Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 settembre 2016, n. 41118

Quando gli atti simulati o fraudolenti siano plurimi e concatenati, la consumazione del reato (ex articolo 388 cp attribuisce unitaria rilevanza agli atti nel loro complesso) coincide con l’ultimo atto rilevante e funzionale anche se successivo all’inottemperanza

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 30 settembre 2016, n. 41118

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/09/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI.
Udito il Procuratore Generale in persona del Consigliere GIOVANNI DI LEO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30.09.2015 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale del medesimo capoluogo aveva condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di Euro 1.000,00 di multa ciascuno, in quanto colpevoli – i primi due quali soci titolari dell’azienda agri-suinicola ” (OMISSIS)”, il terzo quale socio titolare della societa’ ” (OMISSIS) – del reato loro in concorso ascritto ai sensi dell’articolo 388 c.p., comma 1. Tanto per avere:
a) fraudolentemente stipulato contratti di soccida con altra ditta, la ” (OMISSIS)”, aventi ad oggetto la cessione di tutti i suini di loro proprieta’, che sarebbero nondimeno rimasti presso le societa’ cedenti, con percezione di corrispettivo per gli incrementi del bestiame, “al fine di sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Parma rispettivamente n. 3271/09 per Euro 742.744,21 quanto alla societa’ ” (OMISSIS)” e n. 3545/09 per Euro 143.087,61 quanto alla “societa’ (OMISSIS)”;
b) quindi, onde eludere l’adempimento dei conseguenti provvedimenti dell’A.G. di Forli’ – Cesena (anche in questo caso partitamente indicati), “relativi all’assegnazione in favore della parte lesa di quanto pignorato presso terzi, da individuarsi con la sopra citata ” (OMISSIS) s.s.””, ceduto entrambe le proprie societa’ alla ” (OMISSIS)”, con sede in (OMISSIS), “nella qualita’ di trustee del (OMISSIS) con domicilio fiscale in (OMISSIS)”.
2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione i tre imputati, a mezzo di un unico atto a firma del comune difensore di fiducia.
In particolare, denuncia il difensore:
A) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), in conseguenza della dedotta “inosservanza dell’articolo 555 c.p.p., comma 1, lettera c), (…) ovvero, in subordine, (…) dell’articolo 521 c.p.p., comma 2”, avendo la Corte disatteso l’eccezione di nullita’ del decreto di citazione a giudizio, gia’ tempestivamente sollevata innanzi al primo giudice, nonostante la sussistenza di “diverse imprecisioni nel capo di imputazione” di cui la stessa Corte da’ atto, salvo poi ritenere delineato il fatto nei suoi elementi essenziali, con valutazione la cui contraddittorieta’ scaturisce altresi’ – giusta la tesi sostenuta – dal “confronto tra il capo di imputazione e la ricostruzione operata dai giudici di merito nella parte motiva dei loro provvedimenti”, definita “illuminante per comprendere come l’ipotesi accusatoria, assolutamente confusa e indeterminata, sia stata montata e rimontata dai giudici di primo e secondo grado, secondo la propria personale ricostruzione, all’esito della cognizione del processo che si e’ svolto innanzi a loro”;
B) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), in relazione agli articoli 6, 16 e 388 c.p., e articolo 24 c.p.p., per via della incompetenza territoriale dell’A.G. milanese, in favore del Tribunale di Parma – in quel circondario avendo la propria sede il creditore ingiungente, posto che il contestato comportamento fraudolento ha qui ad oggetto l’inottemperanza a decreti ingiuntivi – ovvero del Tribunale di Brescia, nel circondario del quale hanno sede le societa’ debitrici; cio’ alla luce della struttura propria del reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 1, e della corretta individuazione del momento di consumazione della fattispecie;
C) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e lettera e): quanto al primo profilo, alla luce della oggettiva inidoneita’ degli atti contestati a sottrarre gli imputati all’adempimento degli obblighi civili nascenti dai provvedimenti dell’A.G., per le ragioni di diritto all’uopo ampiamente sviluppate; quanto al secondo profilo, “essendo la decisione sul punto per certi versi carente e per altri viziata sul piano logico”, cosi’ come emerge dal tenore dell’atto impugnato;
D) ulteriore violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), per la erroneamente “ritenuta possibilita’ di sanzionare condotte compiute anche prima che il soggetto agente abbia avuto conoscenza di un qualche procedimento adito avanti all’Autorita’ Giudiziaria per l’accertamento di quegli obblighi che, successivamente, verranno riconosciuti nel provvedimento oggetto di (futura) ingiunzione e inottemperanza”;
E) infine, ennesima violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), e lettera e), quanto alla valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla contestata fattispecie incriminatrice, che si assume “viziata da manifesta illogicita’”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto non e’ fondato, di talche’ se ne impone il rigetto, con ogni consequenziale statuizione in tema di spese.
