Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 30 settembre 2016, n. 41089

Sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente beni rientranti nella disponibilità dell’indagato, ancorché conferiti in “trust”, che l’indagato “trustee” continui ad amministrare conservandone la piena disponibilità, come nel caso in esame.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 30 settembre 2016, n. 41089

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRILLO Renato – Presidente
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/10/2015 del Tribunale di Treviso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 22 ottobre 2015 il Tribunale di Treviso respingeva l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente, fino alla concorrenza di Euro 1.630.585,41, emesso dal Gip in ordine ai reati di omesso versamento IVA e omesso versamento delle ritenute, di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10 bis e 10 ter, commessi in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) s.r.l..
2. Avverso tale provvedimento ricorre il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), proponendo cinque motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 309 c.p.p., comma 9: lamenta che il decreto di sequestro preventivo sia privo di autonoma valutazione, limitandosi ad una motivazione per relationem all’annotazione della p.g., semplicemente citata, senza alcuna rielaborazione critica; essendo i beni sottoposti a sequestro costituiti in trust, il decreto avrebbe dovuto motivare l’inefficacia di tale vincolo di destinazione; erronea sarebbe, dunque, l’ordinanza del Tribunale del riesame, che ha ritenuto esistente una sia pur succinta motivazione per relationem; il decreto non darebbe neppure atto dell’esistenza del trust.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’esistenza del periculum in mora: il decreto di sequestro non conterrebbe alcun riferimento alla sussistenza del requisito.
2.3. Violazione di legge in relazione alla non sequestrabilita’ dei beni costituiti in trust, in quanto non nella materiale disponibilita’ dell’indagato: il sequestro e’ ammissibile solo quando il trust sia costituito in frode alla legge, risultando una situazione di mera apparenza; i beni conferiti nel trust (OMISSIS), al contrario, non sono nella disponibilita’ materiale dell’indagato; manca, comunque, una autonoma valutazione dei contenuti esposti nella richiesta cautelare.
2.4. Violazione di legge in relazione alla ritenuta finalita’ simulatoria del trust: richiamando giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 5, 07/11/2014), si sostiene che il trust (OMISSIS) non sia uno sham trust, solo apparente, sussistendo vincoli effettivi e reali alla disponibilita’ dei beni da parte del conferente, che ne impediscono il sequestro; censura l’inattendibilita’ delle dichiarazioni rese da (OMISSIS), amministratore della societa’ (OMISSIS), trustee del trust (OMISSIS), gia’ denunciato da un membro della famiglia (OMISSIS), che ha tentato di ottenere pagamenti indebiti per prestazioni mai rese, e che falsamente ha riferito di essere stato estromesso da qualsiasi decisione relativa al trust; le sue dichiarazioni, inoltre, sarebbero inutilizzabili, ai sensi dell’articolo 63 cod. proc. pen., in quanto, ipotizzando che il trust (OMISSIS) fosse in frode alla legge, il (OMISSIS) doveva essere sentito con l’assistenza di un difensore.
2.5. Violazione di legge in relazione al reato di omesso versamento IVA contestato al capo B, trattandosi di violazione sotto la soglia di rilevanza penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti del quinto motivo di ricorso.
2. Il primo motivo e’ infondato.
2.1. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla L. 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell’articolo 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtu’ del rinvio operato dall’articolo 324, comma 7 dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonche’ degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789).
