Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 21 settembre 2017, n. 43434. Non è configurabile il divieto di ne bis in idem nel caso di un soggetto detenuto che sia stato già sanzionato disciplinarmente

[….segue pagina antecedente]

12.1.2. La prospettazione non e’ stata contestata dalla Grande Chambre, ma si e’ rivelata improduttiva di conseguenze ai fini della decisione perche’ il caso esaminato non riguardava sanzioni di natura disciplinare.
12.1.3. D’altro canto, in piu’ occasioni la Grande Chambre della Corte EDU (sentenza 21 febbraio 1984, caso Ozturk c. Germania, § 53; sentenza 10 febbraio 2009, caso Sergey Zolotukhin c. Russia, § 55), ai fini dell’attribuzione della natura sostanzialmente penale ad una sanzione formalmente non penale, ha evidenziato, quale elemento atto ad incidere negativamente sulla configurabilita’ del terzo dei criteri Engel (gravita’ delle conseguenze in cui l’incolpato puo’ incorrere in conseguenza della commissione dello “stesso fatto” costituente oggetto di due distinti procedimenti), che la sanzione “sostanzialmente penale” si caratterizza per la circostanza di essere diretta alla generalita’ dei consociati (“towards all citizens rather than towards a group possessing a special status”; la prima delle sentenze citate precisa, inoltre, “in the manner, for example, of disciplinary law”).
In tal modo, risulta, all’evidenza, da escludere, per converso, la possibilita’ di attribuire natura sostanzialmente penale alle sanzioni disciplinari, in quanto esse sono valide ed efficaci soltanto all’interno di una ristretta cerchia di consociati, e fino a che il soggetto sanzionato ne faccia parte.
13. A conclusione di questa lunga esposizione, ritiene il collegio che la decisione impugnata sia illegittima anche per tre profili ulteriori rispetto a quelli gia’ in precedenza evidenziati (cfr. § 10. ss. di queste Considerazioni in diritto), e che risultano assorbenti.
13.1. In relazione aí rapporti tra separati procedimenti finalizzati all’irrogazione di sanzioni penali e sanzioni disciplinari l’operativita’ del divieto di bis in idem ex articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione EDU non solo non e’ stata mai affermata dalla Corte di Strasburgo, ma e’ stata espressamente esclusa (Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 21 febbraio 1984, caso Ozturk c. Germania, § 53; Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 10 febbraio 2009, caso Sergey Zolotukhin c. Russia, § 55).
13.1.1. In particolare, la giurisprudenza della Corte EDU (cfr. § 12. ss. di queste Considerazioni in diritto), e quella di legittimita’ (cfr. § 11. ss. di queste Considerazioni in diritto) sono sostanzialmente concordi nell’escludere la configurabilita’ dei presupposti di operativita’ del divieto di bis in idem tra procedimento penale e procedimento disciplinare, poiche’ quest’ultimo puo’ comportare unicamente l’applicazione di sanzioni mai sostanzialmente penali, in quanto conseguenti alla violazione di regole di comportamento valevoli unicamente nell’ambito di una cerchia ristretta di soggetti, ma non anche della generalita’ dei consociati, essendo finalizzate unicamente a regolare l’ordinato svolgersi dei reciproci rapporti in determinati contesti e/o settori.
13.2. Pur facendo applicazione dei “criteri Engel”, alla sanzione disciplinare de qua non puo’ essere attribuita natura sostanzialmente penale, in particolare quanto alla sua “gravita’”, decisivamente condizionata, in senso negativo, dal fatto che detta sanzione esercita efficacia afflittivi soltanto nel contesto carcerario e fino a che il soggetto sanzionato ne faccia parte, ma non esercita alcuna efficacia al di fuori di tale contesto.
13.3. Nel caso in esame, infine, la sanzione disciplinare gia’ applicata all’imputato risulta – tenuto conto delle sue connotazioni, descritte nel § 8. di queste Considerazioni in diritto – priva di quei caratteri di marcata afflittivita’ che potrebbero indurre l’interprete a qualificarla, in concreto, come sanzione di natura “sostanzialmente penale”.
14. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce per il giudizio, che andra’ celebrato applicando il seguente principio di diritto:
“Non e’ configurabile il divieto di bis in idem nel caso di soggetto detenuto, gia’ sanzionato disciplinarmente Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, ex articolo 81, comma 2, successivamente chiamato a rispondere per lo stesso fatto del reato di cui all’articolo 635 c.p.: il divieto di bis in idem tra procedimento disciplinare e procedimento penale non e’ stato fin qui affermato dalla Corte EDU, che anzi lo ha espressamente escluso (cfr. Corte EDU, Grande Chambre, 21 febbraio 1984, Ozturk c. Germania e 10 febbraio 2009, caso Sergey Zolotukhin c. Russia), come peraltro gia’ chiarito nel Rapporto esplicativo al Protocollo 7 e, comunque, alla sanzione disciplinare de qua, in applicazione dei cc.dd. “criteri Engel”, non puo’ essere attribuita natura penale”.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *