Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3141-2013 proposto da:

SOCIETA’ (OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso (comparsa di costituzione di nuovo difensore);

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3534/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 16.11.2011, depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti.
osserva:

  1. (OMISSIS) s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS) s.r.l. e, premesso che la convenuta le aveva conferito un incarico di mediazione immobiliare, in via esclusiva e irrevocabile, con durata dal 12 febbraio al 31 luglio 2004; che le parti avevano altresi’ previsto la corresponsione di una penale, pari all’1,9% del prezzo di vendita dell’immobile, in caso di recesso dall’incarico prima della sua naturale scadenza; che con raccomandata del 23 giugno 2004 (OMISSIS) le aveva comunicato la sua volonta’ di risolvere il rapporto; che il recesso non era assistito da giusta causa, chiese la condanna di (OMISSIS) al pagamento della penale pattuita.

Costituitasi in giudizio, la convenuta contesto’ le avverse pretese.

  1. Con sentenza del 4 agosto 2008 il giudice adito rigetto’ la domanda. Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 21 dicembre 2011, qualificato mandato il contratto concluso tra le parti e dichiarata priva di giusta causa la revoca intimata da (OMISSIS) s.r.l., ha accolto la domanda, riducendo tuttavia a euro 12.080,00 la penale.

Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte (OMISSIS) s.r.l., formulando un solo, articolato motivo.
Nessuna attivita’ difensiva ha svolto (OMISSIS) s.r.l..

  1. Il ricorso e’ soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’articolo 360 bis, inserito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera a). Esso puo’ pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.

Queste le ragioni.

  1. Nell’unico motivo l’impugnante denuncia violazione dell’articolo 1384 cod. civ., ex articolo 360 c.p.c., n. 3.

Oggetto delle critiche e’ l’affermazione del giudice di merito secondo cui la penale andava ridotta nella misura, stimata congrua, di euro 12.080,00, pari allo 0,5% del corrispettivo convenuto in caso di vendita, tenuto conto della natura dell’affare e della prossimita’ della revoca al termine di naturale scadenza dell’incarico. Secondo l’esponente tali affermazioni farebbero malgoverno della giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui sia per apprezzare l’asserita, manifesta eccessivita’ della penale, sia per stabilire l’ammontare della riduzione, deve aversi riguardo all’interesse del creditore all’altrui puntuale adempimento al momento della conclusione del contratto. Evidenzia anche l’esponente che gli effetti dell’attivita’ di sollecitazione all’investimento sono diluiti nel tempo, nel senso che con il trascorrere del tempo aumentano le probabilita’ che quell’attivita’ raggiunga i soggetti effettivamente interessati all’acquisto, di talche’ le ragioni poste dal decidente a sostegno della scelta decisoria adottata sarebbero del tutto incomprensibili.

  1. Le censure non hanno pregio.

E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimita’ che l’apprezzamento in ordine alla eccessivita’ dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonche’ in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio e’ incensurabile in sede di legittimita’, se fondato, a norma dell’articolo 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente cioe’ da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entita’ del danno subito (confr. Cass. civ. 16 febbraio 2012, n. 2231; 16 marzo 2007, n. 6158). Segnatamente si e’ escluso, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come prima facie sembrerebbe indicare l’articolo 1384 cod. civ. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione e’ stata tardivamente eseguita o e’ rimasta definitivamente ineseguita, poiche’ anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarieta’, correttezza e buona fede, di cui all’articolo 2 Cost., articoli 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’articolo 1384 cod. civ. – si e’ precisato – impiegando il verbo “avere” all’imperfetto, ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessivita’ della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (confr. Cass. civ. 16 febbraio 2012, n. 2231; Cass. civ. 10 maggio 2012, n. 7180).

  1. In tale prospettiva deve ritenersi che non implausibilmente la Corte territoriale ha considerato, ai fini dell’esercizio del suo potere equitativo di riduzione, anche la prossimita’ dell’incarico alla sua naturale scadenza, valorizzando il gia’ avvenuto, quasi integrale ammortamento dei costi connessi all’attivita’ di sollecitazione all’investimento, posto che, per altro verso, e’ del tutto ipotetico il preteso aumento delle possibilita’ di concludere un affare, con il decorso del tempo.

Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione, non ritenendole infirmate dalle deduzioni esposte nella memoria di parte ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa preclude ogni pronuncia in ordine alle spese di causa.
La circostanza che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche’ l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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