Va, tuttavia, evidenziato che la previsione della necessita’ di una “autonoma valutazione” del giudice sui gravi indizi, sulle esigenze cautelari e sugli elementi forniti dalla difesa operata dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c e c bis, risponde alla finalita’, espressa dal legislatore storico, di sottolineare la dimensione autonoma della decisione giudiziaria in materia cautelare personale (e, nell’interpretazione delle Sezioni Unite, anche reale) rispetto alla richiesta del P.M.; l’esigenza di positivizzazione di un obbligo intrinseco alla stessa funzione giurisdizionale, peraltro, e’ stata riferita, nel corso dei lavori preparatori, alle prassi diffusesi, con l’uso e l’implementazione degli strumenti informatici, soprattutto nell’adozione di provvedimenti cautelari di dimensioni significative, per la presenza di una pluralita’ di indagati e/o di imputazioni; in tali ipotesi, le tecniche di redazione dei provvedimenti si sono progressivamente modificate, tanto che l’elaborazione, dottrinale e giurisprudenziale, formatasi sulla motivazione per relationem e’ stata mutuata per i nuovi modelli di motivazione “per incorporazione” (o, nel gergo giudiziario, con il c.d. “copia e incolla”).
Questa la ratio del legislatore storico.
Tuttavia, secondo i canoni ermeneutici tradizionali, le norme di legge, una volta emanate, si distaccano dalla voluntas soggettiva del legislatore storico, per assumere una propria dimensione oggettiva nell’ordinamento giuridico.
In tal senso, concernendo l’adozione di un provvedimento giurisdizionale e la produzione di effetti giuridici, l’introduzione del requisito dell’autonoma valutazione deve essere inteso non gia’ quale mero attributo “estetico”, o “stilistico”, trattandosi di profilo estraneo alla celebre ragion pratica, bensi’ in senso epistemologico: l’autonoma valutazione, in altri termini, deve consistere in una autonoma decisione, essendo il provvedimento giurisdizionale un atto d’autorita’, non gia’ un atto di scienza (come, ad es., un’opera letteraria).
Tuttavia, l’autonomia della valutazione, e quindi della decisione, non puo’ ritenersi compromessa dalla riproduzione, piu’ o meno fedele, o dal mero richiamo della richiesta del P.M., in quanto cio’ che rileva ai fini dell’integrita’ dell’autonomia del giudice e’ la conoscenza degli atti del procedimento e la volonta’ che sostiene il giudizio.
In altri termini, prescindendo dai profili estetici, o anche etici, della decisione, irrilevanti ai fini della produzione degli effetti giuridici e della legittimita’ dell’atto, sotto il profilo epistemologico il provvedimento che riproduca, piu’ o meno fedelmente, o comunque richiami, la richiesta del P.M. (ma il discorso e’ analogo anche per altri atti) assume una propria oggettiva consistenza, e, in assenza di affidabili criteri di classificazione del pensiero autonomo, non puo’ ritenersi per cio’ solo indiziante una valutazione, e quindi una decisione, priva di autonomia, o, come pure si e’ detto, una cessione di imparzialita’.
L’alternativa sarebbe o una inammissibile (in quanto irrilevante per il diritto) pretesa di autonomia stilistica, che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui, magari pienamente ed autonomamente condiviso, ovvero nella altrettanto inammissibile pretesa di una valutazione necessariamente diversa rispetto a quella proposta dal P.M.: in tale seconda ipotesi, supponendo che la richiesta contenga una ricostruzione dei fatti del tutto aderente alle risultanze processuali, e proponga una valutazione degli stessi logica e conforme al diritto, il giudice sarebbe costretto o ad uno sforzo argomentativo in grado di formulare una valutazione conforme, ma diversa, ovvero a formulare una valutazione difforme, con il solo proposito di dimostrare una autonomia decisionale.
E’ evidente che una lettura ragionevole, ed epistemologicamente corretta, della nuova formulazione della norma impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme.
L’autonoma valutazione, dunque, e’ compatibile sia con la tecnica di redazione “per incorporazione”, sia con la consueta tecnica di redazione per relationem, allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all’esame giurisdizionale.
2.2. Nel medesimo senso si e’ espressa la giurisprudenza di questa Corte che ha affrontato la questione, affermando che la previsione della necessita’ di una “autonoma valutazione” del giudice sui gravi indizi, sulle esigenze cautelari e sugli elementi forniti dalla difesa operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c e c bis, non ha carattere innovativo, trattandosi della sottolineatura di un obbligo gia’ sussistente per il giudice di manifestare all’esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzieta’ ed imparzialita’ che sovrintendono alla funzione giudicante (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265983, che ha precisato che la necessita’ di un’autonoma valutazione e’ compatibile con una tecnica redazionale “per relationem”, sempre che dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa cognizione dei contenuti dimostrativi dell’atto richiamato o incorporato e li si abbia autonomamente rapportati ai parametri normativi di riferimento).
