Sequestro preventivo dell’albergo se esiste un rischio che possa essere venduto malgrado l’ipoteca e il rilevante valore economico. Nel reato di bancarotta il sequestro è giustificato per impedire la dispersione dei proventi a danno dei creditori
Sentenza 3 gennaio 2018, n. 106
Data udienza 19 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere
Dott. SCOTTI Umberto Lui – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS) nel procedimento a carico di questi ultimi;
avverso l’ordinanza del 09/02/2017 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Potenza,quale Giudice del riesame della misura cautelare reale, con l’ordinanza impugnata, resa il 9.2.2017,in riforma della decisione assunta dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale, ha accolto l’istanza del P.M. di disporre il sequestro preventivo in relazione al complesso alberghiero denominato ” (OMISSIS)” in proprieta’ alla srl (OMISSIS) e contenente l’azienda della srl (OMISSIS) concorrendo i requisiti di legge in correlazione a reati fallimentare, in tesi accusatoria riferibili ad (OMISSIS) ed altri.
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