cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale della libertà di Bologna ha respinto l’appello cautelare proposto nell’interesse di F.M. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello della stessa città, con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, eventualmente corredati dalle prescrizioni previste dall’art. 275 bis cod. proc. pen..
A carico del ricorrente risulta emessa una misura di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale aggravata e lesioni. Il giudizio di merito si è concluso in primo grado, a seguito di rito abbreviato, con la condanna dell’imputato a sei anni di reclusione e la sentenza è stata confermata in grado d’appello.
Nel pervenire alla suddetta conclusione, il Tribunale cautelare ha osservato come i fatti addebitati al ricorrente fossero di estrema gravità; egli lasciò alla ragazza aggredita il numero del suo telefono cellulare al fine – a dire dell’uomo – di continuare la loro relazione, con ciò dimostrando la totale incuranza della libertà e volontà altrui e una piena incomprensione delle regole imposte dalla legge e dalla convivenza civile. Il Tribunale ha desunto da ciò il pericolo di recidiva e ha ritenuto sussistente anche il pericolo di fuga sul rilievo che, al momento del fermo, l’imputato, senza fissa dimora nel territorio nazionale, avesse una valigia pronta ed era munito dei documenti per l’espatrio, a dimostrazione che egli stava per allontanarsi dal territorio italiano al fine di sottrarsi alla eventuale punizione, circostanza ancora attuale tenuto conto della pena in concreto irrogata alla cui esecuzione l’imputato potrebbe parimenti sottrarsi.
Per tale ragione, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione del principio di proporzionalità e che anche la misura meno afflittiva prevista dall’art. 275 bis cod. proc. pen. non sarebbe affatto idonea ad evitare il pericolo di fuga esistente, reputandosi che la gravità del reato, la mancanza di una vita regolare e la particolare indole dell’imputato costituissero elementi tali da rendere adeguata la sola misura di massimo rigore in quanto altra misura più blanda sarebbe del tutto inidonea per difetto a comprimere il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di fuga.
2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza ricorre personalmente per cassazione F.M. che, con un unico motivo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen. per illogicità della motivazione sul rilievo che l’ordinanza impugnata non ha tenuto in alcun conto quanto espressamente e tassativamente previsto dal Legislatore ed enunciato dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Il ricorrente premette di trovarsi in stato di restrizione dall’1 dicembre 2012 e ricorda che la specificità, la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari costituiscono elementi di valutazione imprescindibili, escludendo quindi automatismi dovuti al solo titolo di reato per i quali la custodia è disposta.
Egli aveva peraltro indicato, quale luogo dell’invocata custodia domiciliare, l’abitazione del fratello prestando anche il consenso per l’ulteriore controllo a mezzo di braccialetto elettronico, ex art. 1, comma 1, D.L. 23 dicembre 2013, n.146 conv. con modif. in L. 21 febbraio 2014, n. 10.
Secondo il ricorrente la procedura di controllo elettronico può incidere sulla valutazione di adeguatezza della misura cautelare da applicare in quanto l’impegno dell’imputato ad indossare il braccialetto è elemento che deve essere preso in considerazione nel procedimento di scelta delle misura poiché accresce la capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento.
Ciò peraltro dimostra che non è nelle intenzioni del ricorrente darsi alla fuga o reiterare la condotta criminosa con la conseguenza che sarebbe errato e non adeguatamente motivato il provvedimento di rigetto adottato dal giudice del merito e confermato dal Tribunale distrettuale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
2. Va ricordato come anche per il reato di violenza sessuale, qualora non ricorrano le circostanze attenuanti della minore gravità (ipotesi del tutto esclusa nella presente vicenda), vige (ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) una doppia presunzione cautelare ossia la presunzione relativa (iuris tantum) di sussistenza delle esigenze cautelari e quella di adeguatezza della misura custodiale carceraria.
2.1. La prima presunzione (presenza delle esigenze cautelari) può essere vinta solo qualora ex actis risulti l’insussistenza dei pericula libertatis e, nel caso di specie, il Tribunale cautelare ha addirittura motivato in positivo, cioè dando atto dell’esistenza dei pericula.
Infatti, quanto al pericolo di fuga, è stato segnalato come il ricorrente, al momento di esecuzione del provvedimento di fermo, fosse stato trovato nelle oggettive condizioni di colui che era pronto a darsi alla fuga.