Nello stesso senso si sono pronunciate altre decisioni di questa Corte, con particolare riferimento alla materia cautelare personale: Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265068, che ha precisato che la necessita’ di un’autonoma valutazione e’ compatibile con il rinvio – “per relationem” o per incorporazione – alla richiesta del pubblico ministero, quanto alla esposizione dei presupposti di fatto, ma non anche quanto alle prospettazioni e valutazioni delle ragioni che giustificano l’applicazione della misura cautelare; Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Moffa Andrea, Rv. 265337, che ha precisato che la necessita’ di un’autonoma valutazione e’ compatibile con il rinvio – “per relationem” o per incorporazione – alla richiesta del pubblico ministero, salvo che l’ordinanza recepisca la richiesta del P.M. aggiungendovi mere clausole di stile senza una necessaria rielaborazione critica.
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura e non implica, invece, la necessita’ di una riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428, che, in motivazione, ha precisato che e’ legittima la motivazione “per relationem” che risponda ai predetti parametri decisionali di ordine normativo, mentre devono ritenersi non corrispondenti all’obbligo di “autonoma valutazione”, oltre alle motivazioni “graficamente assenti”, quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente).
Dunque, il requisito dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice l’obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un’attivita’ ricostruttiva ed esplicativa, che, tuttavia, non implica, con riferimento all’esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessita’ di una riscrittura originale del testo della richiesta del P.M. (Sez. 3, n. 48962 del 01/12/2015, D R, Rv. 265611).
2.3. Tanto premesso, deve ritenersi immune da censure l’ordinanza del Tribunale del riesame impugnata, che non ha annullato il decreto di sequestro preventivo, ritenendolo fondato su una sia pur succinta motivazione per relationem.
Del resto, va al riguardo evidenziato che l’obbligo di esposizione e autonoma valutazione non puo’ essere inteso come connotato invariabile delle ordinanze cautelari, dovendo esso essere proporzionato al piu’ comprensivo obbligo di motivazione, e dunque parametrato alle maggiori o minori esigenze di ricostruzione e qualificazione della concreta fattispecie sottoposta al vaglio giurisdizionale; evidentemente, l’obbligo di motivazione, ed i correlativi obblighi di esposizione e valutazione, hanno un differente perimetro nei casi di reati associativi, ovvero nei casi di reati a struttura semplice (es. omissivi propri), magari fondati su una piattaforma probatoria meramente documentale.
E, nel caso, di specie, la fonte di prova delle condotte omissive contestate l’omesso versamento IVA e delle ritenute – non poteva che derivare dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate; il richiamo a tale comunicazione, dunque, integra in concreto una sufficiente motivazione per relationem, e la dimensione fattuale, di immediata percezione, della condotta omissiva non richiede una autonoma rielaborazione, in ragione della semplicita’ del fatto (omesso versamento) contestato.
In ordine alla asserita mancanza di motivazione della natura fittizia del trust, l’ordinanza impugnata evidenzia, condivisibilmente, l’esistenza di una motivazione, seppur succinta e per relationem, del decreto di sequestro, che, palesando conoscenza degli atti e autonoma valutazione degli stessi, dispone il “vincolo di indisponibilita’ sui beni immobili che risultano comunque nella materiale disponibilita’ dell’indagato, sia pure per interposta persona fisica o giuridica, secondo quanto emerge dalla citata annotazione in data 9/4/15 del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Treviso”; in altri termini, il rinvio all’annotazione della G.d.F. implica una valutazione consapevole della fittizieta’ del trust, costituito quale mero schermo giuridico per porre al riparo delle pretese erariali i beni dell’indagato.
