Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 16 febbraio 2015, n. 6505

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente
Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 2490/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 23/09/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e per il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS)Scafaro(OMISSIS)Vaccaro (OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)Fiorillo (OMISSIS)

(OMISSIS) (OMISSIS) a mezzo del suo difensore deduceva vizio di motivazione e violazione di legge.

3.1. Circa la gravita’ indiziaria, si rimarcava la inattendibilita’ del riconoscimento, dato che il (OMISSIS) aveva dichiarato inizialmente che gli occhi del rapinatore erano di colore scuro e, successivamente, che erano di colore piu’ chiaro. Si evidenziava altresi’ che la prima ricognizione fotografica aveva avuto esito negativo a differenza della seconda. Tale progressione dichiarativa, nella prospettiva difensiva, era indice di inattendibilita’.

3.2. Con riguardo alle esigenze cautelari si lamentava che non era stata considerata la personalita’ dell’indagato e non era stata valutata la natura occasionale della condotta. Si lamentava infine la carenza di motivazione in ordine alla adeguatezza della cautela domiciliare con il controllo del braccialetto elettronico.

4. Lo (OMISSIS) personalmente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

4.1. Con riferimento al quadro indiziario si censurava l’attendibilita’ del riconoscimento della persona offesa basato su descrizioni aspecifiche e poco caratterizzanti, inattendibile in quanto avvenuto a distanza dai fatti. La attendibilita’ del riconoscimento sarebbe critica anche in relazione al breve lasso di tempo in cui l’offesa aveva avuto la possibilita’ di vedere il rapinatore, il quale, peraltro, indossava un casco che copriva gran parte del volto.

4.2. Con riferimento alle esigenze cautelari si lamentava la carenza di motivazione in ordine alla occasionalita’ della condotta alla personalita’ dell’indagato e del suo ruolo secondario nella vicenda. Anche lo (OMISSIS) lamentava il difetto di motivazione in ordine alla adeguatezza della cautela domiciliare con le modalita’ di controllo elettronico.

5. Il (OMISSIS) personalmente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

4.1. Con riferimento al quadro indiziario si censurava l’attendibilita’ del riconoscimento della persone offesa basato su descrizioni aspecifiche e poco caratterizzanti ed avvenuto a distanza dai fatti.

4.2. Con riferimento alle esigenze cautelari si lamentava la carenza di motivazione che non aveva tenuto del fatto che il (OMISSIS) al momento della applicazione della custodia in carcere si trovava gia’ agli arresti domiciliari, misura che osservava scrupolosamente Si lamentava, anche in questo caso, il difetto di motivazione in ordine alla adeguatezza della cautela domiciliare con le modalita’ di controllo elettronico, anche alla luce del ruolo secondario avuto nella vicenda; si lamentava, infine, la mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza.

6. Il (OMISSIS) personalmente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge.

6.1. Si deduceva la scarsa attendibilita’ del riconoscimento fotografico basato su una descrizione generica fondata su una osservazione breve ostacolata dal fatto che il rapinatore indossava un casco.

6.2. Con riguardo alla rapina contestata al capo f) si lamentava la mancata confutazione delle investigazioni difensive che davano conto che il (OMISSIS) il (OMISSIS) si trovava presso la parrocchia ove la settimana successiva si sarebbe celebrata la comunione del figlio.

