Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29662. Caso fortuito esonerante la responsabilità del «custode».

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3. Deve anzitutto disporsi la riunione dei due ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., dandosi atto che il primo ricorso notificato alle altre parti risulta essere quello proposto dal condominio (OMISSIS), per cui deve qualificarsi ricorso principale, risultando ricorso incidentale – indubbiamente tempestivo – il ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) (per tutti, v. da ultimo S.U. 20 marzo 2017 n. 7074).
3.1 Dei due motivi cui e’ affidato il ricorso del condominio (OMISSIS), logicamente e giuridicamente prioritario – e quindi idoneo pure ad assorbire il primo – e’ il secondo motivo, nel quale, in sostanza, si lamenta la mancata estensione a favore del ricorrente degli effetti dell’accoglimento dell’appello della sua garante, la compagnia assicuratrice (OMISSIS).
La corte territoriale ha escluso che l’appello principale, presentato dalla suddetta compagnia, ricadessero pure a vantaggio del condominio, richiamando quello che ha definito “il costante orientamento” (invece superato, per quanto si rilevera’ infra) di questa Suprema Corte, per cui, nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria come quello in esame, poiche’ l’azione principale e quella di garanzia si fondano su titoli diversi le due derivate cause, pur se collocate nell’ambito di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili; il terzo chiamato in garanzia impropria puo’ pertanto impugnare autonomamente anche le statuizioni relative al rapporto principale, ma al solo fine di difendersi dalla domanda di manleva, onde tale impugnazione non riversa alcun effetto vantaggioso sulla posizione del garantito (cosi’, in sostanza, puo’ evincersi dalle pagine 26-28 della sentenza impugnata).
La Corte d’appello di Trento, benche’ la sua decisione risulti essere stata assunta il 12 aprile 2016 e poi depositata il 19 maggio 2016, in tal modo pretermette l’antecedente specifico intervento delle Sezioni Unite, cioe’ la sentenza n. 24707 del 4 dicembre 2015 in base alla quale ora si deve ritenere che, se nel processo viene chiamato in causa per garanzia l’assicuratore della responsabilita’ civile, qualora solo quest’ultimo impugni la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale dichiarando il convenuto responsabile con conseguente sua condanna al risarcimento del danno, sia la domanda di garanzia proposta dal convenuto, la sua impugnazione si riflette vantaggiosamente pure sulla posizione del soggetto assicurato, che viene cosi’ esonerato dall’onere di proporre una propria impugnazione incidentale: e cio’ a prescindere dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, rivestendo tale qualificazione un valore meramente descrittivo e quindi privo di effetti in ordine all’applicazione degli articoli 32, 108 e 331 c.p.c., “dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorche’ egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione”.
3.2 Questo intervento nomofilattico costituisce la diretta risposta al motivo in esame, che rende fondato in misura manifesta, assorbendo quindi, logicamente, il primo motivo del ricorso.
E sempre per evidenza logica il secondo motivo del ricorso principale assorbe pure il settimo motivo del ricorso incidentale, che si fonda sull’avere la sentenza d’appello accertato la definitivita’ della sentenza di prime cure nei confronti del condominio: tale accertamento e’ stato effettivamente compiuto dalla sentenza in questa sede impugnata, ma, come appena si e’ dimostrato, e’ stato un accertamento del tutto erroneo.
3.3 In quanto anch’esso attinente a questioni di rito, e’ opportuno procedere subito al vaglio del sesto motivo del ricorso incidentale, che lamenta l’inammissibilita’ dell’appello incidentale di (OMISSIS), perche’ tardivo e non proponibile come tale non essendo lo (OMISSIS) ne’ parte contro la quale e’ stato proposto l’appello principale ne’ parte chiamata a integrare il contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., ed avendo egli presentato, in effetti, un appello adesivo a quello principale proposto da (OMISSIS).

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