Quanto poi al pericolo di reiterazione del reato, il Collegio cautelare ha evidenziato come la gravità della violenza sessuale fosse indicativa di una spiccata pericolosità sociale.
2.2. La seconda presunzione (adeguatezza della custodia cautelare in carcere) può essere vinta (tenuto conto della parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38) solo qualora siano acquisiti ex actis (e quindi rilevabili anche d’ufficio) elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere (Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265).
Tali elementi, che devono essere parametrati al caso concreto, possono essere di qualsiasi natura, purché specifici, ed il Tribunale non li ha rilevati e neppure il ricorrente li ha allegati, conseguendo da ciò la resistenza della presunzione cautelare e la sua invincibilità nel caso di specie.
3. Il ricorrente ha solo indicato un domicilio ove si sarebbero dovuti eseguire gli arresti domiciliari, nell’ipotesi di sostituzione della misura cautelare, e ha contestualmente dichiarato la propria disponibilità a sottoporsi a procedure di controllo mediante l’uso del “braccialetto elettronico” ma il Tribunale distrettuale, con logica ed adeguata motivazione, neppure specificamente censurata, ha ritenuto l’indicazione e la disponibilità inidonee a consentire che il bisogno cautelare potesse essere salvaguardato con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente quindi lamenta che, a fronte della sua dichiarata disponibilità a sottoporsi alla procedura di controllo elettronico, il Tribunale non abbia sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari pienamente idonei, secondo il suo ragionamento, ad evitare il pericolo di fuga e di recidiva, posto che egli si era assunto l’impegno di indossare il braccialetto, costituendo ciò elemento che doveva essere preso in considerazione perché dimostrativo della capacità effettiva dell’imputato di autolimitare la propria libertà personale di movimento.
Va sul punto precisato che la procedura di controllo elettronico attuata in regime di arresti domiciliari non costituisce una misura cautelare autonoma ma soltanto una diversa modalità di esecuzione degli arresti domiciliari (Sez. 5, n. 40680 del 19/06/, Bottan, Rv. 253716; da ultimo, Sez. 2 n. 4142 del 04/12/2014, dep. 28/01/2015, Aliberti, non ancora mass.) sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il braccialetto elettronico postula che la presunzione cautelare, in punto di adeguatezza della misura, sia già vinta e che quindi gli arresti domiciliari, unitamente all’attivazione della procedura di controllo elettronico, siano in grado di assicurare la soddisfazione dei bisogni cautelari.
In altri termini, occorre che – attraverso elementi specifici che devono essere valutati in relazione alla concretezza di ogni singolo caso – le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria.
È dunque necessario che la situazione cautelare soggetta ad una disciplina eccezionale (quale è quella prevista per i reati che rientrano nella lista di cui al terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. limitatamente a quelli che siano soggetti alla presunzione relativa, giammai a quella assoluta, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere) sia riportata nell’ambito della disciplina cautelare ordinaria in modo che il giudice cautelare possa formulare, secondo i normali criteri, la prognosi di adeguatezza che, se positiva per la concessione degli arresti domiciliari, può prevedere, come ulteriore e certamente rilevante modalità esecutiva più rassicurante per la tutela cautelare, la sottoposizione dell’imputato alle procedure di controllo elettronico attraverso l’uso del cosiddetto braccialetto.
Siccome il consenso all’adozione di mezzi di controllo elettronici o di altri strumenti tecnici rappresenta una condizione di esecutività della misura alternativa al carcere (argumenta dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 275 bis cod. proc. pen. secondo il quale “con lo stesso provvedimento [dispositivo degli arresti domiciliari n.d.r.] il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti”), la preventiva disponibilità manifestata dall’imputato di sottoporsi alla procedura di controllo non radica alcun diritto alla permutazione della misura sia in costanza di un regime cautelare speciale e sia in costanza di un regime cautelare ordinario, con la conseguenza che il giudice cautelare, con congrua motivazione, dovrà sempre fare necessario riferimento, per la concessione o meno degli arresti domiciliari, alla prognosi (che comunque il Tribunale cautelare ha, nel caso di specie, formulato in maniera infausta per il ricorrente) di spontaneo adempimento da parte dell’imputato degli obblighi e delle prescrizioni, che alla predetta misura cautelare sono collegati (Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013,dep. 03/02/2014, Alija Rv. 258832) e ciò anche quando, “in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”, il giudice ritenga necessario prescrivere “procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici” (art. 275 bis, comma 1, cod. proc. pen.).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge

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