Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 febbraio 2016, n. 2291 Svolgimento del processo 1. Il 29/10/2004 C.A. , N.M.F. , G.G. , Ca.Iv. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara dell’11/27 agosto 2003 che aveva rigettato la loro domanda di manutenzione nel possesso del mappale 265, asseritamente turbato dall’avvenuta apertura da...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140. L’accordo con il quale le parti, proprietarie di unità immobiliari in un edificio condominiale, si trasferiscano reciprocamente, nel corso di operazioni rivolte alla ristrutturazione dell’edificio, diritti immobiliari su porzioni in proprietà esclusiva e in proprietà comune (gli uni acconsentendo all’abbassamento dell’altezza del soffitto del proprio appartamento e al conseguente trasferimento di volumetria in favore dei proprietari del piano superiore; e questi trasferendo, a loro volta, in corrispettivo, l’esclusiva proprietà su un disimpegno e su un’area di accesso comuni), deve rivestire la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., trattandosi di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare (contratto di certo non assimilabile al regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, realizzante un negozio di accertamento libero da forme). Poiché l’atto scritto costituisce, in tal caso, lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà degli effetti negoziali, esso non può essere sostituito da comportamenti concludenti, ed in particolare dalla sottoscrizione, ad opera delle parti, di progetti e da richieste di autorizzazione, essendo evidente che un progetto non può essere considerato un atto negoziale vincolante per le parti che lo sottoscrivono, attesa la sua funzione esclusiva di strumento diretto, unitamente alla relativa istanza, a conseguire la concessione o l’autorizzazione edilizia, in esso, l’espressione delle volontà, che necessariamente devono essere da ciascuna delle parti dirette all’altra, volte a trasferire, in maniera inequivocabile, reciproci diritti reali
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2001, V.C. e C.C. , proprietari di un appartamento ubicato al primo piano di un edificio in (OMISSIS) , assumevano: che – essendo stato raggiunto un accordo con gli altri...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2015, n. 22910. L’elevato numero di atti stipulati non significa che il notaio abbia agito con superficialità o negligenza
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 novembre 2015, n. 22910 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. BIANCHINI...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n.22703. Ai fini della distinzione tra gli interventi gravanti a carico dell’usufruttario e del nudo proprietario, non è la maggiore o minore attualità del danno da riparare, ma la essenza e la natura dell’opera, e cioè il suo carattere di ordinarietà o straordinarietà, poiché solo tale caratterizzazione incide sul diritto di cui l’uno o l’altro dei due soggetti sono titolari: spettando all’usufruttuario l’uso e il godimento della cosa, salva rerum substantia, si deve a lui lasciare la responsabilità e l’onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva; si devono, invece, riservare al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa, perché afferiscono alla nuda proprietà
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2015, n.22703 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24-3-1999 Z.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Padova la sorella Z.M. , per sentir accertare la validità ed efficacia dei contratto del 13-10-1978, con cui, unitamente a Z.G. , aveva concesso alla convenuta l’usufrutto per...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2015, n. 23121. L’azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l’azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell’azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un’azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titolo; pertanto, l’azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata dall’attore in base all’esistenza di un proprio titolo di proprietà e all’assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell’art. 948 c.c., a paralizzare la quale è irrilevante che il convenuto deduca di possedere o di detenere l’immobile in forza di un titolo proveniente da un terzo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 novembre 2015, n. 23121 Svolgimento del processo Resasi acquirente di un terreno con sovrastante edificio sito in (omissis) , giusta decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma in una procedura esecutiva immobiliare contro terzi, la Ardo s.r.l. con citazione notificata nell’ottobre del 2001...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 agosto 2015, n. 16367. La presunzione di proprietà condominiale del lastrico solare di copertura del fabbricato può essere vinta solo con la dimostrazione di un titolo di acquisto originario successivo alla venuta a esistenza del lastrico medesimo ovvero di un titolo proveniente da colui che ebbe a costituire il Condominio, contenente la prima alienazione di una porzione di esso a soggetti diversi dai proprietari delle singole unità immobiliari, o, infine, proveniente in epoca successiva da tutti i condomini
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 agosto 2015, n. 16367 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. FALASCHI Milena...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 agosto 2015, n. 17072. L’apposizione della canna fumaria e della struttura di copertura della stessa immuta lo stato della cosa comune eccedendo i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c., impedendo un analogo uso da parte di questi ultimi ed anzi sottraendo al loro uso, assicurato dal possesso, il relativo beneficio derivante dalla libertà da ingombri della porzione del bene comune. L’uso particolare che il comproprietario faccia del bene comune non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione però che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del bene medesimo un analogo uso particolare. La sentenza impugnata da conto proprio della inesistenza di tale condizione ed in particolare della alterazione della destinazione naturale dell’area occupata con la struttura contenente la canna fumaria e per tale ragione ha ritenuto commettere molestia la società che aveva immutato lo stato di fatto degradando gravemente l’estetica dell’edificio ed alterando precedenti facoltà di utilizzazione da parte degli altri condomini
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 agosto 2015, n. 17072 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel febbraio 2003 C.M. e B.D. evocavano, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’Immobiliare ABITARE BOLOGNA DUE s.r.l. esponendo che la società convenuta aveva apposto sul muro comune una canna fumaria, nell’ambito di una corte di...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 agosto 2015, n. 16367. L’estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all’edificio in cui ha sede il Condominio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del Condominio medesimo. Con ciò si vuol dire che in tanto può ritenersi che del Condominio faccia parte anche il manufatto da esso separato e distinto, in quanto vi sia un titolo di proprietà che qualifichi espressamente tale bene come appartenente ad altro Condominio. La relazione tra l’uno e l’altro va pertanto cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli appartamenti, il Condominio medesimo risulta costituito. Nella specie, la presunzione di proprietà condominiale del lastrico solare di copertura avrebbe potuto essere vinta solo con la dimostrazione di un titolo di acquisto originario successivo alla venuta ad esistenza del lastrico medesimo ovvero di un titolo proveniente da colui che aveva costituito il Condominio resistente, contenente la prima alienazione di una porzione di esso a soggetti diversi dai proprietari delle singole unità immobiliari o, infine, proveniente in epoca successiva da tutti i condomini
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 agosto 2015, n. 16367 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1998 il Condominio di via F.T. n. 96 – Roma evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, M.F. (condomina di via T. n. 102) per sentire accertare l’indebita annessione alla proprietà esclusiva della...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 giugno 2015, n. 12579. Il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall’articolo 841 del codice civile la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall’articolo 1064, comma 2, del codice civile, nel senso di garantire a quest’ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base a un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 giugno 2015, n. 12579 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 giugno 2015, n. 12582. Va rimosso il portico se il regolamento comunale prevede una nozione di decoro architettonico particolarmente rigida per cui vieta qualsiasi opera che alteri la struttura dell’edificio anche se non ne comprometta la stabilità
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 giugno 2015, n. 12582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. FALASCHI...