Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 15 settembre 2017, n. 42346. Il nuovo reato di lesioni stradali è procedibile d’ufficio e non a querela di parte

Il nuovo reato di lesioni stradali è procedibile d’ufficio e non a querela di parte

Sentenza 15 settembre 2017, n. 42346
Data udienza 16 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandr – rel. Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/12/2016 del GIP Tribunale di Udine;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro Ranaldi;
lette le richieste del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Udine ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata fra le parti, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., in relazione al reato di lesioni stradali di cui all’articolo 590-bis c.p., comma 1, disponendo altresi’, ai sensi dell’articolo 222 C.d.S., la revoca della patente di guida nei confronti dell’imputato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, limitatamente al punto concernente la revoca della patente di guida, solleva eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo, nella parte in cui rende obbligatoria la revoca della patente quale effetto dell’accertamento del reato ascritto all’imputato (articolo 590 bis c.p.). Sul presupposto che si tratti di sanzione sostanzialmente penale, ritiene che la norma che ne prevede l’applicazione obbligatoria contrasti con i principi di ragionevolezza e proporzionalita’ sanciti dagli articoli 3 e 27 Cost. in quanto non consente una valutazione di congruita’ della sanzione rispetto al caso concreto, risolvendosi in un’irragionevole presunzione assoluta di pericolosita’ del condannato, ne’ un giudizio di proporzionalita’ della pena, con cio’ eludendo i principi di colpevolezza, di ragionevolezza e di proporzionalita’ della pena.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per difetto della condizione di procedibilita’ (querela) richiesta dall’articolo 590-bis c.p..
3. Con memoria depositata il 28.4.2017 il ricorrente insiste affinche’ sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale sollevata con il ricorso.
4. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.

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