Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 17 febbraio 2015, n. 6823
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2796/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 27/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
uditaci PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 9/5/2913, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, per avere omesso di presentare la dichiarazione annuale, modello unico 2007, ai fini delle imposte dirette per l’anno 2006, con la conseguente evasione i.v.a., per un ammontare superiore ad euro 77.468,53 e cioe’ per euro 1.028, 362,07; condannava il prevenuto alla pena di anni 1 di reclusione, nonche’ alle pene accessorie di legge.
La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del (OMISSIS), con sentenza del 27/1/2014, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:
– violazione degli articoli 178 e 179 c.p.p., in relazione all’articolo 601 c.p.p., in quanto il (OMISSIS) non ha mai ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello;
– violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, rilevato che il decidente nel ricostruire il reato contestato come delitto di pura condotta omissiva a dolo generico, oltre a violare la legge, ha sorvolato sulla censura mossa circa la sussistenza dell’elemento psicologico in capo all’imputato al momento del fatto, non approfondendo il tema proposto dalla difesa della omissione della denuncia dei redditi per mera dimenticanza dell’interessato, il quale, negli anni antecedenti al 2007, aveva sempre osservato e rispettato con puntualita’ tutti gli adempimenti fiscali;
– violazione degli articoli 192 e 183, e dell’articolo 5 citato decreto, visto che i giudici di merito hanno omesso di accertare il superamento dell’ammontare dell’imposta evasa, quantificando questa in maniera presuntiva in base all’accertamento tributario;
– mancata assunzione di una prova decisiva, quale e’ da ritenere la perizia contabile, richiesta e non ammessa, sui documenti contabili e fiscali detenuti dalla Guardia di Finanza;
– il Tribunale, peraltro, ha proceduto ad una indebita inversione dell’onere della prova, ponendo a carico della difesa la dimostrazione del non superamento della soglia di evasione.
La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del (OMISSIS), con sentenza del 27/1/2014, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:
– violazione degli articoli 178 e 179 c.p.p., in relazione all’articolo 601 c.p.p., in quanto il (OMISSIS) non ha mai ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello;
– violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, rilevato che il decidente nel ricostruire il reato contestato come delitto di pura condotta omissiva a dolo generico, oltre a violare la legge, ha sorvolato sulla censura mossa circa la sussistenza dell’elemento psicologico in capo all’imputato al momento del fatto, non approfondendo il tema proposto dalla difesa della omissione della denuncia dei redditi per mera dimenticanza dell’interessato, il quale, negli anni antecedenti al 2007, aveva sempre osservato e rispettato con puntualita’ tutti gli adempimenti fiscali;
– violazione degli articoli 192 e 183, e dell’articolo 5 citato decreto, visto che i giudici di merito hanno omesso di accertare il superamento dell’ammontare dell’imposta evasa, quantificando questa in maniera presuntiva in base all’accertamento tributario;
– mancata assunzione di una prova decisiva, quale e’ da ritenere la perizia contabile, richiesta e non ammessa, sui documenti contabili e fiscali detenuti dalla Guardia di Finanza;
– il Tribunale, peraltro, ha proceduto ad una indebita inversione dell’onere della prova, ponendo a carico della difesa la dimostrazione del non superamento della soglia di evasione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione.
Con il primo motivo di annullamento si eccepisce violazione degli articoli 178 e 179 c.p.p., in quanto il (OMISSIS) non avrebbe mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello.
La censura e’ del tutto priva di pregio: infatti, in atti risulta allegata la cartolina della raccomandata inviata al prevenuto il 7/11/2013, in quanto in precedenza non rinvenuto presso il proprio domicilio dall’agente operante; con detta raccomandata si dava avviso al destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale competente; il (OMISSIS) non curava il ritiro del predetto se non solo in data 9/1/2014, ben oltre il termine di giorni dieci dall’eseguito deposito.
Di tal che l’iter di notifica del decreto di citazione e’ da ritenere ritualmente definito per compiuta giacenza (ex multis Cass. 28/11/2013, n. 26708).
Del tutto inconferente e’, del pari, il secondo motivo di annullamento a nulla rilevando, ai fini della cristallizzazione della contestata violazione, la dimenticanza dell’imputato ad effettuare il versamento del dovuto, in quanto il non avere ricordato di dovere adempiere agli obblighi fiscali non puo’ essere causa di esclusione del reato.
