Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 15 settembre 2017, n. 42043. Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis

[….segue pagina antecedente]

Si noti, per di piu’, che viene impedito anche il ricorso alla presentazione presso un agente consolare all’estero, limitazione che, per i condannati per i quali non e’ stata richiesta l’estradizione, puo’ rendere sostanzialmente impossibile la presentazione tempestiva dell’istanza.
La questione e’ resa ancora piu’ urgente alla luce della genesi dell’introduzione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, sopra ricordata (ampiamente esposta nella recente sentenza Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107) e dal principio costituzionale del giusto processo. La necessita’ che i rimedi approntati dal legislatore nazionale per sopperire alle carenze strutturali del sistema, che determinavano un difetto di garanzie per il processo contumaciale, siano efficaci orienta decisamente verso una soluzione che permette all’interessato di usufruire per intero del breve termine previsto a pena di decadenza.
5.4. La soluzione adottata, d’altro canto, non determina una arbitraria estensione del concetto di “presentazione” presente nel codice di rito e non incide, di conseguenza, sulle valutazioni espresse con riferimento alla proposizione di numerose altre istanze o richieste. Per ciascuna di esse verra’ quindi valutata, di volta in volta, l’esistenza di un’autonoma ragione di applicazione della disciplina delle impugnazioni, come e’ avvenuto, ad esempio, per l’opposizione a decreto penale, la cui natura di impugnazione ha fatto ritenere adottabili, per la sua presentazione, tutte le forme previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p., e, quindi, anche il ricorso al servizio postale, con l’ulteriore conseguenza dell’individuazione della data di invio per valutarne la tempestivita’ (Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Filice, Rv. 266302; Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng, Rv. 248876).
6. Puo’ quindi formularsi il seguente principio di diritto:
“Ai fini della verifica della tempestivita’ della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla data di spedizione della richiesta”.
7. In applicazione del suddetto principio, l’ordinanza del Tribunale di Monza del 2 luglio 2015 deve essere annullata senza rinvio relativamente alla statuizione di inammissibilita’ della richiesta di restituzione nel termine.
Nel resto, l’ordinanza va confermata: sia quanto all’emenda dell’errore materiale presente nella sentenza di condanna, sia quanto al rigetto della richiesta avanzata in via principale di declaratoria di non esecutivita’ della sentenza di condanna.
Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Monza perche’ provveda nel merito sulla richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza. In relazione a tale decisione, il terzo e il quarto motivo di ricorso risultano assorbiti, avendo ad oggetto appunto la decisione sull’istanza cui il Tribunale non aveva provveduto in conseguenza della declaratoria di inammissibilita’ della stessa.
Infine, il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano del 31 luglio 2015 deve essere dichiarato inammissibile. In effetti, non solo l’impugnazione risulta sostanzialmente priva di motivi, ma esattamente la Corte territoriale aveva negato la propria competenza a provvedere, atteso che avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione e’ ammesso solo il ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Monza in data 2/7/2015 relativamente alla statuizione di inammissibilita’ della richiesta di restituzione nel termine, confermandola nel resto. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso in ordine alla richiesta di restituzione nel termine.
Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano del 31/7/2015.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *