Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 gennaio 2018, n. 55. La indagine diretta ad accertare l’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitu’ di passaggio coattivo ex articolo 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarieta’ e cioe’ al fondo nel suo complesso e non gia’ in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea)

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5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la nullita’ del procedimento e, in particolare, la violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la corte omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di legittimazione in capo a (OMISSIS) (non essendo questi ne’ uno dei contitolari della strada privata ne’ valido rappresentante di uno dei convenuti) sollevata nella prima difesa successiva alla costituzione di quest’ultimo.
5.1. Il motivo e’, per un verso, inammissibile per carenza di interesse e, per altro verso, infondato.
Invero, per quanto dalla motivazione della sentenza qui impugnata non si desuma che la corte d’appello abbia espressamente preso posizione sull’eccezione, la corte bolognese ha condannato le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli appellati costituitisi (tra i quali (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore dei partecipanti alla comunione sul tratto stradale), della somma omnicomprensiva di Euro 13.775,00, oltre accessori. Da cio’ deriva che l’eventuale estromissione del (OMISSIS) non avrebbe avuto alcuna incidenza sul governo delle spese processuali.
Inoltre, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, il difetto di legittimazione) non e’ suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma puo’ configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016). Orbene, dovendosi ritenere implicito nella condanna alle spese processuali il rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione in capo al (OMISSIS), i ricorrenti deducono che questi non sarebbe proprietario della strada (cfr. pag. 38 del ricorso), non considerando che il titolo speso era quello differente di amministratore dei partecipanti alla comunione sul tratto di strada privata compreso tra il civico n. 14 ed il civico n. 56 di via dell’Osservanza (cfr. l’intestazione della sentenza d’appello).
Del resto, i ricorrenti non hanno neppure dedotto che il (OMISSIS) abbia agito in giudizio nella qualita’ di amministratore della comunione e, quindi, in rappresentanza dei partecipanti in assenza di potere attribuitogli con una delega di cui all’articolo 1106 c.c., comma 2.
6. Con un unico motivo (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano, con ricorso incidentale condizionato, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la corte bolognese omesso di valutare se la domanda proposta con l’atto di appello dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) fosse ammissibile e, comunque, nuova.
6.1. Il motivo, espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, resta assorbito nel rigetto di quest’ultimo.
7. In definitiva, il ricorso principale non e’ meritevole di accoglimento, laddove quello incidentale va dichiarato assorbito.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento, da parte dei ricorrenti principali, del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, della somma di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, a titolo di spese processuali, oltre rimborso del 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.
Dichiara la parte ricorrente principale tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater.

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