
L’affermazione delle sentenze facenti parte della tesi maggioritaria della impossibilita’ di comprendere l’istanza di restituzione nel termine nella categoria delle impugnazioni non e’, in realta’, contestata dall’orientamento opposto e non pare poter essere messa in discussione.
Non vi e’ dubbio, invece, sulla natura strumentale dell’istanza di restituzione nel termine rispetto alla successiva impugnazione. Come efficacemente rileva la requisitoria del Procuratore Generale, si tratta della “pre-condizione” di una impugnazione, che crea un “incidente di impugnazione” di diretta ed immediata afferenza al sistema delle impugnazioni; un rapporto che giustifica, percio’, dal punto di vista logico, l’applicazione della relativa disciplina.
Proprio l’illogicita’ della soluzione opposta e’ sottolineata da Sez. 3, Zenelli, cit., che osserva che “apparirebbe del tutto illogico riservare il necessario controllo sulla provenienza dalla parte al solo atto di impugnazione e non anche alla richiesta di restituzione in termine che, come detto, ne rappresenta il necessario presupposto”. In effetti, seguendo la tesi maggioritaria – che consente l’invio dell’istanza a mezzo posta, ma nega l’applicabilita’ dell’articolo 583 c.p.p., comma 3 – si pone legittimamente la questione dell’efficacia di un’istanza con sottoscrizione non autenticata, al contrario della successiva impugnazione.
Ne’ il mancato rinvio espresso alla disciplina delle impugnazioni puo’ essere interpretato come volonta’ del legislatore di non applicarla: si tratta, piuttosto, di un dato neutro.
Appare, del resto, significativa la circostanza che, nella vigenza del codice di rito del 1930, la soluzione che qui si adotta era stata raggiunta proprio alla luce del rapporto di strumentalita’ tra l’istanza e l’atto principale al compimento del quale essa e’ diretta.
5.3. Se, quindi, la natura particolare dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare giustifica di per se’ l’applicazione delle forme previste per le impugnazioni – non impedita da alcun divieto, espresso o tacito, del legislatore – la soluzione e’ resa necessaria dall’effetto di compressione del termine di trenta giorni di cui all’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, prodotto dall’adozione della soluzione opposta. In effetti, stabilire che l’invio a mezzo posta dell’istanza comporta il rischio della tardiva ricezione da parte della cancelleria del giudice significa non soltanto ridurre il termine, ma soprattutto cadere nell’incertezza assoluta in ordine alla possibilita’ che esso venga rispettato, in quanto il tempo di consegna di un plico postale puo’ variare in relazione a cause imprevedibili.
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