Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 luglio 2014, n. 17463 Rileva in diritto I – Parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e, al contempo, la sussistenza di una motivazione contraddittoria, laddove il giudice del gravame aveva , da un lato disconosciuto la sussistenza dei presupposti per la...
Categoria: Diritti reali e Condominio
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 luglio 2014, n. 16971. In tema di spazi adibiti a parcheggi la speciale normativa urbanistica (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall'art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) prescrive un vincolo pubblicistico che viene poi individuato con il provvedimento amministrativo che stabilisce la destinazione di una determinata area a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale del fabbricato (1 mq per ogni 20 mc di costruzione) con un nesso pertinenziale tra gli spazi asserviti e l'intero edificio. Il diritto reale di uso spetta nei limiti in cui, secondo il rapporto stabilito dalla legge n. 765 del 1967, l'area sia gravata del vincolo di destinazione posto al servizio del fabbricato (e sia stata in effetti realizzata), non operando per gli spazi eventualmente in eccesso rispetto al suddetto rapporto proporzionale; gli atti compiuti dai privati sono affetti da nullità qualora siano compiuti in violazione di tale diritto.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 luglio 2014, n. 16971 Svolgimento del processo 1.- L.M. conveniva davanti al Tribunale di Palermo M.G. , esponendo che: era assegnataria, quale socia della cooperativa “La Carrubbella” s.r.l., unitamente al proprio fratello F. , di un lotto di terreno, sito nel fondo C. in territorio di (…),...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 luglio 2014, n. 16687. in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva impostazione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 luglio 2014, n. 16687 Svolgimento del processo Con atto notificato in data 5.5.1998 Z.L. , proprietario di un immobile in (omissis) , citava a comparire innanzi al tribunale di Bologna F.G. e T.G. , proprietari di un fabbricato limitrofo. Esponeva che i convenuti avevano realizzato a distanza...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 luglio 2014, n. 16376. Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente "avente diritto alla quota maggiore"), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 luglio 2014, n. 16376 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Osserva in fatto Con citazione del 22/6/1999 la società Vast di Ardavast Serapian, premesso di avere acquistato qualche mese prima da C.G....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408. La realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri (articolo 878 del Codice civile) sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990. La norma di cui all’art. 878 del Codice civile attiene ai rapporti interprivati nelle costruzioni (non di cognizione del giudice amministrativo), mentre qui si tratta di identificare il tipo di titolo edilizio in rapporto all’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio; e ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a coniugare il richiamato orientamento con quello secondo cui la configurabilità di un intervento edilizio quale ‘nuova costruzione’ (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) debba essere valutata secondo un’ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all’effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio. In particolare, indipendentemente dal dato meramente quantitativo relativo all’altezza del manufatto (nel caso di specie l’appellante riferisce un’altezza al colmo pari a 1,70 mt.), appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408 N. 03408/2014 N. 09373/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 9373 del 2013, proposto da Pagliara Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 giugno 2014, n. 14822. Le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art.889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali. E nella specie, la sentenza facendo riferimento all'uso, da parte dei condomini, del muro condominiale nell'interesse collettivo (in quanto utilizzato per la realizzazione di un servizio comune) e all'assenza di alcun pregiudizio per gli attori, ha compiuto la valutazione circa il necessario contemperamento degli opposti interessi, ritenendo giustificata la collocazione delle tubazioni a distanza inferiore a quella legale
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 giugno 2014, n. 14822 Svolgimento del processo 1.- M.G. e F.M.R. esponevano che: erano proprietari e possessori dell’unità immobiliare sita nel condominio (omissis) al piano terreno, del terrazzo di loro proprietà ed erano altresì possessori del giardino antistante, su cui vantavano un diritto di godimento separato dagli...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 2014, n. 15598. Ai sensi degli artt. 28 cod. nav. e 822 c.c. il lido del mare e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo; in particolare, poiché per lido del mare si intende quella porzione di riva che si trova a contatto diretto con le acque del mare e che da esso viene coperta in occasione delle mareggiate ordinarie, è evidente l'impossibilità di ogni altro uso che non sia quello marittimo. Lo stesso deve dirsi per quella parte di spiaggia costituita da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie; diverso ragionamento può farsi soltanto per la parte di spiaggia costituita dall'arenile, e cioè, per quel tratto di terraferma che risulta relitto dal normale ritirarsi delle acque e che può, comunque, restare idoneo, anche solo potenzialmente, agli usi pubblici del mare. Nella specie, pertanto, discutendosi del lido del mare e della parte di spiaggia soggetta alle mareggiate straordinarie, la demanialità è indipendente dal concreto accertamento della funzione pubblica svolta.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 luglio 2014, n. 15598 Svolgimento del processo Con sentenza del 12 giugno 2006 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 9 agosto 2002, rigettava la domanda con cui M.L. , convenendo in giudizio il Ministero dell’economia e...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 luglio 2014, n. 15396. In tema di divisione ereditaria di cose comuni, per il caso in cui in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio di cui all’art. 720 c.c. (in base ai quali l'immobile medesimo deve essere compreso per intero, con l'addebito dell'eccedenza nella porzione del condividente avente la quota maggiore, ovvero nella porzione di più condividenti ove questi ne chiedano congiuntamente l'attribuzione), purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata, che si risolve in un tipico accertamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 4 luglio 2014, n. 15396 Ritenuto in fatto Con citazione notificata in data 27.10.1978 C.M.G., CO.Pr. , C.D.C. ed C.E. , evocavano in giudizio il loro fratello C.P. , chiedendo l’assegnazione congiunta dei beni ereditari loro pervenuti, salvo conguaglio in favore di quest’ultimo, di un piccolo complesso immobiliare...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 giugno 2014, n. 14687. La limitazione dell'abitazione da parte del titolare di tale diritto "ai bisogni suoi e della sua famiglia", lungi dal poter essere intesa in senso quantitativo (opzione che, oltretutto, porrebbe ardui problemi nella determinazione concreta in senso spaziale della parte della casa oggetto del diritto di abitazione necessaria al soddisfacimento delle esigenze abitative dell’”habitator"), interpretata anche alla luce delle altre disposizioni sopra richiamate, fa riferimento esclusivamente al divieto di destinare la casa oggetto del diritto in esame ad utilizzazioni diverse da quelle consistenti nell'abitazione diretta da parte dell’”habitator" e dei suoi familiari; una tale interpretazione, del resto, è suffragata anche dal rilievo, secondo cui il diritto di abitazione previsto dall'art. 1022 c.c. si estende sia a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc), giacché l'abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria, sia, in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026 c.c., alle accessioni
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 giugno 2014, n. 14687 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 1-3-1994 P.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti i fratelli P.G. e P.F. ed il nipote P.O. , figlio del fratello premorto P.A. , chiedendo l’accertamento del diritto di abitazione sulla casa...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 giugno 2014, n. 12678. Non può essere riconosciuta l'esistenza di una servitù (in questo caso un passo carraio) a favore del condominio se la domanda non è proposta dai singoli proprietari ma dall'amministratore
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 giugno 2014, n. 12678 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. FALASCHI Milena...