Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 21 settembre 2017, n. 43476. La posizione dello psichiatra in caso di suicidio del paziente

Lo psichiatra in virtù della sua posizione di garanzia risponde per il suicidio del paziente ricoverato nel suo reparto.

Sentenza 21 settembre 2017, n. 43476
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/02/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE’;
Il Proc. Gen. Dott. BALSAMO ANTONIO conclude per il rigetto;
Udito il difensore.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di CALTANISSETTA in difesa di (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 febbraio 2016 la Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando la pronuncia emessa dal medesimo Tribunale in composizione monocratica, condannava (OMISSIS), medico in servizio presso il reparto psichiatrico dell’ospedale (OMISSIS), alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, per il reato di omicidio colposo commesso in danno della paziente (OMISSIS), suicidatasi il (OMISSIS).
2. I fatti sono stati cosi’ ricostruiti dai giudici di merito. La (OMISSIS), affetta da schizofrenia paranoide cronica con episodi psicotici acuti, aveva subito diversi ricoveri ospedalieri connessi alla patologia, l’ultimo dei quali nel (OMISSIS), a distanza di pochi giorni dalla nascita della secondogenita. Nel corso dell’ultimo ricovero, la predetta era stata seguita dal (OMISSIS) che le aveva somministrato cure farmacologiche da eseguire a casa. La mattina del (OMISSIS) la (OMISSIS) si era presentata presso il Servizio Pschiatrico Diagnosi e Cura dell’ospedale di (OMISSIS), accompagnata dal convivente il quale aveva rappresentato all’imputato che la donna aveva ingerito un intero flacone di Serenase; il medico, dopo aver constatato che la paziente si presentava tranquilla e con gli occhi aperti, senza manifestare i sintomi tipici di una massiccia assunzione di quel farmaco di tipologia “aloperidolo”, li congedava, consigliando al convivente di non somministrare altro nel corso della giornata e dicendogli di richiamarlo la mattina dopo. Tornati a casa, secondo quanto riferito dall’uomo, la (OMISSIS) si gettava sul letto, addormentandosi; egli usciva per un breve lasso di tempo e, al ritorno, constatava che la donna si era suicidata lanciandosi dal balcone. All’imputato veniva dunque contestato che, in qualita’ di medico curante la (OMISSIS), con condotta consistita nell’aver omesso, per negligenza, imprudenza e imperizia di disporre i necessari accertamenti medici, come previsto dai protocolli in caso di sovradosaggio e intossicazione da farmaco aloperidolo, nonche’ di prescrivere il necessario ricovero, nonostante fosse stato messo a conoscenza che la persona offesa, oltre ad avere ingerito un intero flacone di Serenase, aveva nei giorni precedenti manifestato propositi suicidari, ometteva di impedire che la donna, rientrata a casa subito dopo l’omesso ricovero, si gettasse dal balcone della propria abitazione.

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