2. Vanno innanzi tutto disattese le questioni procedurali sollevate con l’unitario atto d’impugnazione, sub A) e B).
Senza meno inconsistente e’ l’eccezione con cui e’ stata reiterata la denunciata violazione dell’articolo 555 – rectius: 552, comma 1, lettera c), del codice di rito.
E’ noto come la corretta enunciazione del fatto sia finalizzata a consentire, attraverso la pur succinta ma esauriente rappresentazione degli elementi strutturali e sostanziali della fattispecie contestata, la pienezza dell’esercizio del diritto di difesa (cfr. in tal senso, da ultimo e fra le tante, Cass. Sez. 3, sent. n. 35964 del 04.11.2014 – dep. 04.09.2015, Rv. 264877), siffatta esigenza di tutela essendo alla base della sanzione di nullita’ prevista – per quanto qui interessa – dal capoverso del gia’ citato articolo 552 c.p.p..
Tanto premesso, del tutto correttamente la Corte territoriale ha rappresentato che, al di la’ di talune “imprecisioni” riconducibili all’eccesso di dettaglio del capo d’accusa in assenza di un’opportuna sintesi, tuttavia lo stesso delinea con chiarezza gli elementi essenziali del reato ascritto, dai “provvedimenti fraudolentemente elusi” – che, dopo l’iniziale e generico riferimento ad una imprecisata “sentenza di condanna”, sono quindi specificati con l’indicazione del numero identificativo, dell’importo e del soggetto destinatario – agli “atti simulati o fraudolenti” posti in essere onde realizzare l’anzidetta elusione, anche in questo caso segnatamente differenziati per tipologia giuridica (contratti di soccida; costituzione di trust) e scansione temporale che ne ha caratterizzato l’attuazione (“dapprima… in seguito…”; “tra il 20.11.2009 ed il 26.01.2010”). Ne’ e’ a dire che possa essere qui subordinatamente ravvisata la violazione dell’articolo 521 c.p.p., comma 2, come pure sostenuto dalla difesa, stante l’indiscutibile rispondenza del fatto valorizzato dalle due convergenti sentenze di condanna a quello oggetto di contestazione, non rivestendo certo valenza di segno contrario la constatazione delle puntualizzazioni di segno giuridico operate dalla Corte milanese, al fine di delineare l’inquadramento della vicenda storica concreta in seno al paradigma normativo astratto.
3. Non riveste fondamento neppure la questione di competenza territoriale, gia’ tempestivamente posta all’attenzione del primo giudice e quindi reiterata innanzi alla Corte d’appello.
La peculiare figura criminosa della inosservanza dolosa di un provvedimento del giudice, ex articolo 388 c.p., comma 1, ruota intorno alla commissione di condotte fraudolente ad opera del soggetto agente ed alla inottemperanza, da parte del medesimo, dell’ingiunzione nascente dal provvedimento giurisdizionale, l’una e l’altra requisiti costitutivi del reato: si e’ infatti puntualizzato in proposito – onde pervenire al superamento della risalente impostazione, che individuava nella succitata inottemperanza una condizione obiettiva di punibilita’ – come la stessa sia frutto di un comportamento volontario e consapevole dell’agente, come tale appunto incompatibile con le caratteristiche proprie della condizione obiettiva di punibilita’, essendosi qui in presenza di un elemento interno alla struttura della fattispecie criminosa, la cui ratio e’ giusto la salvaguardia dell’effettivita’ della tutela apprestata con i provvedimenti dell’A.G. Donde ancora l’affermazione, da tempo ricorrente nella giurisprudenza di legittimita’, in ordine alla caratterizzazione della fattispecie in questione come reato istantaneo ad effetti permanenti, proprio perche’ la sua consumazione si concretizza all’atto del mancato adempimento alla ingiunzione ricevuta (“il danno del creditore si verifica al momento dell’inottemperanza del debitore”) – ovviamente istantaneo mentre “la eventuale permanenza dell’inadempimento rappresenta semplicemente la protrazione degli effetti di un fenomeno che si e’ gia’ realizzato” (cosi’ Cass. Sez. 6, sent. n. 44936 del 03.10.2005, Rv. 233502).
