Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 3 febbraio 2015, n. 1925 Ritenuto in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da G.L.T., così confermando il rigetto dell’opposizione già pronunciato con la sentenza del Tribunale di Foggia...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27391. Qualora il rapporto fra l’utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) abbia corso con l’espletamento di una serie di prestazioni aggiuntive, il cui costo sia stato posto direttamente a carico dell’utente e non del Servizio Sanitario Nazionale ed anzi con l’espressa esclusione dell’operatività delle procedure del S.S.N., come nel caso – di cui alla fattispecie – di esecuzione di un intervento operatorio espletata da un medico della struttura sanitaria in regime intramurario, con addebito all’utente dei costi della sua prestazione e di altri medici nonché di quelli della struttura, sulla base di un vero e proprio contratto intervenuto fra l’utente e la struttura del S.S.N., salvo per una parte minore che rappresenti il costo aziendale normalmente a carico del S.S.N., trova applicazione alla controversia di risarcimento danni derivanti dall’esecuzione della prestazione, introdotta dall’utente contro la struttura, l’art. 33, comma 2, lett. u), del D.Lgs. . n. 206 del 2005, in quanto nel rapporto, necessariamente da considerarsi su base unitaria, la struttura sanitaria (nella specie, un’Azienda Ospedaliera Universitaria del S.S.N.) si è posta direttamente nei confronti dell’utente come “professionista”

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27391 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – est. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097. In materia del cosiddetto «filtro in appello», previsto nel 2012 per deflazionare il contenzioso, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 348-ter c.p.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel....

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Corte di Casaszione, sezione VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 25215. Ai fini della obbligatoria adozione della forma telematica di notificazione, non è idoneo a soddisfare il requisito dell'indicazione dell'indirizzo della posta elettronica certificata nel ricorso per cassazione il riferimento alla P.E.C. fatto nell'intestazione del ricorso medesimo ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 novembre 2014, n. 25215 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 25214. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. Quando l'evento dannoso sia riconducibile a cosa dinamica, proprio per il possibile rilievo quale agente dannoso del cattivo funzionamento, maggiore è la pericolosità intrinseca della cosa e minore può essere l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato ai fini del fortuito. Incidenza che, al contrario, aumenta nei confronti di cosa inerte meno intrinsecamente pericolosa e, solo in questi ultimi casi, si richiede che per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 novembre 2014, n. 25214 Svolgimento del processo 1. P.M.A. convenne in giudizio IPERAL Spa, quale proprietaria del centro commerciale, e chiese il risarcimento dei danni subiti in esito alla caduta su un tappeto mobile, posto nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale “(…)”. Espose che, mentre si trovava...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 novembre 2014, n. 25171. La fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di una o più determinate prestazioni (nella specie, a garanzia delle prestazioni del conduttore, all'atto della conclusione di un contratto di locazione) si protrae quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito. In mancanza, si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall'impegno contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo avere indotto il creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia, in violazione dei principi per cui il contratto ha forza di legge fra le parti (art. 1372 cod. civ.) ed i contraenti sono tenuti a comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del contratto medesimo (art. 1337 e 1375 cod. civ.).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 26 novembre 2014, n. 25171   La Corte, Premesso in fatto E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.: 1.- Con scrittura privata 1 ° novembre 2007 U.F. ha concesso in locazione ad Immacolata Magno un immobile sito in Montalto Uffugo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 novembre 2014, n. 24367. Nell'ambito di un pignoramento presso terzi, il giudice dell'esecuzione può eliminare o ridurre voci della nota spese presentata dall'avvocato anche in assenza di contestazioni da parte del debitore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 novembre 2014, n. 24367 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 24838. Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione: ma nessuna prova del genere è stata menzionata dalla sentenza di appello. Con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi – qual è quello di cui qui si tratta – non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni. Deve essere invece interpretata ed applicata con larghezza la norma che autorizza il comodante a chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso: soprattutto, quando si tratti di bene immobile e quando vengano prospettate esigenze abitative personali: per di più facenti capo ad una persona anziana, sola e bisognosa di cure; per di più a fronte di un'utilizzazione gratuita già protrattasi per anni.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 24838 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 settembre 2009 V.A.M. ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare risolto il contratto di comodato avente ad oggetto un appartamento in Roma, di sua proprietà, che nel 1996 aveva lasciato in uso al figlio,...