Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 15 settembre 2017, n. 42346. Il nuovo reato di lesioni stradali è procedibile d’ufficio e non a querela di parte

[….segue pagina antecedente]

3.1. La detta disciplina e’ entrata in vigore con la pubblicazione della L. n. 41 del 2016, la cui intestazione reca: “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali”, chiaramente indicativa della volonta’ del legislatore di introdurre due nuove figure di reato che, pur descrivendo condotte specifiche e specializzanti rispetto alle fattispecie base di cui ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose (articoli 589 e 590 c.p.), assumono caratteristiche particolari a se’ stanti, che le distinguono da queste ultime e le rendono meritevoli di una disciplina autonoma.
E’ noto, infatti, che la ratio della legge istitutiva dei reati stradali in questione e’ quello di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera autonoma e indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni – i reati che conseguono alle indicate condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale.
3.2. Sotto il profilo testuale e’ significativo che la disciplina in disamina sia stata inserita in articoli autonomi del codice penale, rubricati con il titolo del relativo reato e con previsione di specifiche e distinte pene edittali.
3.3. Va inoltre sottolineato che nell’ambito di tali figure criminose sono previste delle specifiche circostanze aggravanti e attenuanti. Le prime sono richiamate dall’articolo 590-quater c.p., che, nel disciplinare il computo delle circostanze, menziona esplicitamente “le circostanze aggravanti di cui all’articolo 589-bis c.p., commi 2, 3, 4, 5 e 6, articolo 589-ter c.p., articolo 590-bis c.p., commi 2, 3, 4, 5 e 6…”, chiaramente escludendo la natura circostanziale delle ipotesi incriminatrici di cui all’articolo 589-bis c.p., comma 1 e articolo 590-bis c.p.. Una circostanza attenuante specifica e’, inoltre, prevista al settimo comma dei predetti articoli del codice penale, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole (cui consegue la diminuzione della pena fino alla meta’). E’ evidente che la previsione di specifiche circostanze di aggravamento o di attenuazione delle pene previste per le ipotesi base dei reati stradali colposi in riferimento e’ indicativa della natura autonoma (e non circostanziale) di tali fattispecie incriminatrici.
3.4. Infine, e’ appena il caso di rilevare che la L. n. 41 del 2016 ha modificato l’articolo 222 C.d.S., qualificando come “reati” (e non come circostanze aggravanti) le fattispecie criminose in questione, facendo appunto derivare dalla condanna (o dal patteggiamento) “per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-c.p.” la revoca della patente di guida.
3.5. Conclusivamente, la norma incriminatrice di cui all’articolo 590-bis c.p. delinea una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di cui all’articolo 590 c.p., e pertanto non necessita di querela ai fini della sua procedibilita’.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimita’ costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *