Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 14 dicembre 2015, n. 25110

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1916/2014 proposto da:

COMUNE di CASTELLAFIUME (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 445/2013 del TRIBUNALE di AVEZZANO del 2/07/2013, depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano ha rigettato

l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal Comune di Castellafiume, quale terzo pignorato, avverso l’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’articolo 553 c.p.c., pronunciata nella procedura esecutiva per pignoramento presso terzi iniziata dalla creditrice procedente (OMISSIS) s.r.l. nei confronti del proprio debitore (OMISSIS).

Il Comune, al quale la (OMISSIS) s.r.l. aveva intimato atto di precetto per il pagamento delle somme assegnate in sede esecutiva, ha dedotto di avere reso una dichiarazione di terzo erronea, poiche’ non avrebbe tenuto conto di altri due pignoramenti dello stesso credito vantato nei suoi confronti dall’ (OMISSIS). Nel giudizio di merito e’ intervenuta la (OMISSIS) s.r.l. a sostegno delle ragioni dell’opponente, in quanto assegnataria, in altra procedura per pignoramento presso terzi, del medesimo credito vantato dall’ (OMISSIS) nei confronti del Comune.

1.1.- Il Tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi, perche’ l’opponente non ha dato la prova del momento in cui ha avuto conoscenza dell’ordinanza di assegnazione impugnata ed ha percio’ concluso per l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.. Ha peraltro motivato ad abundantiam anche nel merito, ritenendo infondati i motivi di opposizione.

Ha condannato l’opponente e la societa’ intervenuta al pagamento delle spese di lite in favore della societa’ opposta, liquidate complessivamente nell’importo di euro 7.000,00, oltre accessori.

1.2.- Il ricorso e’ proposto con tre motivi. (OMISSIS) s.r.l. si difende con controricorso. Gli altri intimati non si difendono.

2.- Col primo motivo del ricorso e’ dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 617 c.p.c., con riferimento alla decorrenza del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi.

In proposito, il Tribunale ha affermato l’onere, per l’opponente, di dare prova di aver rispettato il termine di giorni venti dalla conoscenza legale dell’atto opposto (ordinanza di assegnazione) per proporre il ricorso, come da precedente di legittimita’ indicato in sentenza (Cass. 7051/12). Dato che l’opponente non avrebbe ne’ allegato ne’ provato il rispetto di detto termine, il Tribunale ha disatteso i motivi di opposizione.

2.1.- In punto di diritto, il Tribunale ha risolto correttamente la questione concernente il riparto dell’onere della prova sul rispetto del termine di decadenza dell’articolo 617 c.p.c.: vale a dire, la questione se spetti all’opponente, quanto meno allegare, ovvero – secondo un’impostazione piu’ rigorosa – dare la prova, del momento in cui ha avuto conoscenza dell’atto viziato, o del primo atto successivo, oppure se spetti all’opposto allegare e provare che questa conoscenza da parte dell’opponente e’ avvenuta in epoca precedente i venti giorni dalla proposizione dell’opposizione.

Sulla questione la giurisprudenza di questa Corte e’ oramai nel senso precisato nella decisione che e’ stata richiamata dal Tribunale.

Il principio da applicare e’ quello secondo cui “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 c.p.c., ha l’onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione” (cosi’ Cass. ord. n. 7051/12, nonche’ gia’ Cass. n. 6487/10), pur dovendo tale principio essere coordinato con il principio di acquisizione probatoria, sicche’ l’onere e’ assolto anche qualora la prova della tempestivita’ dell’opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell’esecuzione o da quelli prodotti dall’opposto (cosi’ Cass. ord. n. 19277/12, nonche’ gia’ Cass. n. 15062/11).

