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In ogni caso, il motivo sottopone alla Corte – nella sostanza profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimita’, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (evidenziando, tra l’altro, la duplice funzione assolta dalla scalinata in muratura; cfr. pag. 17 della sentenza), sicche’ deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui e’ consentito il sindacato di legittimita’ dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c. operata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando, con valenza pregnante, che l’omesso esame di elementi istruttori ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, – non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e Rv. 629831).
4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la nullita’ del procedimento e, in particolare, la violazione dell’articolo 112 c.p.c., (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda, ex articolo 1052 c.c., di costituzione di servitu’ coattiva di passaggio pedonale (fondata sull’esistenza di un disagevole passaggio), essendosi, a loro dire, espressa solo con riferimento alla domanda di servitu’ coattiva carraia (fondata sulla interclusione assoluta ai veicoli).
4.1. Il motivo e’ infondato.
La corte d’appello ha, da un lato, affermato che la scalinata in muratura consente l’accesso “pedonale” dalla via pubblica alle abitazioni edificate dalla (OMISSIS) (cfr. pag. 17) e, dall’altro lato, escluso che fosse stata richiesta la costituzione di una servitu’ di passaggio coattivo ai sensi dell’articolo 1052 c.c. (cfr. pag. 18).
Occorre premettere che gli odierni ricorrenti sono intervenuti nel corso del primo giudizio di appello per aver acquistato dalla originaria convenuta ( (OMISSIS)) porzioni dell’edificio costruito dalla medesima sul suo fondo. Si e’, pertanto, al cospetto di un intervento operato ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., comma 3. Invero, la successione a titolo particolare nel diritto controverso, che legittima il successore ad intervenire in causa (nella specie, in fase di appello), si ha non soltanto quando sia alienato l’identico diritto che forma oggetto della controversia, ma ogni volta che l’alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare dell’acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 415 del 12/02/1973).
Orbene, il cessionario che sia intervenuto, ex articolo 111 c.p.c., nel processo, accettando il contraddittorio sulle domande formulate verso il suo dante causa e svolgendo difese nel merito, assume la veste di parte processuale in qualita’ di titolare del diritto in contestazione e non quale terzo, non potendosi qualificare il suo intervento come adesivo dipendente (Sez. L, Sentenza n. 17151 del 24/06/2008).
In particolare, assumendo la posizione di parte e non quella di terzo (Sez. 1, Sentenza n. 15674 del 13/07/2007), il successore a titolo particolare nel diritto controverso non puo’ proporre domande nuove, salvo quella diretta all’accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie (Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 01/08/2001, Rv. 548666 – 01).
Dalle considerazioni che precedono deriva che, in ossequio al principio di autosufficienza, i ricorrenti avrebbero dovuto riprodurre, almeno nei suoi passaggi salienti, non gia’ la loro comparsa di intervento depositata in data 5.10.1981 (cfr. pagg. 31-32 del ricorso; con la quale gli stessi ebbero a dedurre la situazione di interclusione assoluta, quanto al passaggio veicolare, e quella relativa, con riferimento al passaggio pedonale, evidenziando, in particolare, in ordine a quest’ultimo, che il fabbricato era si’ raggiungibile a piedi, ma solo attraverso una “scomoda e ripida scala a piu’ rami”), bensi’ la comparsa di costituzione della loro dante causa.
L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’ ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Sez. 5, Sentenza n. 19410 del 30/09/2015; Sez. L, Sentenza n. 11738 del 08/06/2016).
Peraltro, fermo restando che l’ipotesi disciplinata dall’articolo 1051 c.c., ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interciusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interciusione relativa), mentre il passaggio coatto (disciplinato dall’articolo 1052 c.c.) puo’ disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l’accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato, i ricorrenti persistono nel sollecitare una valutazione dell’inadeguatezza della scalinata in muratura collocata, all’interno del terreno, sul declivio, e non gia’ dell'(eventuale) inadeguatezza o dell’insufficienza dell’accesso (pedonale) alla via pubblica, dando per scontato che la detta valutazione dovrebbe operarsi sulla base di una visione parcellizzata (anziche’ unitaria) del fondo asserito dominante (evenienza di fatto esclusa a seguito del rigetto del primo motivo di gravame).
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