Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 dicembre 2017, n. 55481. Il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali

Il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l’inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona e’ integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest’ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all’articolo 609 bis c.p.

Sentenza 13 dicembre 2017, n. 55481
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/09/2016 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio quanto all’aggravante di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 2 del reato di cui al capo 2 e con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio; rigetto nel resto;
uditi per l’imputato l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12.11.2015, il Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui articolo 600 ter c.p., comma 1, n. 1 (capo 1) – perche’ utilizzava la minore degli anni diciotto (OMISSIS) (n. (OMISSIS)) il per la produzione di materiale pornografico costituito da numerosi scatti fotografici ed un filmato video nei quali la minore era rappresentata e ripresa in attivita’ sessuali esplicite – e articolo 609 bis c.p., comma 2, nn. 1 e 2 nonche’ articolo 61 c.p., n. 11 quinquies e articolo 609 ter c.p., comma 1, n. 2 (capo 2)- perche’ dopo aver contattato via facebook la predetta minore ed averla tratta in inganno falsamente attribuendosi la qualifica professionale di fotografo, nell’occasione di cui al capo 1) le somministrava sostanze alcoliche fino a farle raggiungere lo stato di ubriachezza e, abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica e psichica della p.o. la induceva ad intrattenere con lui i rapporti sessuali competi ripresi nel filmato di cui al capo a, in (OMISSIS)) – e lo condannava alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa.
Con sentenza 19.9.2016, la Corte di appello di Roma, in riforma della predetta sentenza, applicava la circostanza attenuante ex articolo 62 c.p., n. 6 e riduceva la pena ad anni quattro, mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.

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