Fermo quanto sopra, la Corte territoriale ha osservato che l’individuazione del momento di perfezionamento del reato nei termini anzidetti vale “laddove la condotta fraudolenta si collochi in un momento anteriore alla pronuncia giudiziale, alla intimazione ad adempiervi ed all’inottemperanza, che costituisce l’ultimo atto in cui si consuma il reato l’ultima frazione della condotta sanzionata… (omissis). Cosi’ non e’, tuttavia, laddove gli atti simulati o fraudolenti siano posti in essere – con la finalita’ specifica indicata dall’articolo 388 c.p. – anche – o soltanto – dopo l’adozione del provvedimento dell’A.G., dopo la formale intimazione e dopo il manifestarsi dell’inottemperanza. In tale situazione – che non e’ evenienza rara ed e’ pienamente compatibile con lo schema normativo – il reato si consuma nel momento in cui al pronunciamento giudiziale, all’intimazione ed alla volontaria inottemperanza seguono atti o fatti mirati a sottrarre l’obbligato agli obblighi derivanti dal provvedimento dell’A.G., atti senza i quali la sola pregressa inottemperanza resterebbe priva di rilievo”.
Trattasi di considerazioni del tutto condivisibili, non contraddette in alcun modo dalla lettera della norma incriminatrice e, anzi, rispondenti appieno alla pacifica ratio che sovrintende alla norma medesima, che sarebbe gratuitamente frustrata, ove si volessero reputare estranei al suo paradigma quei comportamenti che, pur connotati dalla identica finalita’, siano posti in essere successivamente alla intimazione ad adempiere ed alla scadenza del termine relativo, cosi’ introducendo una incomprensibile e non giustificabile differenziazione fra condotte del tutto sovrapponibili, unicamente sulla base del momento della loro attuazione, nella coincidenza di tutti i restanti elementi della fattispecie.
In senso contrario, non coglie nel segno l’obiezione del ricorrente, secondo cui la figura criminosa per cui e’ processo, nell’ipotesi da ultimo tratteggiata, verrebbe ad essere inopinatamente trasformata in “reato di mera condotta”, atteso che “l’evento inadempimento” – di cui non pare in dubbio la connotazione in senso strettamente giuridico, non assumendo certo le caratteristiche di una modificazione della realta’ fenomenica esterna – permane nel novero degli elementi costitutivi del reato, cosi’ come vi permane la sua stretta correlazione, che vale a legittimarne la rilevanza sul piano penale, con la condotta fraudolenta del soggetto agente, sia antecedente – in tal caso, con evidenza forse ancor maggiore sul piano del nesso causale – sia posteriore – al chiaro (e sovrapponibile) scopo di rendere immodificabili le conseguenze deteriori in danno dell’avente diritto.
Ne’ e’ a dire che la sentenza n. 36692 del 27.09.2007 delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte si ponga in rotta di collisione con le considerazioni che precedono – cosi’ come si assume dalla difesa dei ricorrenti – posto che la pronuncia citata si limita a porre in evidenza la comunanza dell’oggetto giuridico proprio delle ipotesi disciplinate dall’articolo 388 c.p., primi due commi, nel contesto di un discorso mirato alla risoluzione della ben distinta questione che ha comportato l’intervento dell’Alto Consesso, inerente specificamente alla differente figura criminosa di cui al gia’ citato articolo 388 c.p., comma 2, onde non assume certo valore, ai fini della ricostruzione della struttura della fattispecie qui in esame, la circostanza che nella motivazione si faccia riferimento al caso, piu’ ricorrente, di “comportamenti destinati a precostituire una situazione di ineseguibilita’ della decisione giudiziaria definitiva”.
