Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 3 gennaio 2018, n. 47. L’eventuale responsabilita’ solidale dell’appaltatore con altro soggetto non influisce sulla possibilita’ del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l’eccezione di inadempimento

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6) Con il secondo motivo l’impresa ricorrente deduce omessa motivazione a norma dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 5) in relazione alla declaratoria di sussistenza di responsabilita’ della (OMISSIS) e invoca nel motivo l’articolo 1176 c.c., comma 2.
Sostiene che l’appaltatore secondo la giurisprudenza, va esente da ogni responsabilita’ qualora, pur utilizzando tutta la perizia e la diligenza professionale necessaria al caso concreto, non fosse in grado di capire le carenze progettuali e di eseguire il lavoro diversamente.
Al di la’ di tale rilievo, inoltre, la ricorrente non coglie ne’ scalfisce le rationes fondamentali della decisione impugnata. Cio’ con particolare riguardo all’onere dell’impresa appaltatrice, avvedutasi delle deficienze progettuali e costituita responsabile per espressa previsione contrattuale, di rendere edotta la committente dell’esistenza del vizio. L’impianto motivazionale resiste, dunque, ai rilievi svolti in sede di gravame ed al controllo di legittimita’ affidato a questa Corte.
Tale censura si scontra quindi con l’accertamento di merito e con l’apprezzamento di fatto reso dalla Corte di appello, riassunto supra sub § 2b, accertamento che da’ conto quindi del corretto inquadramento giuridico della fattispecie e della valutazione, in questa sede insindacabile, circa la negligenza dell’appaltatore nell’eseguire opere che sapeva essere contrarie alle regole dell’arte.
Peraltro sotto il profilo motivazionale, il ricorso e’ formulato in difformita’ dal nuovo paradigma disegnato dall’articolo 360 c.p.c., n. 5) alla luce del quale, il vizio di motivazione e’ denunciabile solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”. Pertanto “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (SU Cass. 8053/2014).
7) Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 1667 e 1669 c.c., assumendo che la Corte di appello di Perugia avrebbe omesso di considerare che, in caso di gravi difetti dell’opera appaltata, il progettista e l’appaltatore sono corresponsabili verso il committente. La imputabilita’ del danno a piu’ soggetti, secondo parte ricorrente non avrebbe dovuto condurre a “compensare l’intero credito vantato dall’appaltatore” a fronte di un inadempimento non esclusivamente a lui addebitabile.
Il motivo e’ inammissibile.
Trattasi di censura relativa a questione nuova; il tema del riparto della responsabilita’ non risulta, in sentenza impugnata, esser stato introdotto nel giudizio di merito, al quale, peraltro, il progettista non ha partecipato. Si aggiunga che parte ricorrente non indica, come sarebbe stato suo onere, in quale atto avesse introdotto il tema suddetto e non denuncia l’omessa pronuncia che ne sarebbe derivata. Peraltro l’eventuale responsabilita’ solidale dell’appaltatore con altro soggetto (Cass. n. 20294 del 14/10/2004) non influisce sulla possibilita’ del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l’eccezione di inadempimento, che puo’ anche condurre al rigetto di ogni pretesa creditoria.
8) Discende da quanto sopra il rigetto del ricorso.
Non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese in mancanza di regolare costituzione dell’intimata.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Da’ atto della sussistenza delle condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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