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Infine, in accoglimento dell’appello incidentale riformavano la decisione del giudice di prime cure di sostituzione del cognome dell’attrice con quello del padre, avendo la stessa dichiarato che riteneva preferibile conservare il solo cognome materno.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di un motivo.
Separato ricorso ha proposto altresi’ (OMISSIS), sempre affidato ad un motivo.
(OMISSIS), (OMISSIS) ed Andrea hanno resistito ad entrambi con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Con ordinanza del 21/8/2017, questa Sezione, all’esito dell’udienza camerale del 21/6/2017, riteneva che la controversa avesse particolare valenza nomofilattica e che pertanto dovesse essere trattata in pubblica udienza, conformemente peraltro alle richieste delle parti.
Tutte le parti hanno depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
4. Preliminarmente occorre dare atto dell’avvenuta riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) trattandosi di impugnazioni promosse avverso la medesima decisione, e dovendosi, in ragione della posteriorita’ cronologica, correttamente qualificare il ricorso proposto dalla (OMISSIS) come ricorso incidentale.
5. L’unico motivo del ricorso principale ed incidentale, di tenore pressoche’ identico, denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 687, 277 e 315 c.c., in relazione agli articoli 12 e 14 disp. gen., nonche’ la violazione degli articoli 3 e 30 Cost., e articolo 42 Cost., ultimo capoverso.
In primo luogo si segnala che la decisione gravata, nella parte in cui esclude che si abbia revocazione ex articolo 687 c.c., nel caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternita’ sia stata richiesta dopo la morte del testatore, determina una irragionevole disparita’ di trattamento tra figli, ed in particolare rispetto ai figli giudizialmente dichiarati, in contrasto con il principio, oggi riaffermato anche dalla L. n. 219 del 2012, dell’unicita’ dello status di figlio.
La soluzione dei giudice di appello in realta’ non tiene conto del piu’ recente approdo del giudice di legittimita’, che ha individuato il fondamento della revocazione de qua in un’esigenza di carattere oggettivo rappresentata dalla tutela dei figli in conseguenza di una modificazione della situazione familiare, in relazione alla quale il testatore aveva disposto.
Si sostiene invece che le diverse opinioni che individuano la ratio fondante dell’istituto nella tutela della volonta’ del testatore, sia pure con diverse sfumature, non possano essere condivise, essendo peraltro maturate in un diverso contesto storico sociale, dovendosi sia escludere l’idea che alla base della norma vi sia una presunzione di volonta’ di revoca, sia quella che reputa sussistere una sorta di vizio della volonta’ del testatore.
Va quindi ribadito che il fondamento della revocazione risiede nell’esigenza di assicurare la tutela del figlio sopravvenuto in conseguenza della modificazione della situazione familiare, configurandosi l’istituto de quo quale mezzo di tutela ulteriore, e non alternativo rispetto a quello approntato dalle norme a tutela dei legittimari.
La soluzione della Corte distrettuale, inoltre, determina un’irragionevole discriminazione in danno del figlio che, magari senza responsabilita’, non abbia potuto reclamare il proprio status prima della morte del genitore.
La natura derogabile della previsione di cui all’articolo 687 c.c., non depone in maniera inequivoca per la soluzione cui e’ pervenuta la Corte d’appello, essendo altresi’ improprio il richiamo al principio del favor testamenti che invece costituisce uno strumento di interpretazione delle volonta’ testamentarie, ma non anche delle norme di legge.
Infine, oltre ad evocarsi l’argomento secondo cui la ratio dell’articolo 687 c.c., individuata come volta a tutela delle modificazioni della condizione familiare, dovrebbe condurre a reputare applicabile la revocazione anche nel caso di sopravvenienza di figli in capo a colui che gia’ ne aveva e sapeva di averne, si ribadisce che la piena equiparazione che l’articolo 277 c.c. pone tra riconoscimento della filiazione e dichiarazione giudiziale della medesima, non consente in alcun modo di impedire l’applicazione della norma in esame per l’ipotesi in cui il procedimento giudiziale di dichiarazione di paternita’ sia stato introdotto in epoca successiva all’apertura della successione.
6. Ritiene la Corte che le censure complessivamente sviluppate dalle ricorrenti siano fondate e che pertanto debbano essere accolte.
6.1 Partendo dalla ratio che e’ a fondamento dell’istituto della revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, occorre ricordare come la dottrina abbia espresso punti di vista diversi, in quanto, secondo alcuni, il legislatore, tramite la norma dell’articolo 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una forma di tutela della volonta’ del testatore che abbia ignorato l’esistenza di figli, o non abbia previsto la loro possibile sopravvenienza, mentre, secondo altri, il legislatore, tramite la norma dell’articolo 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una speciale forma di tutela degli interessi familiari, e, piu’ precisamente, degli interessi dei piu’ stretti familiari del de cuius, e cioe’ dei figli, li’ dove ignorati o sopravvenuti.
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