Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 marzo 2015, n. 4508 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
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Corte di cassazione, sezione II, sentenza 2 marzo 2015, n. 4169. Nel contratto per persona da nominare, la mancata, tardiva (o invalida) indicazione del terzo non può che determinare, ai sensi dell'art. 1405 cod. civ., l'effetto di consolidare il contratto in capo all'originario contraente, salvo che non siano intervenute altre diverse vicende contrattuali. Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante. Ma il tutto avviene a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida “electio amici”, restando altrimenti applicabile il chiaro disposto dell'art. 1405 cod. civ.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 2 marzo 2015, n. 4169 Ritenuto in fatto Ricorrono A.G. e gli eredi di A.F. , avverso la sentenza n. 2726 del 2005 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 26 settembre 2005, che ha respinto la loro impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellalo che, a...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3819. Costituisce donazione indiretta la rinunzia alla quota di comproprietà, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari. In tal caso si è infatti di fronte ad una rinunzia abdicativa alla quota di comproprietà, perché l'acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo in modo indiretto attraverso l'eliminazione dello stato di compressione in cui l'interesse degli altri contitolari si trovava a causa dell'appartenenza del diritto in comunione anche ad un altro soggetto; e poiché per la realizzazione del fine di liberalità viene utilizzato un negozio, la rinunzia alla quota da parte del comunista, diverso dal contratto di donazione, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per quest'ultimo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 febbraio 2015, n. 3819 Ritenuto in fatto 1. – Con scrittura privata in data 4 agosto 1968, M.A. ved. P. – proprietaria, per la metà, di un fabbricato sito in (omissis) , in catasto al foglio 23 particella 111 sub 1, rinunciava alla sua suddetta quota in...