Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 9 gennaio 2015, n. 520

Ritenuto in fatto e diritto

1. B.G. (imputato per il delitto di rapina aggravata commessa ai danni di un’agenzia bancaria e già condannato in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione oltre alla pena pecuniaria) ricorre per cassazione – a mezzo del suo difensore – avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna del 9.7.2014, emessa in sede di appello, che ha confermato l’ordinanza del G.I.P. di Modena con la quale è stata rigettata l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, proposta anche ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen.
Il Tribunale, nel confermare l’ordinanza del G.I.P., ritenne che la pericolosità sociale dell’imputato e il pericolo di reiterazione del reato non consentisse di concedere allo stesso la misura degli arresti domiciliari sic et simpliciter; aggiunse che sarebbe stata applicabile la misura degli arresti domiciliari accompagnata dal presidio di un dispositivo elettronico, ma che «l’assenza di disponibilità di tale mezzo – comunicata da parte delle forze di P. G. catanesi, dovendo la misura eventualmente concessa trascorrere in abitazione in Catania – rende impossibile disporre una attenuazione in tal senso della cautela».
Col ricorso, il difensore eccepisce la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., in quanto la norma subordinerebbe la concedibilità della misura degli arresti domiciliari alla sussistenza della concreta disponibilità di un braccialetto elettronico da parte della polizia giudiziaria, creando così disparità di trattamento tra cittadini e subordinando la fruizione di una maggiore libertà personale, rispetto alla misura della custodia in carcere, alle esigenze di spesa della pubblica amministrazione. Chiede, in ogni caso, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2. II ricorso non è fondato.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, condivisa dal Collegio, la previsione di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere – con gli arresti domiciliari – l’adozione del c.d. “braccialetto elettronico” non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale; ciò in quanto il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve (vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione), ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni) (Sez. 5, ord. n. 40680 del 19/06/2012 Rv. 253716; Sez. 2, ord. n. 47413 del 29/10/2003 Rv. 227582).
Ritiene il Collegio che, ove il giudice ritenga – come nel caso di specie – che il c.d. braccialetto elettronico sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e che tuttavia tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza del suddetto strumento di controllo da parte della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione, perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza braccialetto dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelare, comunque ascrivibile alla persona dell’indagato.
Né, d’altra parte, può pretendersi che lo Stato predisponga un numero indeterminato di braccialetti elettronici, pari al numero dei detenuti per i quali può essere utilizzato, essendo le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione necessariamente limitate, come sono limitate tutte le strutture (carcerarie, sanitarie, scolastiche, etc.) e tutte le prestazioni pubbliche offerte ai cittadini, senza che ciò determini alcuna violazione del principio di eguaglianza e degli altri diritti costituzionalmente tutelati.
3. Stante la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario incui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

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