6.3. Con riguardo alle esigenze cautelari si rimarcava la mancanza di motivazione in ordine alla adeguatezza della cautela domiciliare con il controllo elettronico, e la sottovalutazione della occasionalita’ della condotta contestata e della personalita’ dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del (OMISSIS) e’ infondato.
1.1.La motivazione a sostegno della scelta della custodia in carcere non si presta ad essere censurata in sede di legittimita’ in quanto risulta aderente alle emergenze procedimentali e priva di fratture logiche. Segnatamente: non puo’ rilevarsi alcuna illogicita’ nella scelta di non ritenere adeguata la cautela domiciliare in armonia con le valutazioni del giudice del proc. n. n. 27815/14. La valutazione cautelare effettuata nell’ambito del procedimento n. 27815/14 non puo’ che essere autonoma rispetto a quella operata dal giudice del provvedimento impugnato. Questo ha ritenuto necessaria la applicazione della piu’ severa della cautele in relazione al fatto che il giudizio concerneva non una, ma piu’ rapine commesse in un arco temporale medio lungo (pag. 8 del provvedimento impugnato) con carattere di professionalita’ e continuita’. La autonomia dei procedimenti e delle relative valutazioni cautelari e’ stata adeguatamente rimarcata; ne’ puo’ invocarsi un vincolo di valutazione sulla proporzionalita’ emergente dalle autonome valutazioni effettuate dal giudice della cautela in un procedimento collegato.
1.2.Deve infatti essere rilevato che la discrezionalita’ giudiziale con riferimento al pericolo di reiterazione e’ orientata a valutare il pericolo nella dimensione concreta ed attuale e non puo’ essere vincolata a valutazioni effettuate in altri procedimenti sulla base di diversi compendi indiziari ed in relazione a differenti contesti temporali.
2. Con riferimento alle censure proposte da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine alla ricognizione fotografica deve essere ribadito l’orientamento giurisprudenziale che ritiene affidabile tale strumento di identificazione ogni volta che lo stesso risulti associato alla positiva valutazione di attendibilita’ della fonte dichiarativa.
2.1. Nel caso del (OMISSIS) il tribunale ha apprezzato la discrasia emergente dalla nella progressione dichiarativa del dichiarante che ha effettuato il riconoscimento ritenendo che la non perfetta sovrapponibilita’ delle indicazioni circa il colore degli occhi, non fossero idonee ad inficiare la validita’ del riconoscimento fotografico, avvenuto in forma certa e non dubitativa, la cui attendibilita’ trovava conferma nella precisa e non contraddittoria indicazione di altri elementi fisiognomici caratterizzanti.
Si tratta di una motivazione aderente alle emergenze procedimentali e priva di fratture logiche, che offre una puntuale dimostrazione circa la valutazione di attendibilita’ della fonte dichiarativa da cui proviene l’identificazione, evidentemente sottratta alla censura in sede di legittimita’.
2.2. Le censure proposte nei confronti dei riconoscimenti dello (OMISSIS) e del (OMISSIS) sono al limite della inammissibilita’ in quanto criticano in modo generico la attendibilita’ della ricognizione. Questa, se effettuata in forma certa e non dubitativa, costituisce in coerenza con le linee ermeneutiche tracciate dalla cassazione, un affidabile strumento di identificazione. Il tribunale ha effettuato una accurata valutazione di attendibilita’ delle ricognizioni, evidenziando da un lato che il casco semi integrale indossato dai rapinatori consentiva di visualizzare i lineamenti del viso e rilevando, dall’altro, come non si potesse dubitare della attendibilita’ del riconoscimento in ragione della distanza dell’atto dal momento della consumazione del reato, tenuto conto del fatto che i dichiaranti avevano affermato nell’immediatezza di essere in grado di riconoscere gli aggressori.
2.3. Puo’ dunque affermarsi che in assenza di elementi idonei ad inficiare l’attendibilita’ del dichiarante che effettua l’individuazione fotografica, questa e’ elemento di prova adeguato a sostenere l’identificazione a fini cautelari. L’individuazione di un soggetto e’ infatti una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del piu’ generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalita’ formali del riconoscimento, bensi’ dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Cass. Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Rv. 257985; Cass. sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Rv. 258173). In assenza di profili di inattendibilita’ ricavabili dalla relazione del riconoscente con l’accusato o dalla genericita’ e non accuratezza del riconoscimento deve dunque ribadirsi che poiche’ i gravi indizi di colpevolezza sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilita’ di colpevolezza, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall’accertamento delle modalita’ e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’articolo 213 cod. proc. pen., ben puo’ essere posta a fondamento di una misura cautelare, perche’ lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Cass. sez. 2 n. 5043 del 15/01/2004, Rv. 227511)
