Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29662. Caso fortuito esonerante la responsabilità del «custode».

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Il giudice d’appello si avvale poi (a pagina 22 della motivazione) di una situazione di conoscenza dei luoghi, ma cio’ non e’ attribuito al danneggiato, bensi’ a suo nonno e a suo padre. Peraltro, se la condotta del danneggiato, che all’epoca aveva cinque anni, avesse costituito caso fortuito, la “colposita’” del comportamento avrebbe dovuto attribuirsi a lui, non essendo configurabile una responsabilita’ della vittima per colpa altrui, cioe’ nel caso di specie del nonno e del padre secondo la ricostruzione del giudice d’appello.
2.2.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 651 c.c.p.: nei confronti dello (OMISSIS) fu pronunciata condanna penale divenuta definitiva (in forza di Cass. pen. 21223/2012), e, ai sensi dell’articolo 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile sulla sussistenza del fatto, sulla sua illiceita’ penale e sulla commissione da parte del condannato. Nel caso in esame, la sentenza penale ha accolto l’accusa fondata sulla condotta omissiva dello (OMISSIS) quanto alla precauzione mediante delimitazione del lucernario perche’ coperto da forti nevicate: e a questi fatti il giudice civile d’appello sarebbe stato vincolato. Invece la corte territoriale (motivazione della sentenza impugnata, pagina 22), ha valorizzato il fatto che la struttura fosse visibile, cosi’ incorrendo in violazione dell’articolo 651 c.p.p..
Il giudicato penale avrebbe poi escluso la corresponsabilita’ di altri, per cui sussisterebbe la sua efficacia non solo in ordine alla posizione dello (OMISSIS), ma altresi’ a quella dei genitori e del nonno del bambino, cui e’ stato reputato non ascrivibile una condotta causale efficiente per elidere il nesso causale tra la condotta e l’evento.
2.2.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo.
Il giudice d’appello ha ritenuto fondamentale la conoscenza dei luoghi – che ha attribuito ai genitori e al nonno del bambino – e ha altresi’ ritenuto visibile la struttura del lucernario (motivazione della sentenza impugnata, pagine 22 e 25). Ma la conoscenza dei luoghi da parte dei presenti e la visibilita’ integrerebbero fatti discussi (il motivo richiama i vari atti processuali in cui se ne tratta): e qui l’omissione dell’esame consisterebbe nella totale assenza di motivazione o comunque nella fornitura di argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi. Tra l’altro il nonno e il padre, che avrebbero conosciuto i luoghi, non erano presenti al momento del fatto, quando invece erano presenti soltanto la madre e il fratello del minore. Mancherebbe la motivazione sulla conoscenza dei luoghi da parte di entrambi i genitori e sulla presenza di tutti e due sul posto (la madre non era neppure condomina).
2.2.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 2729 c.c..
Il giudice d’appello sarebbe giunto a ritenere la conoscenza dei luoghi per “una presunzione non esplicata”: dall’acquisto dell’immobile sarebbe derivata la conoscenza della localizzazione delle parti comuni, risultando invece irrilevante (come infatti afferma la corte territoriale ancora a pagina 22 della motivazione) la frequentazione saltuaria. Sarebbe stato quindi violato l’articolo 2729 c.c., in quanto il giudice d’appello si sarebbe limitato ad affermare l’irrilevanza della frequenza della presenza sul posto senza indicare quali altri elementi, a differenza della frequenza, consentirebbero di presumere la conoscenza dei luoghi.
2.2.5 Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c..
Il giudice d’appello avrebbe violato il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c., comma 1: non sarebbero stati specificamente contestate ne’ la totale copertura della tettoia dalla neve ne’ la presenza soltanto di (OMISSIS) quando avvenne l’incidente; ritiene invece il giudice d’appello che la copertura non fosse stata tale da impedire che la tettoia fosse ben visibile e che sarebbero stati presenti al momento del fatto entrambi i genitori.
2.2.6 Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 325, 333, 334 e 343 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto tempestivo l’appello incidentale dello (OMISSIS), che al contrario sarebbe stato tardivo, essendo stata la sentenza di primo grado notificata il 17 aprile 2015 ed essendo quindi decorso il termine breve ex articolo 325 c.p.c., comma 1, quando l’appello fu proposto. Avrebbe potuto pertanto l’appellato proporre impugnazione incidentale solo come impugnazione tardiva ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., ma tale sarebbe qualificabile soltanto l’impugnazione della parte contro la quale e’ stato proposta l’impugnazione principale o che viene chiamata a integrare il contraddittorio ex articolo 331 c.p.c. Invece lo (OMISSIS) avrebbe proposto un appello incidentale adesivo a quello principale.
2.2.7 Il settimo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c., per avere il giudice d’appello accertata la definitivita’ della sentenza del Tribunale nei riguardi del condominio, ma esclusa la garanzia assicurativa di (OMISSIS): dichiarando la responsabilita’ del condominio senza la garanzia della sua compagnia assicuratrice avrebbe violato il giudicato.
2.2.8 L’ottavo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 112 c.p.c..
Il giudice d’appello conferma la sentenza di primo grado quanto alla posizione del condominio, ma non lo condanna a rifondere le spese del secondo grado ai (OMISSIS) – (OMISSIS), condannando solo questi ultimi a rifondere le spese allo (OMISSIS), a (OMISSIS) e a (OMISSIS).
La corte territoriale ha condannato gli attuali ricorrenti a rifondere le spese anche a (OMISSIS), ritenendo che la sua chiamata in causa ad opera di (OMISSIS) sia stata necessitata dall’azione attorea. Peraltro, tale principio non sarebbe applicabile nel caso in cui la chiamata del terzo sia arbitraria, come sarebbe stata nel caso di specie, in cui sarebbe stata effettuata senza collegamento con tesi attoree e sulla base di argomenti pretestuosi, facendo dapprima entrare nel giudizio (OMISSIS) sia quale progettista e direttore dei lavori per la tettoia sia quale incaricato della manutenzione del condominio, e poi abbandonando questa prospettazione nell’atto d’appello. E la corte, come il giudice di prime cure, avrebbe respinto ogni addebito al suddetto chiamato, per cui sarebbe incorsa in violazione dell’articolo 91 c.p.c. gravando gli attuali ricorrenti delle spese nei suoi confronti.

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