3. Il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora, e’ manifestamente infondato.
Al riguardo, e’ sufficiente rammentare che, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del “periculum” in mora – che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all’articolo 321 comma primo cod. proc. pen. – sia quella inerente alla pertinenzialita’ dei beni (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263408; Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260367).
4. Il terzo ed il quarto motivo, che meritano una valutazione congiunta, per l’omogeneita’ delle questioni proposte, sono infondati:
Al riguardo, giova premettere che e’ legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un “trust” dall’indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori (Sez. 3, n. 9229 del 30/06/2015, dep. 2016, Carmine, Rv. 266450, in una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni, conferiti in trust, individuati come profitto di reati tributari; Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263391, in una fattispecie in materia di reati tributari, bancarotta fraudolenta e riciclaggio). E’ stato, altresi’, affermato che e’ legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in “trust” dall’imputato che continua ad amministrare di fatto gli stessi, conservandone la piena disponibilita’ (Sez. 5, n. 46137 del 24/06/2014, Greci, Rv. 261676, in una fattispecie relativa a “trust” costituito da imputato che si era riservato la posizione di “trustee” e di beneficiario).
Ne deriva che sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente beni rientranti nella disponibilita’ dell’indagato, ancorche’ conferiti in “trust”, che l’indagato “trustee” continui ad amministrare conservandone la piena disponibilita’ (Sez. 5, n. 13276 del 24/01/2011, Orsi, Rv. 249838).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata, nel confermare il decreto di sequestro preventivo, ha correttamente applicato i principi richiamati, ritenendo che gli elementi probatori sottoposti alla sua valutazione consentissero di affermare l’attendibilita’ delle dichiarazioni del trustee, (OMISSIS), e, dunque, la fittizieta’ del trust, costituito in frode alla legge.
Al riguardo, va rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692); in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto puo’ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ manifesta, la quale puo’ denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).
Va, pertanto, dichiarata inammissibile la doglianza proposta dal ricorrente in ordine alla valutazione, asseritamente erronea, dell’attendibilita’ del teste (OMISSIS), sostenuta, peraltro, sulla base di atti ed elementi non accessibili a questa Corte.
Quanto alla pretesa inutilizzabilita’ delle dichiarazioni, peraltro, pur non essendo disponibili ulteriori elementi indispensabili per una corretta qualificazione processuale, va comunque rammentato, con considerazione sul punto assorbente, che le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell’assunzione di sommarie informazioni testimoniali e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro questa, ma possono esserlo nei confronti dei terzi (ex multis, Sez. 2, n. 43338 del 24/09/2015, Faranda, Rv. 265071).
5. Il quinto motivo e’, invece, fondato.
Invero, il reato di omesso versamento IVA contestato al capo B concerne la somma di Euro 113.711,00, inferiore alla soglia di rilevanza penale di Euro 250.000,00, come modificata dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015.
Al riguardo, come pur correttamente richiamato dall’ordinanza impugnata, e’ stato chiarito che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non e’ titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalita’, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale puo’ presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., puo’ impugnare l’eventuale decisione sfavorevole con l’appello cautelare (Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265057); in senso analogo, e’ stato osservato che la revoca parziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall’interessato al PM, previa dimostrazione del “quantum” corrisposto per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni, mentre non puo’ essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell’appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043).
Nel caso in esame, tuttavia, la riduzione dell’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato consegue alla irrilevanza penale di uno dei titoli cautelari, in tal senso facendo venir meno un presupposto per il mantenimento del vincolo pro quota, senza necessita’ di istruttoria ovvero di approfondimento, bensi’ con una soluzione immediatamente adottabile sulla base degli atti.
Va, dunque, annullata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Treviso, limitatamente al corrispondente valore dei beni sequestrati in riferimento al reato di cui al capo B (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter).

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso limitatamente al corrispondente valore dei beni sequestrati in riferimento al reato di cui al capo B (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter).

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