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Con sentenza del 12 aprile-19 maggio 2016 la Corte d’appello di Trento rigettava gli appelli incidentali di (OMISSIS) – (OMISSIS), dichiarava inammissibile per tardivita’ l’appello incidentale del condominio, rigettava ogni domanda proposta nei confronti dell’appellante principale e dello (OMISSIS) in proprio ritenendo responsabili soltanto i genitori per utilizzazione impropria della cosa, ben individuabile e ben conosciuta da loro, cosi’ da integrare caso fortuito esonerante da responsabilita’ il custode ai sensi dell’articolo 2051 c.c., e infine confermava la posizione del condominio che rimaneva come unico responsabile del fatto in quanto la sentenza di primo grado nei suoi confronti sarebbe divenuta definitiva.
2.1 Ha presentato anzitutto ricorso – che depositato presso la cancelleria di questa Suprema Corte ha dato luogo alla causa n. 17256/2016 – il condominio, sulla base di due motivi.
2.1.1 Il primo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e/o errata applicazione dell’articolo 111 Cost., articoli 131 e 132 c.p.c., perche’ la sentenza d’appello presenterebbe una motivazione contraddittoria e/o illogica in ordine alla responsabilita’ del ricorrente. Si richiama l’articolo 111 Cost. in ordine alla necessita’ di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, assumendo che la corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado nei confronti del ricorrente, senza motivarlo, per di piu’ ritenendo non tenuta a manlevare il condominio la sua compagnia assicuratrice (OMISSIS).
La motivazione inoltre sarebbe contraddittoria laddove viene affermato che “l’impugnazione e’ dunque possibile sotto il profilo del merito della vicenda, sicche’ va qui esclusa la sussistenza di una responsabilita’ del condominio”.
2.1.2 Il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o errata applicazione degli articoli 102, 331 e 336 c.p.c. e articolo 1917 c.c. per omessa estensione degli effetti della sentenza da garante a garantito, invocando il recente intervento nomofilattico di S.U. 4 dicembre 2015 n. 24707, per cui l’impugnazione del garante sul rapporto principale e’ idonea a investire il giudice dell’impugnazione anche a favore del garantito, per litisconsorzio necessario processuale e per essere stato il garantito a realizzare l’estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale. Nel caso in esame, la compagnia assicuratrice del condominio, (OMISSIS), nel suo appello principale avrebbe chiesto il rigetto di ogni domanda nei confronti del suo assicurato, e quest’ultimo, costituendosi, aveva aderito ai motivi dell’appello principale. Il condominio quindi non avrebbe avuto necessita’ di proporre appello incidentale, e l’appello principale avrebbe dovuto esplicare i suoi effetti anche a suo favore. La corte territoriale ha invece escluso ogni riforma della sentenza di primo grado nei confronti del condominio per la sua mancata proposizione di impugnazione incidentale.
2.1.3 Dal ricorso si sono difesi con controricorso i (OMISSIS) – (OMISSIS), in proprio e quali genitori del minore, e con altro controricorso (OMISSIS).
2.2 Hanno poi presentato ricorso i (OMISSIS) – (OMISSIS), in proprio e quali genitori del minore, articolato in dodici motivi.
2.2.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c..
Avrebbe errato il giudice d’appello ritenendo che l’evento lesivo sia interamente derivato da un uso improprio della cosa, in un modo imprevedibile e non riconducibile alla negligenza del custode; dovrebbe riconoscersi invece la responsabilita’ del custode ai sensi dell’articolo 2051 c.c. se l’attore dimostra l’evento dannoso e il suo nesso causale col bene in custodia anche nel caso in cui sussista un fatto volontario della vittima, salva la valutazione della condotta di quest’ultima ai fini dell’articolo 1227 c.c.. E il giudice d’appello avrebbe infondatamente riscontrato nel caso in esame un comportamento della vittima o di terzi idoneo a interrompere il nesso causale. Sarebbe poi irrilevante rispetto alla responsabilita’ oggettiva che scaturisce dalla cosa in custodia lo stato soggettivo di colpa del custode.
Si rileva altresi’ che il giudice d’appello (a pagina 23 della motivazione) afferma che “non si intravede in virtu’ di quale norma o regolamento o disposizione – non evidenziata ne’ indicata in sede penale – il custode avrebbe dovuto apporre segnalazioni di pericolo, ne’ quali avrebbero dovuto e potuto essere queste ultime”. Ribattono i ricorrenti che lo (OMISSIS) venne condannato con sentenza penale divenuta definitiva per colpa ed inosservanza delle norme di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 perche’, quale amministratore del condominio, aveva omesso di delimitare il lucernario, nascosto dalle nevicate. E infatti nell’atto di citazione si era addotta la responsabilita’ dell’amministratore del condominio per omesso presidio (presidio che avrebbe potuto effettuarsi mediante recinzione, cartelli o altro) sul lucernario per preavvisare di un punto di fragilita’ o comunque di una fonte di pericolo, come pure riconosciuto dal giudice di primo grado. Inoltre la zona sarebbe stata agevolmente accessibile, mentre il caso fortuito dovrebbe consistere nella utilizzazione inappropriata di una cosa di pericolosita’ talmente evidente da rendere la condotta del terzo totalmente imprevedibile, mentre nel caso di specie sarebbero mancati gli elementi necessari per far presumere il pericolo: la tettoia era accessibile anche da un bambino ed era sommersa dalla neve, con lastre di vetro rotte o crepate, realizzando cosi’ una insidia/trabocchetto.
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