In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza
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In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 giugno 2018, n. 26021. La massima estrapolata: In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve...

La prescrizione del braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalita’ di esecuzione degli arresti domiciliari, e per applicarla non vi e’ necessita’ di motivazione.
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La prescrizione del braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalita’ di esecuzione degli arresti domiciliari, e per applicarla non vi e’ necessita’ di motivazione.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 16 maggio 2018, n. 21653. La massima estrapolata: In tema di misure cautelari, il Tribunale del riesame, nel valutare la inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di recidivanza deve adeguatamente motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere tutelate con l’impiego del cosiddetto...

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 agosto 2017, n. 39377
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Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 agosto 2017, n. 39377

L'accertamento tecnico, nella specie omesso, che possa dimostrare una scarsa quando non scarsissima qualita' della sostanza drogante potrebbe astrattamente consentire l'applicabilita' dell'ipotesi del fatto di lieve entita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e l'irrogazione di una pena entro i limiti della sospensione condizionale, a sua volta immediatamente incidente sulla prognosi di cui all'articolo 275 c.p.p., comma 2-bis e sul conseguente divieto di applicazione della misura coercitiva personale.

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 12 ottobre 2016, n. 42993
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Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 12 ottobre 2016, n. 42993

Legittimo l’accoglimento della richiesta di detenzione presso una struttura terapeutica con braccialetto elettronico in luogo degli arresti domiciliari se la misura per curarsi viene negata per la possibilità che l’imputato “potesse avere contratti con una pluralità di persone non conosciute, magari anch’esse con precedenti penali”. Si tratta di elementi troppo generici per non concedere la...

Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 14 luglio 2016, n. 29958
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Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 14 luglio 2016, n. 29958

Qualora il giudice – ritenendo che tale strumento di controllo del c.d. braccialetto elettronico integri nel caso concreto una modalità esecutiva necessaria ai fini della valutazione sulla capacità effettiva dell’imputato di autolimitare la propria libertà di movimento (e dunque, in definitiva, ai fini del giudizio sull’adeguatezza cautelare della misura gradata) – non accolga un’istanza di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2015, n. 45699. In caso di custodia cautelare in carcere il giudice deve motivare sull’inidoneità degli arresti domiciliari “aggravati”. Alla luce del nuovo art. 275, comma 3-bis, c.p.p., annullata l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in ragione dell’omessa motivazione circa l’idoneità o meno nel caso concreto della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo, ex art. 275-bis, comma 1, c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2015, n. 45699 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 luglio 2015, n. 31399. in caso di notifica di atti al difensore dell’imputato eseguita con consegna di copia al portiere (o a chi ne fa le veci), l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all’art. 157, c.3, c.p.p. si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall’imputato

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 luglio 2015, n. 31399 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIANDANESE Franco – Presidente Dott. GALLO Domenic – Consigliere Dott. DIOTALLEVI G. – rel. Consigliere Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere Dott. CARRELLI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421. La procedura di controllo elettronico attuata in regime di arresti domiciliari non costituisce una misura cautelare autonoma ma soltanto una diversa modalità di esecuzione degli arresti domiciliari sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il braccialetto elettronico postula che la presunzione cautelare, in punto di adeguatezza della misura, sia già vinta e che quindi gli arresti domiciliari, unitamente all'attivazione della procedura di controllo elettronico, siano in grado di assicurare la soddisfazione dei bisogni cautelari. In altri termini, occorre che – attraverso elementi specifici che devono essere valutati in relazione alla concretezza di ogni singolo caso – le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria. È dunque necessario che la situazione cautelare soggetta ad una disciplina eccezionale (quale è quella prevista per i reati che rientrano nella lista di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. limitatamente a quelli che siano soggetti alla presunzione relativa, giammai a quella assoluta, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere) sia riportata nell'ambito della disciplina cautelare ordinaria in modo che il giudice cautelare possa formulare, secondo i normali criteri, la prognosi di adeguatezza che, se positiva per la concessione degli arresti domiciliari, può prevedere, come ulteriore e certamente rilevante modalità esecutiva più rassicurante per la tutela cautelare, la sottoposizione dell'imputato alle procedure di controllo elettronico attraverso l'uso del cosiddetto braccialetto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale della libertà di Bologna ha respinto l’appello cautelare proposto nell’interesse di F.M. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello della stessa città, con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 gennaio 2015, n. 520. La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere – con gli arresti domiciliari – l'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale; ciò in quanto il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve (vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione), ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni). Ove il giudice ritenga – come nel caso di specie – che il c.d. braccialetto elettronico sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e che tuttavia tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza del suddetto strumento di controllo da parte della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione, perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza braccialetto dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelare, comunque ascrivibile alla persona dell'indagato.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 gennaio 2015, n. 520 Ritenuto in fatto e diritto 1. B.G. (imputato per il delitto di rapina aggravata commessa ai danni di un’agenzia bancaria e già condannato in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione oltre alla pena pecuniaria) ricorre per cassazione – a mezzo...