2.2.- Nel ricorso si sostiene che sarebbe risultato per tabulas che l’atto di precetto e’ stato notificato in data 11 maggio 2009 e che l’opposizione e’ stata depositata in cancelleria il 22 maggio 2009, ossia entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell’atto di precetto. La censura non coglie nel segno poiche’ il Tribunale ha affermato che non sia stata data la prova, da parte dell’opponente, della conoscenza dell’atto che si assume viziato, vale a dire dell’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’articolo 553 c.p.c.. Su quest’ultima, il ricorrente si limita ad affermare che soltanto a seguito della notificazione dell’atto di precetto sarebbe stato effettivamente posto a conoscenza dell‘esistenza di un provvedimento – l’ordinanza di assegnazione – in virtu’ del quale (OMISSIS) srl avrebbe potuto agire esecutivamente nei suoi confronti per ottenere il pagamento della somma assegnata, ma non deduce di non avere mai avuto conoscenza diretta dell’ordinanza di assegnazione (ed anzi lascia intendere, con le ulteriori argomentazioni, di cui alla pag. 7, di averla gia’ conosciuta, ma di non averne compreso la reale portata e l’effettiva valenza, se non dopo aver ricevuto la notificazione del precetto).

Riscontro di quanto appena detto si rinviene nel controricorso, laddove la (OMISSIS) srl afferma di avere gia’ dimostrato in sede di merito, con la produzione di cui al documento n. 4 allegato al proprio fascicolo, di avere notificato alla controparte l’ordinanza di assegnazione in data 24 dicembre 2008, quindi prima e separatamente dalla notificazione dell’atto di precetto. Evidente e’ la rilevanza di tale produzione al fine di smentire l’assunto del ricorrente circa il momento in cui avrebbe avuto conoscenza dell’atto impugnato e circa l’idoneita’ di questa a far decorrere il termine per proporre l’opposizione.

2.3.- In proposito, va affermato che, in tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione ex articolo 553 c.p.c., decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui ha avuto conoscenza legale di questa ordinanza, tramite notificazione da parte del creditore, e non dalla data di notificazione dell’atto di precetto, se effettuata successivamente alla notificazione dell’ordinanza di assegnazione che costituisce il titolo esecutivo per agire in executivis nei confronti del terzo (cfr. Cass. n. 11642/14, secondo cui il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l1 ordinanza di assegnazione di cui all’articolo 553 c.p.c., decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza).

Pertanto, e’ corretta la statuizione di inammissibilita’ di cui alla sentenza impugnata, atteso che il ricorso in opposizione risulta depositato il 22 maggio 2009 ben oltre il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione dell’ordinanza in data 24 dicembre 2008. Si propone il rigetto del primo motivo.

3.- Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l’inammissibilita’ del secondo, col quale il Comune ricorrente insiste nel merito del motivo dell’opposizione agli atti esecutivi, il cui esame e’ oramai precluso, in ragione del passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilita’ dell’opposizione.

4.- Col terzo motivo del ricorso, si censura il capo di sentenza col quale il Tribunale ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nell’importo complessivo di euro 7000,00, di cui euro 5.300,00 per compensi ed euro 1.700,00 per spese, oltre accessori.

Il ricorrente sostiene che la liquidazione sarebbe del tutto svincolata dai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, ed alla tabella ad esso allegata, avuto riguardo al valore della causa ed all’attivita’ svolta. Aggiunge che del tutto ingiustificabile appare la liquidazione di euro 1.700,00 per esborsi, poiche’ agli atti del giudizio non vi sarebbe traccia di simili costi.

4.1.- Il motivo e’ inammissibile.

Quanto alla liquidazione dei compensi, va richiamato il principio per il quale la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (cosi’ Cass. n. 18086/09; cfr. anche Cass. n. 14542/11). Il principio puo’ essere ribadito con riferimento alle voci dei compensi ed alla tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, a cui il ricorrente si limita a fare generico riferimento.

Quanto alla liquidazione degli esborsi, analogamente manca in ricorso l’indicazione degli importi che risulterebbero dagli atti di causa, rispetto ai quali, secondo il ricorrente, il giudice di merito sarebbe incorso in errore.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.

La relazione e’ stata notificata come per legge.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Giova aggiungere, in merito al terzo motivo di ricorso, che la genericita’ e’ data dal fatto che il ricorrente, oltre a non fornire alcuna indicazione sui compensi che, a suo giudizio, sarebbero stati liquidabili ai sensi del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, analogamente, quanto alle spese borsuali, nemmeno fa comprendere se la liquidazione giudiziale sia stata fatta d’ufficio ovvero se vi fosse una nota spese della controparte che sia stata disattesa o male interpretata dal giudice, formulando una censura di violazione di legge che non consente comunque a questa Corte di accedere agli atti del giudizio di merito.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell’importo di euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *