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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 11 dicembre 2015, n. 25044

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13777/2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L ;

– intimata –

nonche’ da:

(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3693/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2011 r.g.n. 5115/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6693 del 2011, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), operaio dipendente da (OMISSIS) s.r.l., al fine di ottenere l’annullamento del licenziamento disciplinare intimatogli con lettera del 29/11/2006, nonche’ il superiore inquadramento nella qualifica C2 come magazziniere unico, con le conseguenti differenze retributive, e riconosciuto il TFR nella misura di euro 12.361,78.

La Corte di merito, per quello che qui ancora rileva, argomentava che la contestazione disciplinare relativa all’indebito riempimento di taniche di benzina per uso personale, e con spesa a carico dell’azienda, aveva trovato riscontro nelle risultanze istruttorie, e che la condotta rivestiva capacita’ lesiva del vincolo fiduciario ed era pertanto idonea a costituire giusta causa di recesso. In merito all’inquadramento superiore richiesto, argomentava che nelle mansioni svolte dal (OMISSIS) non ricorreva il requisito della responsabilita’ e della gestione contabile del magazzino, richiesto dalla declaratoria contrattuale della qualifica C2 e prevalevano compiti di natura meramente esecutiva, quali la movimentazione della merce e la conduzione del furgone aziendale.

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a 2 motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.r.l., che ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui ha replicato con controricorso (OMISSIS). (OMISSIS) s.r.l.. ha depositato altresi’ memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex articolo 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Come primo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione dell’articolo 2119 del codice civile e vizio di motivazione in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare sulla gravita’ del fatto addebitato e di considerare che il valore del carburante sottratto, riferito dal gestore della pompa di benzina nella deposizione davanti al Tribunale penale di Roma, era di sette euro. Il comportamento non poteva quindi ritenersi tale da incidere in modo irrimediabile sull’affidamento dell’azienda, considerato che il ricorrente aveva lavorato per ben 15 anni e la condotta appariva imputabile ad una momentanea debolezza.

1.1. Il motivo non e’ fondato.

Occorre qui ribadire che la giusta causa di licenziamento, cosi’ come il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realta’ da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione e’ quindi deducibile in sede di legittimita’ come violazione di legge. L’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, e’ quindi sindacabile in cassazione, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ ordinamento, esistenti nella realta’ sociale (Cass. n. 8367 del 2014, Cass. n. 5095 del 2011).

Nel caso in esame, la censura non evidenzia quali siano gli “standards” dai quali la Corte d’appello si sarebbe discostata, ma pare piuttosto finalizzata a rivalutare le risultanze istruttorie in ordine ai fatti contestati, per ridimensionarne la rilevanza sul piano disciplinare rispetto a quanto ritenuto nella sentenza di merito.

1.2. In virtu’ di costante giurisprudenza di questa S.C., peraltro, per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario; la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualita’ del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensita’ dell’elemento intenzionale o di quello colposo (cfr., per tutte, Cass. n. 25608/2014 e 7394/2000).

1.3. A tale insegnamento si e’ attenuta la Corte territoriale. Nell’accertare la proporzionalita’ fra illecito disciplinare e sanzione applicata, ha valutato la gravita’ del fatto, in considerazione anche della sua reiterazione in due occasioni e del grado di affidamento richiesto dalle mansioni affidate, che comportavano la disponibilita’ di valori aziendali. Ne’ osta l’esiguo danno patrimoniale arrecato, considerato che la modesta entita’ del fatto puo’ essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuita’ del danno patrimoniale, quanto in relazione al profilo del valore sintomatico che lo stesso puo’ assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e quindi all’incidenza sul rapporto fiduciario, essendo necessario per configurarsi una giusta causa di recesso che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente, dell’elemento essenziale della fiducia, cosicche’ la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11806/1997; n. 5633/2001, n. 5434/2003). Anche sotto tale aspetto, pertanto, la sentenza della Corte e’ corretta e non sussistono i vizi lamentati, ne’ sotto il profilo della violazione di legge, ne’ del vizio di motivazione.

2. Come secondo motivo, si lamenta la violazione dell’articolo 2103 c.c. e degli articoli 112 e 132 c.p.c. e il vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la Corte territoriale laddove, nel riferire la deposizione dell’amministratore unico in sede penale signor (OMISSIS), non l’ha valutata nella sua interezza, in particolare ove ha riferito che il (OMISSIS) aveva la gestione del magazzino e delle risorse sia in ingresso e in uscita; la Corte avrebbe altresi’ mal interpretato le deposizioni testimoniali, che avevano dimostrato lo svolgimento di tale attivita’, nonche’ la documentazione prodotta relativa alla rendicontazione delle giacenze di magazzino e delle relative movimentazioni.

2.1. Neppure tale motivo e’ fondato.

La valutazione del giudice territoriale in merito alla domanda avente ad oggetto la qualifica superiore e’ conforme a diritto ed e’ sorretta da adeguata motivazione, che non soffre delle lacune lamentate dalla parte ricorrente. La Corte ha infatti esaminato le caratteristiche della qualifica rivendicata sulla base delle previsioni del contratto collettivo, desumendone, con interpretazione che non e’ stata argomentatamele confutata, che essa presupponeva la responsabilita’ e l’amministrazione contabile del magazzino. Ha poi ritenuto, esaminando le stesse deposizioni testimoniali valorizzate dalla parte ricorrente ed anche la documentazione acquisita (come si ricava dal riferimento alle bolle di consegna contenuto nella pagina 5), che tali caratteristiche non ricorressero nella prestazione del (OMISSIS), che si limitava in maniera prevalente a compiere operazioni di mera annotazione dei movimenti del magazzino, senza responsabilita’ della verifica del materiale ricevuto e delle giacenze ed a svolgere altre mansioni di carattere esecutivo, quali la movimentazione del materiale.

2.2. Il ricorrente si limita quindi a proporre la propria lettura degli atti e dei documenti che sono gia’ stati esaminati dalla Corte d’appello: in tal modo, si chiede a questa Corte di riesaminare tutte le risultanze richiamate, cercando in esse i contenuti che potrebbero essere rilevanti nel senso patrocinato. Quella che si sollecita in sostanza e’ una nuova completa valutazione delle risultanze di causa, inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi (cosi’ da ultimo tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).

3. In merito al ricorso incidentale, il controricorrente ne ha eccepito preliminarmente l’inammissibilita’ per carenza di procura speciale. Rileva che il procuratore speciale della societa’ ha apposto la procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, in violazione dell’articolo 83 c.p.c., in base al quale la procura speciale puo’ essere apposta unicamente in calce o a margine del ricorso o del controricorso.

3.2. L’eccezione e’ fondata.

Le Sezioni Unite hanno di recente chiarito (Cass. S.U. n. 13431 del 13/06/2014) che nel giudizio di legittimita’, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziche’ in calce al controricorso medesimo, non e’ idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, ne’ per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma e’ idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorita’ del conferimento del mandato stesso.

4. Segue il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilita’ di quello incidentale. La soccombenza reciproca determina la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

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