Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 gennaio 2018, n. 55. La indagine diretta ad accertare l’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitu’ di passaggio coattivo ex articolo 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarieta’ e cioe’ al fondo nel suo complesso e non gia’ in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea)

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Riunite le due cause ed ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni soggetti, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 28 settembre 2012, rigettava gli appelli, confermando, per l’effetto, l’impugnata sentenza, sulla base, per quanto ancora qui rileva, delle seguenti considerazioni:
1) dovendo il giudice avere a riferimento il momento della costituzione della servitu’ (e, quindi, della decisione) per valutare le condizioni dell’azione e considerare le disposizioni legislative applicabili, occorreva considerare quanto accertato dal CTU, e cioe’ che all’attualita’ non era possibile la costruzione di una strada di accesso alla proprieta’ (OMISSIS) ed altri, tenuto conto delle norme urbanistiche che negavano la possibilita’ di abbattere alberi protetti esistenti sulla residua proprieta’ (OMISSIS) (ora (OMISSIS));
2) d’altra parte, sempre dalla CTU del geometra (OMISSIS) risultava che, comunque, l’anzidetta strada sulla residua proprieta’ della venditrice avrebbe attraversato un’aia ed un cortile di tale proprieta’, in violazione dell’articolo 1051 c.c., u.c., con la conseguenza che, in astratto, gli aventi causa dalla (OMISSIS) avrebbero potuto chiedere la costituzione della servitu’ coattiva di passaggio sul fondo limitrofo di proprieta’ dei terzi;
3) l’interclusione ai fini della costituzione della servitu’ di passaggio coattiva puo’ essere considerata anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, sempre che il proprietario, il quale ha operato una trasformazione dei luoghi determinante l’interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo;
4) cio’ nonostante, il fondo per il quale veniva richiesta la servitu’ non era interciuso, atteso che godeva di accesso alla via pubblica, avendo un lato confinante con la stessa, sul quale erano stati costruiti i garages di pertinenza dell’edificio abitativo;
5) quest’ultimo si trovava in una posizione superiore rispetto alla via pubblica (presentando un dislivello di circa 14-15 mt.) ed era raggiungibile dalla via pubblica mediante una scalinata in muratura, la quale, dunque, da un lato collegava le due parti in cui il fondo era idealmente divisibile e, dall’altro lato, consentiva l’accesso pedonale dalla via pubblica alle abitazioni edificate dalla (OMISSIS);
6) dallo stato dei luoghi derivava che il passaggio dall’una all’altra parte del fondo era gia’ oggettivamente praticabile;
7) sebbene lo stato dei luoghi apparisse piuttosto conforme all’ipotesi prevista e disciplinata dall’articolo 1052 c.c., la costituzione della servitu’ era stata richiesta ex articolo 1051 c.c., assumendo che il fondo su cui erano state edificate le nuove abitazioni fosse intercluso.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di cinque motivi. Il (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno altresi’ proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Non hanno svolto difese gli altri intimati.
In. prossimita’ dell’udienza le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.p., comma 1, n. 3), per aver la corte territoriale ritenuto che, in virtu’ della sola esistenza della scalinata pedonale, il fondo dovesse essere preso in considerazione unitariamente e la parte alta dello stesso ove sorge l’abitazione fosse non interclusa, senza considerare che il preteso fondo dominante puo’ essere valutato unitariamente soltanto quando le singole parti siano facilmente accessibili l’una all’altra, laddove nel caso di specie la facile accessibilita’, a causa del notevole dislivello, era da escludere.
1.1. Il motivo e’ inammissibile.
Invero, a ben vedere, si traduce nel sollecitare una nuova valutazione dei fatti non consentita a questa Corte.
Poiche’ per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitu’ di passaggio coattivo, ai sensi dell’articolo 1051 c.c., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica (nel caso di specie, quella sulla quale sono stati realizzati i garages), sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa (nel caso di specie, costituita da quella sulla quale e’ stato eretto l’edificio), altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodita’, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all’altra del fondo dominante (Sez. 2, Sentenza n. 22834 del 28/10/2009).
Inoltre, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione e’ applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra (Sez. 2, Sentenza n. 18372 del 13/09/2004).
Orbene, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato, da un lato, che il collegamento tra le due parti del fondo e’ gia’ stato realizzato attraverso una scalinata in muratura, e dall’altro lato, che le originarie caratteristiche naturali del terreno non possono essere incise dalla realizzazione, a monte dello stesso, dell’edificio a bitativo.
La valutazione espressa dalla corte territoriale in merito allmoggettivamente praticabile” passaggio dall’una all’altra parte del fondo (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata), involgendo apprezzamenti in punto di fatto, non e’ scrutinabile nella presente sede, vieppiu’ se si considera che, essendo la sentenza impugnata soggetta, ratione temporis, all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella sua attuale formulazione, la censura sarebbe stata ammissibile solo in presenza di una mancanza assoluta della motivazione, di una motivazione meramente apparente o di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento all’accertamento dell’esistenza dell’interclusione assoluta o relativa di un fondo (Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 26/01/2006).
D’altra parte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione, come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).
Del resto, gia’ in passato questa Corte, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, aveva statuito che il fondo che ha accesso diretto alla via pubblica per mezzo di una scala in muratura non e’, neppure relativamente, intercluso, ai sensi dell’articolo 1051 c.c. (Sez. 2, Sentenza n. 5981 del 28/05/1993). Le unita’, di cui un bene si compone, possono essere considerate distinte ed autonome solo allorquando e’ impossibile porle in comunicazione tra loro (Sez. 2, Sentenza n. 3452 del 08/06/1984).

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