Anzi, conferma puntuale della correttezza della impostazione seguita dal giudice distrettuale milanese si trae dalla disamina della giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia.
In particolare, la sentenza n. 29828 del 27.06.2012 di questa Corte (Rv. 253696), nel ribadire in parte motiva l’esattezza della interpretazione seguita dal giudice di merito “sul tema della individuazione dei momenti rilevanti ai fini della perfezione del reato in questione” – in quella vicenda determinante in funzione del calcolo della prescrizione del reato – valorizza la circostanza che ci si trovi in presenza “di una condotta materiale di frode ai creditori realizzata con operazioni sui beni ancora prima, ed in previsione, del provvedimento del giudice civile”, poi divenuto esecutivo: a significare indirettamente, cioe’, come la scansione temporale fra intimazione ad adempiere, inadempimento ed atto simulato o comunque fraudolento non sia affatto indifferente rispetto all’esatta individuazione del momento di consumazione del reato de quo.
Ancor piu’ esplicite sono le indicazioni che si traggono dalla sentenza n. 2266 del 13.01.2000 (Sez. 6, Rv. 215642), per la quale “Integra gli estremi del reato consumato di cui all’articolo 388 c.p., comma 1, il comportamento dell’agente che nella procedura di conversione del pignoramento, ottenuto il provvedimento di conversione con l’obbligo di versare la somma residua fissata dal giudice, paghi un importo inferiore a quello determinato e depositi in cancelleria la ricevuta falsificata, dalla quale figuri il pagamento della intera somma prestabilita, cosi’ cercando di svincolare i beni pignorati. Poiche’ il fatto tipico previsto dalla norma consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti, o altri fatti fraudolenti, con il comportamento posto in essere non si tenta solo di compiere una frode, che risulta perfettamente realizzata perche’ l’apparente pagamento della somma costituisce un fatto fraudolento”. Qui, infatti, il pagamento parziale – che realizza l’inottemperanza al provvedimento dell’A.G. – e’ ovviamente anteriore al comportamento fraudolento concretizzatosi nella falsificazione della ricevuta o, per meglio dire, al deposito in cancelleria della ricevuta falsificata, che segna il momento in cui il falso – e, per l’effetto, il detto comportamento fraudolento – si esteriorizza e assume rilevanza: ne consegue che, anche nella descritta vicenda, ci si trova innanzi all’inversione della piu’ frequente scansione temporale, l’inadempimento essendo precedente al comportamento elusivo.
3.1 Ulteriori considerazioni vanno spese per dar conto del corretto radicamento della competenza territoriale innanzi all’A.G. di Milano.
Rappresenta, ancora, la Corte meneghina che, ove “gli atti simulati o fraudolenti siano plurimi e concatenati, la consumazione del reato (la stessa norma dell’articolo 388 c.p., attribuisce unitaria rilevanza agli “atti” nel loro complesso) coincide con l’ultimo atto rilevante e funzionale, anche se successivo all’inottemperanza, con cio’ che ne consegue in termini di locus e tempus commissi delicti”.
In effetti, nella presente vicenda la condotta degli imputati si e’ articolata, dapprima, nella stipulazione dei contratti di soccida, quindi, successivamente alla notifica dei decreti ingiuntivi e dei correlati atti di precetto – avvenuta il 03.12.2009, quanto al provvedimento relativo alla societa’ ” (OMISSIS)”, ed il 19.01.2010, quanto a quello relativo alla ” (OMISSIS)” – nella costituzione del ” (OMISSIS)”, cui gli imputati trasferivano le proprie azienda con atti di cessione formalizzati il (OMISSIS), ossia – come leggesi nella sentenza impugnata – “ad intimazione ed inosservanza gia’ intervenute”.
