Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 gennaio 2018, n. 169. Revocabile di diritto il testamento del defunto che lascia i suoi averi alla moglie ai figli riconosciuti e ai nipoti ignorando la figlia che sapeva di avere ma che non aveva mai voluto riconoscere.

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La piu’ volte ribadita equiparazione della condizione del figlio, la cui paternita’ sia frutto dell’accertamento giudiziale a quella degli altri figli, impone quindi di estendere tale previsione anche all’ipotesi in cui il genitore, all’epoca di redazione del testamento, fosse cosciente dell’esistenza del figlio, che solo in epoca successiva al decesso abbia pero’ introdotto la domanda di accertamento giudiziale.
9. Tali considerazioni danno altresi’ contezza dell’infondatezza del dubbio di costituzionalita’ prospettato dai controricorrenti alla pag. 37 del controricorso, in relazione al preteso trattamento eguale di situazioni diverse, nella parte in cui non potrebbe assimilarsi la situazione in cui si trova il de cuius che ignori l’esistenza del figlio alla data del testamento a quella in cui invece ne conosceva l’esistenza.
Ed, infatti, oltre a doversi richiamare quanto condivisibilmente sottolineato dal giudice di primo grado, secondo cui la eccezione parte dall’erronea equiparazione tra la condizione del figlio in termini giuridici a quella in termini naturalistici (nella quale appunto versa il figlio nato al di fuori del matrimonio prima del riconoscimento ovvero della sentenza che ne accerti Io status), e’ la stessa norma censurata a contemplare l’irrilevanza ai fini dell’applicazione della norma, della conoscenza o meno del rapporto di filiazione, sebbene inteso in senso naturalistico.
Quanto invece alla deduzione secondo cui l’interpretazione della norma sostenuta dalle ricorrente confliggerebbe con l’articolo 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita’, dando prevalenza all’interesse del figlio con ingiustificato sacrificio della volonta’ del de cuius, trattasi di denuncia che investe la stessa discrezionalita’ del legislatore, senza palesarsi come connotata da manifesta irragionevolezza, rispondendo come sopra esposto, alla medesima logica che presiede alla prevalenza delle norme in tema di tutela dei legittimari rispetto alla contraria volonta’ del de cuius.
1.0. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Tuttavia non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, accogliendosi la domanda attorea e dichiarandosi che il testamento olografo di (OMISSIS) del 20 febbraio 1990 pubblicato con atto per notar Domenico Pastorino del 15/4/2003 rep. N. 32868, racc. n. 16602, e’ revocato di diritto ex articolo 687 c.c..
11. Attesa la complessita’ delle questioni giuridiche trattate, che hanno imposto la puntualizzazione della precedente giurisprudenza con la disamina di numerosi istituti del diritto successorio, oggetto di dibattito dottrinale, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Nulla a provvedere quanto agli intimati che non hanno svolto difese in questa fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale ed incidentale e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito dichiara che il testamento olografo di (OMISSIS) del 20 febbraio 1990, pubblicato con atto per notar (OMISSIS) del (OMISSIS), e’ revocato di diritto ex articolo 687 c.c..
Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

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