3. Le censure sollevate da (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS) in ordine al difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari devono essere respinte.
3.1. Alla base della valutazione della esistenza del pericolo di reiterazione veniva individuata la pervicacia dimostrata nella consumazione di attivita’ delittuose organizzate con metodo professionale. Con specifico riguardo al (OMISSIS) si rimarcava che la autodisciplina dimostrata nell’osservanza del regime di cautela domiciliare applicatogli in precedenza era elemento positivo soccombente in relazione alla emersione di diversi e prevalenti elementi negativi individuati nella professionalita’ e continuita’ della azione criminosa.
Si tratta di valutazioni prive di fratture logiche e coerenti con le emergenze procedimentali oltre che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimita’ in ordine all’esercizio della discrezionalita’ nella individuazione del vincolo cautelare imposto. Il collegio condivide sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l’articolo 275 cod. proc. pen. attribuisce al giudice poteri discrezionali assai estesi nella scelta delle misure cautelare da applicare all’indiziato. Egli, infatti, deve tener conto – al riguardo – della specifica idoneita’ della misura, che intende applicare, a soddisfare nel caso concreto le esigenze cautelari. Il legislatore non ha, pero’, inteso attribuire al giudice una discrezionalita’ assoluta e la formulazione del giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura cautelare prescelta e le esigenze da soddisfare e’ incensurabile, in sede di legittimita’, se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico- giuridici (Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922). La disposizione contenuta nel comma terzo dell’articolo 275 Cod. Proc. Pen. non pone infatti a carico del giudice l’obbligo di offrire l’analitica dimostrazione della inadeguatezza di ogni misura diversa da quella restrittiva in carcere; ne consegue che deve ritenersi assolto l’onere motivazionale, allorche’ venga dimostrato che l’unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attivita’ criminosa sia la permanenza in carcere, rimanendo cosi’ superata ed assorbita la dimostrazione della inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive.
3.2. Quanto alla dedotta assenza di motivazione sulla idoneita’ della misura degli arresti domiciliari con la modalita’ di controllo del braccialetto elettronico, il collegio condivide l’orientamento della Cassazione secondo cui la previsione di cui all’articolo 275 bis cod. proc. pen., introdotta dal Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 341, articolo 16 conv. dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 – stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l’adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo – non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate nell’articolo 281 c.p.p. e segg., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell’indagato all’adozione dello strumento elettronico (Cass., sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Rv. 253716; Cass. Sez. 2,. n. 47413 del 29/10/2003 Rv. 227582).
L’applicazione del braccialetto elettronico dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146 si configura, peraltro, come modalita’ di controllo “ordinaria” della cautela domiciliare, che il giudice puo’ evitare solo esponendo le ragioni per le quali non la ritiene necessaria.
3.1. Puo’ dunque essere affermato che gli arresti domiciliari con il controllo elettronico non configurano un nuovo tipo di cautela, ma esprimono la modalita’ ordinaria di applicazione della cautela domiciliare. Tale misura cautelare non si frappone nella scala della gravita’ tra l’arresto domiciliare “semplice” e la custodia in carcere e non genera nessun onere di motivazione aggiuntiva se il giudice ritiene che la restrizione domiciliare sia inidonea a contenere le esigenze cautelari rilevate.
4. Il ricorso del (OMISSIS) e’ fondato. Nell’ordinanza impugnata non vengono considerano gli elementi raccolti dal ricorrente attraverso le indagini difensive che offrono un alibi in relazione al tempo della consumazione della rapina in quanto sono allegate delle testimonianze che indicano la presenza dell’indagato presso la parrocchia Santa Maria Ogni Bene il (OMISSIS) in corrispondenza con l’orario della rapina. Tali emergenze inducono ad annullare l’ordinanza in relazione alla posizione del (OMISSIS) con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame.
5. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
5.Poiche’ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta’ dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perche’ provveda a quanto stabilito dal citato articolo 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di (OMISSIS) con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame. Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.

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