Cio’ posto, se – come detto – la finalita’ alla cui salvaguardia e’ deputata la norma incriminatrice e’ quella di assicurare l’effettivita’ della tutela giudiziaria, logico corollario e’ che, ove ci si trovi innanzi a meccanismi complessi e diversificati, nella fattispecie finalizzati allo scopo di consentire al soggetto agente di mantenere la sua signoria effettiva sui beni oggetto del provvedimento del giudice, la condotta non puo’ essere segmentata in una pluralita’ di ipotesi delittuose in danno dell’agente e nemmeno circoscritta ai soli comportamenti iniziali, collocando nell’alveo del post factum non punibile giusto le condotte elusive connotate da maggiore insidiosita’, con cui il reo intende raffinare e perfezionare il raggiungimento della finalita’ illecita che ne muove l’agire unitario. Il che trova riscontro nella elaborazione che la giurisprudenza di questa Corte ha compiuto in tema di trasferimento fittizio di beni, Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 quinques, pur essendo anche tale reato istantaneo con effetti permanenti, attraverso la previsione del carattere plurimo o frazionato che assume la condotta in siffatte evenienze, con conseguente spostamento in avanti del momento di consumazione del reato, coincidente con l’atto ultimo posto in essere (cfr., per tutte, Cass. Sez. 2, sent. n. 47452 del 19.11.2015, Rv. 265381 e n. 39756 del 05.10.2011, Rv. 251192).
Alla stregua delle ragioni esposte, aventi valenza assorbente anche rispetto agli altri profili sollevati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., la questione di competenza territoriale va dunque rigettata.
4. Egualmente infondati sono i residui motivi ragioni di doglianza.
Ed infatti:
– non riveste valenza contraria la circostanza che la societa’ (OMISSIS), creditrice dell’ammontare delle forniture di mangime a suo tempo effettuate, abbia comunque visto integralmente soddisfatte le proprie ragioni (si’ che la sua costituzione di parte civile non e’ stata ammessa), neppure da cio’ potendosi far discendere la dedotta inidoneita’ dei contestati comportamenti: cio’ in quanto la norma incriminatrice si limita a richiedere la commissione di atti fraudolenti finalizzati alla elusione dello specifico provvedimento giudiziario ed accompagnati dall’inadempimento, cui si ricolleghi la frapposizione di un ostacolo concreto ed effettivo all’esecuzione del provvedimento medesimo. Il che non puo’ esser posto in discussione nel caso di specie, atteso che – per quanto consta dalle sentenze di merito – la societa’ anzidetta, in dipendenza degli iniziali contratti di soccida, fu costretta a richiedere un atto di pignoramento presso terzi, peraltro per rivalersi non gia’ sul bestiame, all’apparenza ceduto, bensi’ solo sui crediti maturati in favore delle societa’ dei (OMISSIS) per effetto dell’incremento del bestiame medesimo, comunque rimasto presso le danti causa; atto di pignoramento presso terzi del pari rimasto privo di esecuzione in prima battuta, per via della cessione delle aziende al Trust appositamente costituito e divenuto quindi nuovo creditore della societa’ soccidaria (per di piu’ senza che fra i debiti ceduti ed espressamente elencati quali passivita’, figurassero quelli verso i fornitori, rimasti quindi in capo alle ormai nullatenenti societa’ dei (OMISSIS)). Con la connessa implicazione che le anzidette considerazioni, palesando l’insussistenza della pretesa violazione di legge, rendono irrilevante il contestato vizio di motivazione sul punto;
– fine a se’ stesso e’ l’assunto incentrato sulla negazione della possibilita’ di sanzionare condotte antecedenti alla conoscenza del procedimento destinato a sfociare nel “provvedimento oggetto di (futura) ingiunzione e inottemperanza”, alla stregua della ricostruzione della vicenda di cui sopra in ordine alla unitarieta’ della condotta degli imputati, avente il suo momento terminale nella costituzione del Trust e nella susseguente cessione allo stesso delle loro societa’;
– congrua e lineare e’ la ricostruzione della finalita’ elusiva perseguita, quindi non inficiata da alcun vizio suscettibile di esser fatto valere, ai sensi dell’articolo 606, lettera e) del codice di rito.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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