Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 21 settembre 2017, n. 43434. Non è configurabile il divieto di ne bis in idem nel caso di un soggetto detenuto che sia stato già sanzionato disciplinarmente

Non è configurabile il divieto di ne bis in idem nel caso di un soggetto detenuto che sia stato già sanzionato disciplinarmente e successivamente chiamato a rispondere per lo stesso fatto come reato. Il divieto in caso di procedimento disciplinare e procedimento penale non è stato affermato dalla cedu.

Sentenza 21 settembre 2017, n. 43434
Data udienza 20 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente

Dott. DE CRESCENZIO Ugo – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergi – est. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte di appello di Lecce nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
contro la sentenza del 17/11/2016 del Tribunale di Brindisi;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Sandra Recchione;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
preso atto che nessuno e’ presente per l’imputato;
rilevata la regolarita’ degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS), in atti generalizzato, e’ stato chiamato a rispondere del reato di danneggiamento aggravato (per avere distrutto uno sgabello ed un tavolino presenti nella cella che occupava presso la Casa circondariale di (OMISSIS) dove si trovava detenuto: fatto commesso in data (OMISSIS), con recidiva reiterata specifica infraquinquennale).
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, con sentenza del 17 novembre 2016, ha dichiarato “non doversi procedere nei confronti dell’imputato per ne bis in idem”, in quanto per lo stesso fatto, il (OMISSIS) aveva gia’ subito un procedimento disciplinare Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, ex articolo 81, comma 2, all’esito del quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’attivita’ comune. In considerazione di cio’, il Tribunale, richiamando l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza sovranazionale, e valorizzando la ritenuta gravita’ della sanzione disciplinare irrogata, avente natura sostanzialmente penale, ha ritenuto operante il divieto di bís in idem, asseritamente sancito dall’articolo 4 del Protocollo 7 alla stessa Convenzione.

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