Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 3 gennaio 2018, n. 47. L’eventuale responsabilita’ solidale dell’appaltatore con altro soggetto non influisce sulla possibilita’ del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l’eccezione di inadempimento

L’eventuale responsabilita’ solidale dell’appaltatore con altro soggetto non influisce sulla possibilita’ del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l’eccezione di inadempimento, che puo’ anche condurre al rigetto di ogni pretesa creditoria.

Ordinanza 3 gennaio 2018, n. 47
Data udienza 12 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5270-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 304/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La (OMISSIS) S.n.c. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Terni (OMISSIS), committente di opere edili oggetto di appalto eseguite da parte attrice, per ottenere la condanna della committente al saldo del corrispettivo.
A sostegno della domanda la ricorrente invocava le risultanze di un procedimento per accertamento tecnico preventivo. In particolare, da tale operazione tecnica emergeva che le opere erano affette da vizi derivanti da un errore imputabile, secondo l’appaltatore, esclusivamente al progettista, nominato dalla committente, e individuabile solo con il possesso di specifiche competenze, estranee all’impresa incaricata dell’esecuzione.

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