Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 gennaio 2018, n. 169. Revocabile di diritto il testamento del defunto che lascia i suoi averi alla moglie ai figli riconosciuti e ai nipoti ignorando la figlia che sapeva di avere ma che non aveva mai voluto riconoscere.

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8. La combinazione della individuazione della ratio della norma nella esigenza di tutela oggettiva della situazione dei figli in presenza di una modificazione della condizione familiare, con il principio della equiparazione dello stato di figlio dichiarato giudizialmente a quello riconosciuto, consente quindi di affermare la erroneita’ della soluzione alla quale e’ pervenuta la Corte distrettuale.
Ma anche a voler propendere per una lettura in chiave soggettiva della norma, stante la sostanziale adesione dei giudici di appello al principio della equiparazione dello status di figlio, a prescindere dalle modalita’ con le quali sia stato acquisito, non appare idoneo a fondare il convincimento al quale e’ pervenuto il giudice di appello l’argomento valorizzato in sentenza secondo cui la revocazione sarebbe esclusa solo nel caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternita’ intervenga o la relativa domanda sia stata introdotta prima della morte del de cuius, poiche’ solo in tale ipotesi sarebbe preservata la facolta’ del testatore di poter disporre per testamento secondo la propria volonta’.
Tuttavia tale affermazione non appare confrontarsi con il testo della norma che contempla l’ipotesi di revocazione del testamento anche nel caso di sopravvenienza di figli postumi, ipotesi questa che rende evidente come per la perdita di efficacia del testamento non sia coessenziale la previa possibilita’ per il testatore di poter disporre altrimenti.
Sempre in tale prospettiva nemmeno appare assumere rilevanza decisiva ai fini del rigetto delle censure mosse dalle ricorrenti, l’argomento sviluppato nel controricorso, secondo cui il dato peculiare della fattispecie sarebbe rappresentato, non tanto e non solo dalla circostanza che l’azione giudiziale sarebbe stata proposta in epoca successiva al decesso del testatore, ma il fatto che il de cuius fosse consapevole dell’esistenza della ricorrente e del fatto che fosse sua figlia, non avendo quindi inteso procedere al suo riconoscimento.
Al di la’ della contraddizione di tale considerazione con quanto espresso dal giudice di appello, che ha invece fatto leva per escludere la revocazione sul dato costituito dalla impossibilita’ per il de cuius di poter diversamente disporre, in quanto la consapevolezza dell’esistenza di una figlia, sebbene ancora priva dello stato giuridico, avrebbe potuto indurlo a disporre per l’ipotesi di successiva introduzione del giudizio di accertamento giudiziale della paternita’, e’ lo stesso diritto positivo che impone di dover dissentire dalla tesi difensiva dei controricorrenti.
In primo luogo, non va trascurato il diverso dettato dell’articolo 803 c.c., come sopra segnalato che, sebbene in relazione all’ipotesi di riconoscimento del figlio, prevede che non possa chiedersi la revocazione della donazione, laddove il donante all’epoca della donazione avesse notizia dell’esistenza del figlio, attribuendo quindi rilievo all’elemento della conoscenza che viene appunto sottolineato dai (OMISSIS).
L’assenza, tuttavia, di analoga previsione nella norma di cui all’articolo 687 c.c., lascia quindi propendere per la diversa soluzione, secondo cui la sola conoscenza del rapporto di filiazione, in assenza dell’acquisizione dello stato giuridico di figlio, come sopra delineato, non preclude la revocazione del testamento.
Inoltre, non deve trascurarsi quanto specificamente disposto dall’articolo 687 c.c., comma 2, che prevede che la revocazione abbia luogo anche se il figlio e’ stato concepito al momento del testamento.
La norma che fa evidentemente riferimento al caso di figlio postumo, va riferita anche all’ipotesi in cui il testatore fosse consapevole, nel momento in cui testava, dell’avvenuto concepimento, apparendo condivisibile l’opinione dottrinale secondo cui, a voler diversamente opinare la norma dovrebbe essere altrimenti classificata come superflua, in quanto il caso in cui il testatore, nel momento in cui testava, non fosse consapevole dell’avvenuto concepimento, ben puo’ essere infatti compreso gia’ nell’ambito di riferimento della previsione generale che ha riguardo alla ignoranza, al tempo del testamento, dell’esistenza di figli.

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