Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 15 settembre 2017, n. 42043. Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis

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4. Il difensore di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso entrambe le ordinanze.
Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per la ritenuta tardivita’ dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna.
Dopo la notifica dell’ordine di esecuzione, la (OMISSIS) aveva avanzato l’istanza di restituzione nel termine con raccomandata spedita il 20 marzo 2015 alla Corte di appello di Milano, che l’aveva a sua volta trasmessa al Tribunale di Monza, che l’aveva ricevuta il 31 marzo 2015. L’istanza doveva considerarsi proposta nella data di spedizione della raccomandata ai sensi dell’articolo 583 c.p.p., comma 2, e pertanto era tempestiva.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per la mancata considerazione da parte del Giudice dell’esecuzione dei vizi della procedura che aveva portato al decreto di irreperibilita’ dell’imputata.
Inoltre l’ordinanza impugnata, pur dando atto che le notifiche all’imputata erano state effettuate al difensore ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, nulla aveva argomentato circa l’effettiva conoscenza del processo e della sentenza nonche’ sull’esistenza di un rapporto professionale tra il legale e l’imputata.
In ragione della data di irrevocabilita’ della sentenza di condanna (30 settembre 2014), il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibilita’ di applicazione della disciplina introdotta dalla L. n. 67 del 2014.
Con un terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 175 c.p.p.: non e’ il condannato a dover fornire la prova dell’incolpevole ignoranza del procedimento, ma l’autorita’ giudiziaria a dover dimostrare la conoscenza del procedimento o del provvedimento e la volontaria rinuncia a comparire o a proporre l’impugnazione da parte dell’imputato.
Poiche’ le notificazioni all’imputata erano state eseguite presso lo studio del difensore d’ufficio, era verosimile che la (OMISSIS) non avesse avuto conoscenza della sentenza prima della notificazione dell’ordine di esecuzione emesso dal P.M..
Con un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge. La (OMISSIS) non aveva mai ricevuto gli atti relativi alla sentenza del Tribunale di Monza prima della notifica dell’ordine di esecuzione del P.M.; in particolare, l’imputata non aveva mai ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna.
Il Giudice dell’esecuzione aveva valutato solo la sua volontaria rinuncia a difendersi, ma non quella ad impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti.
Con un quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all’ordinanza della Corte di appello di Milano.
L’istanza era stata erroneamente dichiarata inammissibile sul presupposto della ricorribilita’ per cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Monza: al contrario, il provvedimento richiesto rientrava nella competenza della Corte territoriale.
Il ricorrente conclude per l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza di condanna e per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
5. Con ordinanza adottata all’udienza del 15 dicembre 2016, la Prima Sezione penale ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.
Il Collegio, in via preliminare, ravvisa l’inammissibilita’ del ricorso proposto avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano, non essendo stato articolato alcun motivo specifico, nonche’ l’infondatezza della tesi dell’applicabilita’ al caso di specie della disciplina introdotta dalla L. n. 67 del 2014; osserva, inoltre, che, in sede di esecuzione, non possono essere avanzate doglianze relative a vizi verificatisi nel corso del procedimento di cognizione.
Il Collegio rileva che il primo motivo di ricorso sollecita la soluzione di una questione su cui esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’.
Il Tribunale di Monza ha aderito alla linea interpretativa secondo cui, se l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale e’ spedita a mezzo del servizio postale, essa deve pervenire entro il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza, non essendo applicabile la disciplina dettata dall’articolo 583 c.p.p. per la spedizione dell’atto di impugnazione.
Esiste, tuttavia, un orientamento opposto che, sulla base di argomentazioni letterali, logiche e sistematiche, afferma che l’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione deve ritenersi presentata tempestivamente nel momento in cui viene affidata, per la spedizione, al servizio postale.
5. Con decreto in data 23 febbraio 2017, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione in camera di consiglio l’odierna udienza.
4. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso e chiede che le Sezioni Unite affermino il principio di diritto secondo cui la presentazione dell’istanza per la restituzione nel termine ai sensi dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, per il rapporto di strumentalita’ con l’impugnazione al cui compimento e’ diretta, e’ regolata dai principi generali concernenti la spedizione e la ricezione dell’impugnazione stessa ed e’ quindi tempestiva, in applicazione dell’articolo 583 c.p.p., se spedita con raccomandata entro il termine di trenta giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto per la quale il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni unite e’ la seguente: “Se, ai fini della verifica della tempestivita’ della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, debba fare riferimento alla data di spedizione o a quella di ricezione dell’atto”.
2. In effetti, la questione della tardivita’ della istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione assume rilievo in conseguenza della infondatezza della richiesta di declaratoria di non esecutivita’ della sentenza di condanna, proposta in via principale e rigettata dal Tribunale di Monza.

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