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In conclusione, la corte locale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “La indagine diretta ad accertare l’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitu’ di passaggio coattivo ex articolo 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarieta’ e cioe’ al fondo nel suo complesso e non gia’ in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere piu’ passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perche’ un fondo non puo’ essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o puo’ procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio” (Sez. 2, Sentenza n. 1258 del 02/02/1995).
Non incide sulla conclusione cui si e’ pervenuti la sentenza menzionata dai ricorrenti a pagg. 17-18 del ricorso (Cassazione civile, sez. 2, 15/03/2012, n. 4147), che si e’ pronunciata in una fattispecie in cui tra le due porzioni esisteva un dislivello di 15 metri e le stesse erano collegate attraverso una scala in muratura che, pero’, non consentiva il carico e lo scarico del materiale che serviva ad una falegnameria situata a monte. Invero, nel caso di specie, al di la’ del fatto che il collegamento tra le due porzioni del fondo gia’ esiste e non necessita, quindi, per essere realizzato, di un eccessivo dispendio o disagio, l’edificio posto a monte del fondo e’ destinato ad abitazione e la corte d’appello, con valutazione, ripetesi, non sindacata, ha affermato che la scalinata realizzata sul dislivello naturale consente l’accesso pedonale dalla via pubblica alle abitazioni edificate dalla (OMISSIS) ed e’ “oggettivamente praticabile”.
Da non confondere, infine, con la valutazione unitaria o parcellizzata del fondo (che presuppone l’analisi della facile o difficile accessibilita’ dall’una all’altra parte dello stesso) e’ la necessita’ di assicurare all’interno del fondo un transito veicolare (id est, un collegamento carrabile), che concerne un problema di viabilita’ interna (e non certo il libero accesso alla via pubblica esterna) e, come tale, e’ irrilevante ai fini del riconoscimento del passaggio coattivo.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 1051 c.c., con riferimento alla L. 9 gennaio 1989, n. 13, articolo 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, articoli 1, 3 e 24, Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, articoli 1, 2, 3 e 4, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la corte di merito, negando l’interclusione per la sola circostanza che il fondo ha un accesso pedonale alla via pubblica, garantito la mobilita’ delle persone e l’eliminazione delle barriere architettoniche, non considerando che la scalinata in muratura rappresenta un percorso non agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita’ motorie o sensoriali (tenuto conto dell’eta’ e delle malferme condizioni di salute di uno dei ricorrenti).
2.1. Il motivo e’ inammissibile.
Invero, della questione sollevata con il motivo in esame non vi e’ cenno nella sentenza impugnata.
Orbene, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il ricorso deve (a pena di inammissibilita’) non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto (principio di autosufficienza del ricorso). I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilita’, questioni che siano gia’ comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita’ questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilita’, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (Cass. 9765/05; Cass. 12025/00). Nel giudizio di cassazione, infatti, e’ preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 13.9.2007, n. 19164; Cass. 9.7.2013, n. 17041).
Senza tralasciare che l’inaccessibilita’ al fondo da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacita’ motoria dovrebbe essere valutata con riferimento all’uscita sulla via pubblica, e non gia’ al passaggio interno al fondo.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame delle dimensioni e delle caratteristiche (dislivello di 15 metri, lunghezza di 48 mt. e 70 cm., larghezza di 1 mt. e 20 cm., numero dei gradini – 84 -, accessibilita’) della scalinata in muratura (in relazione all’articolo 360 c.p..c, comma 1, n. 5), per aver la corte locale, cio’ nonostante, ritenuto la presenza della stessa circostanza necessaria e sufficiente per escludere l’interclusione.
3.1. Il motivo e’ inammissibile.
Il fatto che i giudici di merito dovevano prendere in considerazione, ai fini della valutazione in ordine alla natura interclusa o meno del fondo di proprieta’ degli odierni ricorrenti, era la presenza di un collegamento (recte, di un diretto accesso) tra la via pubblica ed il fondo stesso.
Le dimensioni e le caratteristiche della scala in muratura avrebbero potuto assumere rilevanza, semmai, qualora gli attori avessero proposto una domanda ai sensi dell’articolo 1052 c.c. (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 5981 del 28/05/1993), evenienza espressamente esclusa dalla corte bolognese (cfr. pag. 18 della sentenza).
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