Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 2 gennaio 2018, n. 14. In tema di esercizio dell’azione civile nel processo penale, la parte civile puo’ limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato

In tema di esercizio dell’azione civile nel processo penale, la parte civile puo’ limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullita’, in quanto il giudice ha sempre la possibilita’ di pronunciare condanna generica, la’ dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull’onere di allegazione e prova spettante alla parte civile.

Sentenza 2 gennaio 2018, n. 14
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CARDIA DELIA, che conclude per il rigetto del ricorso;

L’avvocato (OMISSIS) si riporta alle conclusioni depositate in cancelleria dall’avv.to (OMISSIS) il 28/11 c.a.;

L’avvocato (OMISSIS) insiste sull’accoglimento di tutti i motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Gorizia in data 10.11.2015, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di (OMISSIS), chiamato a rispondere dell’omicidio colposo in danno di (OMISSIS), aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, oltre ai delitti di fuga ed omissione di soccorso di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7. La Corte territoriale confermava pure le statuizioni civili.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore.

Dopo aver ripercorso i termini dell’intera vicenda processuale, con il primo motivo l’esponente denuncia la violazione di legge.

La parte rileva che erroneamente e’ stata ammessa la costituzione delle parti civili, avendo l’imputato documentato l’avvenuto integrale risarcimento ad opera della compagnia assicuratrice. Sul punto, l’esponente sottolinea che le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno sottoscritto quietanze ampiamente liberatorie; e che la Corte di Appello ha affermato che la costituzione di parte civile era da ritenersi ammissibile, in riferimento alle condotte di fuga e omissione di soccorso, laddove la documentazione acquisita evidenzia che il risarcimento effettuato copre ogni tipo di danno.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione di legge, in riferimento alla ritenuta inammissibilita’ della richiesta di sospensione del dibattimento per messa alla prova. Osserva che il precedente giurisprudenziale citato dalla Corte territoriale, in riferimento ai processi oggettivamente cumulativi, come nel caso di specie, in cui la richiesta di sospensione con messa alla prova non involgeva tutti i reati in addebito, non risulta persuasiva.

Con il terzo motivo l’esponente deduce la violazione di legge, in riferimento all’articolo 438 c.p.p., comma 5. Osserva che la difesa aveva chiesto in via subordinata di definire il processo con giudizio abbreviato condizionato all’audizione della madre dell’imputato. Contesta la valutazione espressa dal giudicante nel rigettare la richiesta, rilevando che l’integrazione probatoria di cui si tratta sarebbe stata necessaria. Il ricorrente deduce la scarsa credibilita’ delle dichiarazioni rese dal soggetto che si trovava a bordo dell’auto al momento del fatto e della di lui madre, entrambi interessati a far ricadere ogni responsabilita’ sul (OMISSIS).

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