Fondato, di contro, e’ il terzo motivo di annullamento, con il quale si censura la gravata decisione, perche’ i giudici di merito non hanno correttamente verificato l’ammontare dell’imposta evasa e il relativo superamento della soglia di punibilita’, visto che si sono avvalsi, esclusivamente, del processo verbale della Agenzia delle Entrate, quantificando l’evasione in maniera presuntiva, facendo proprie le risultanze dell’accertamento tributario che, come e’ noto, e’ strutturato su parametri del tutto lontani e diversi rispetto al sistema probatorio penale e ponendo a carico del (OMISSIS) l’onere di dimostrare il fatto negativo del non superamento della soglia di evasione.
Orbene, l’accertamento presuntivo, ammesso in sede tributaria, non puo’ trovare ingresso in sede penale, in quanto il giudice e’ tenuto ad verificare la sussistenza della violazione a mezzo di specifiche indagini che possano far luce sulla fondatezza o meno della tesi accusatoria: ai fini della individuazione del superamento o meno di essa, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare della imposta evasa, attraverso una verifica che puo’ venire a sovrapporsi o anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata innanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Cass. 26/2/2008, n. 21213; Cass. sent. n. 36396/2011).
In sede penale, peraltro, il giudice non puo’ applicare le presunzioni legali, sia pure di carattere relativo, o i criteri di valutazione validi in sede tributaria, limitandosi a porre l’onere probatorio a carico dell’imputato, dovendo, invece, procedere di ufficio agli accertamenti del caso, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto (ex multis sent. n. 5490/2011).
Superfluo si palesa il vaglio del quarto motivo di impugnazione, con il quale si contesta la mancata disposizione della invocata perizia contabile.
Conseguentemente, questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la decisione gravata, affinche’ il giudice ad quem proceda al riesame della questione nell’ottica delle osservazioni, ut supra svolte.
Con il primo motivo di annullamento si eccepisce violazione degli articoli 178 e 179 c.p.p., in quanto il (OMISSIS) non avrebbe mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello.
La censura e’ del tutto priva di pregio: infatti, in atti risulta allegata la cartolina della raccomandata inviata al prevenuto il 7/11/2013, in quanto in precedenza non rinvenuto presso il proprio domicilio dall’agente operante; con detta raccomandata si dava avviso al destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale competente; il (OMISSIS) non curava il ritiro del predetto se non solo in data 9/1/2014, ben oltre il termine di giorni dieci dall’eseguito deposito.
Di tal che l’iter di notifica del decreto di citazione e’ da ritenere ritualmente definito per compiuta giacenza (ex multis Cass. 28/11/2013, n. 26708).
Del tutto inconferente e’, del pari, il secondo motivo di annullamento a nulla rilevando, ai fini della cristallizzazione della contestata violazione, la dimenticanza dell’imputato ad effettuare il versamento del dovuto, in quanto il non avere ricordato di dovere adempiere agli obblighi fiscali non puo’ essere causa di esclusione del reato.
Fondato, di contro, e’ il terzo motivo di annullamento, con il quale si censura la gravata decisione, perche’ i giudici di merito non hanno correttamente verificato l’ammontare dell’imposta evasa e il relativo superamento della soglia di punibilita’, visto che si sono avvalsi, esclusivamente, del processo verbale della Agenzia delle Entrate, quantificando l’evasione in maniera presuntiva, facendo proprie le risultanze dell’accertamento tributario che, come e’ noto, e’ strutturato su parametri del tutto lontani e diversi rispetto al sistema probatorio penale e ponendo a carico del (OMISSIS) l’onere di dimostrare il fatto negativo del non superamento della soglia di evasione.
Orbene, l’accertamento presuntivo, ammesso in sede tributaria, non puo’ trovare ingresso in sede penale, in quanto il giudice e’ tenuto ad verificare la sussistenza della violazione a mezzo di specifiche indagini che possano far luce sulla fondatezza o meno della tesi accusatoria: ai fini della individuazione del superamento o meno di essa, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare della imposta evasa, attraverso una verifica che puo’ venire a sovrapporsi o anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata innanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Cass. 26/2/2008, n. 21213; Cass. sent. n. 36396/2011).
In sede penale, peraltro, il giudice non puo’ applicare le presunzioni legali, sia pure di carattere relativo, o i criteri di valutazione validi in sede tributaria, limitandosi a porre l’onere probatorio a carico dell’imputato, dovendo, invece, procedere di ufficio agli accertamenti del caso, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto (ex multis sent. n. 5490/2011).
Superfluo si palesa il vaglio del quarto motivo di impugnazione, con il quale si contesta la mancata disposizione della invocata perizia contabile.
Conseguentemente, questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la decisione gravata, affinche’ il giudice ad quem proceda al riesame della questione nell’ottica delle osservazioni, ut supra svolte.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
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