Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 3 maggio 2017, n. 10727
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 3 maggio 2017, n. 10727

L’acquirente dell’appartamento non può rivendicare come pertinenza, acquisita con l’acquisto dell’appartamento, il posto auto nell’area destinata a parcheggio. La proprietaria della casa deve al costruttore o al venditore originario il corrispettivo per il diritto d’uso del parcheggio Suprema Corte di Cassazione sezione II civile sentenza 3 maggio 2017, n. 10727 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 luglio 2014, n. 16971. In tema di spazi adibiti a parcheggi la speciale normativa urbanistica (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall'art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) prescrive un vincolo pubblicistico che viene poi individuato con il provvedimento amministrativo che stabilisce la destinazione di una determinata area a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale del fabbricato (1 mq per ogni 20 mc di costruzione) con un nesso pertinenziale tra gli spazi asserviti e l'intero edificio. Il diritto reale di uso spetta nei limiti in cui, secondo il rapporto stabilito dalla legge n. 765 del 1967, l'area sia gravata del vincolo di destinazione posto al servizio del fabbricato (e sia stata in effetti realizzata), non operando per gli spazi eventualmente in eccesso rispetto al suddetto rapporto proporzionale; gli atti compiuti dai privati sono affetti da nullità qualora siano compiuti in violazione di tale diritto.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 luglio 2014, n. 16971 Svolgimento del processo 1.- L.M. conveniva davanti al Tribunale di Palermo M.G. , esponendo che: era assegnataria, quale socia della cooperativa “La Carrubbella” s.r.l., unitamente al proprio fratello F. , di un lotto di terreno, sito nel fondo C. in territorio di (…),...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 giugno 2014, n. 14687. La limitazione dell'abitazione da parte del titolare di tale diritto "ai bisogni suoi e della sua famiglia", lungi dal poter essere intesa in senso quantitativo (opzione che, oltretutto, porrebbe ardui problemi nella determinazione concreta in senso spaziale della parte della casa oggetto del diritto di abitazione necessaria al soddisfacimento delle esigenze abitative dell’”habitator"), interpretata anche alla luce delle altre disposizioni sopra richiamate, fa riferimento esclusivamente al divieto di destinare la casa oggetto del diritto in esame ad utilizzazioni diverse da quelle consistenti nell'abitazione diretta da parte dell’”habitator" e dei suoi familiari; una tale interpretazione, del resto, è suffragata anche dal rilievo, secondo cui il diritto di abitazione previsto dall'art. 1022 c.c. si estende sia a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc), giacché l'abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria, sia, in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026 c.c., alle accessioni

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 giugno 2014, n. 14687 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 1-3-1994 P.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti i fratelli P.G. e P.F. ed il nipote P.O. , figlio del fratello premorto P.A. , chiedendo l’accertamento del diritto di abitazione sulla casa...